CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31129/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MUSCARELLA - Relatore - R.G.N. 6061/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maria G loria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello d i Trieste ha confermato la pronunziadel GUP del Tribunale di Pordenone d el 24 . 1 1 .20 2 1, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reat o di lesioni, di cui a gli ar t t.582 , 583 n.2, 61 n.1, cod . pen., alla pena di giustizia , riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante contestata ed applicata la diminuente per il rito, per averecagionato a un avversario, durante un incontro di rugby,lesioni volontarie, consistit e nel distacco del lobo dell’orecchio destro , da cui conseguiva una malattia della durata di 42 giorni con esiti permanenti,costituiti dalla menomazione dell’organo uditivo. 2.Avverso la suindicata sentenza l ’ imputat o propo ne ricorso a mezzo de i difensoridi fiducia,avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidato a quattordici motivi,sintetizzati ai sensi dell’art. 173 , comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamentaviolazione ed erronea applicazione di legge, in relazione all’art.40 cod. pen., in punto di nesso causale tra condotta ed evento.Si deduce la erronea applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite Franzese sulla rilevanza delle leggi scientifiche di coperturae sul grado di certezza scientificada richiedere al perito. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, in punto di rilevanza della assenza di impronta dentaria in corrispondenza della lesione, che costituirebbe un elemento di contrasto rispetto alla tesi causale della efficacia non impediente del paradenti, indossato dall’imputato. Si deduce, invece,che la presenza del paradenti avrebbe impedito all’imputato di esercitare una forza sufficiente a determinare il distacco del lobo, e,dunque, di commettere il reato . 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione, in punto di nesso causale e di ritenuta rilevanza del possibile anziché del probabile,quanto alla valutazione del perito sulla compatibilità tra condotta contestataed evento. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla circostanza del previoriscaldamento in acqua calda del paradenti(indossato dall’imputato), tema che sarebbe stato introdotto dalla Corte d’appello, affermato in termini generici, senza aggancio con il caso concreto , e senza spiegarne la rilevanza sulla conclusione del consulente di partesulla difficile incidenza della circostanza a determinare il distaccodel lobo. Quanto alla rilevanza causale del paradenti, la decisione sarebbe illo gica perché nega rilevanza all’assenza di improntasull’arcata dentaria in corrispondenza della lesione lungo la linea di recisione, che dovrebbe invece essere visibile intorno alla ferita. 2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione per travisamento del termine medico “incarceramento” del padiglione auricolare inferiore , usato dalla consulenza di parte del prof.Bassetto, nel significato di “compressione”, per attribuire il distacco del lobo al “contatto tra le due superfici rigide dei due rami ossei mandibolari”, e non nel significato di “impigliamento”. 2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art.40 cod. pen., in punto di esclusione dei decorsi causali alternativi.Si deduce che i l silenzio della persona offesa , per almeno 28 secondi, dopo il supposto morso , costituirebbe il presupposto logico del ragionevole dubbioe della considerazione di fattori causali alternativi susseguenti verificatisi prima che la persona offesa gridasse.Si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto l’incoerenza logica tra le tesi dello strappamento , sostenute dal consulente di parte della difesa, originato, in primo luogo , come causa più probabile (per morfologia e caratteristiche della lesione) , da uno scatto ad alta energia nel contatto, durante la mischia, tra i due piloni, in subordine(per le urla ritardatedella p.o.), l’interferenza con eventuali orecchini indossati dai giocatori, caduti, dopo il crollo della mischia, sulla persona offesa. 2.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie, riguardo alla valutazione della relazione di consulenza medico-legale di parte e della audizione del consulente prof. Bassetto,quanto alla presenza di ecchimosi, in relazione allafotografia della lesione (a colori o in bianco e nero) a disposizione del perito, alla rilevanza della produzione in udienza dell’ingrandimentodella medesima fotografia, di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto privilegiando l’esame del medico di campo. 2.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione riguardo alle nozioni specialistiche,introdotte dalla Corte d’appello, che avrebbero dovuto acquisirsi mediante perizia, in quanto implicanti una specifica competenza medico-scientifica,per spiegare la ragione del ritardo del grido di dolore o di protestadella parte offesa rispetto al momento del morso, di manifestazione del dolore, nonché vizio di contraddittorietà della motivazione , rispetto al contenuto della querela, quanto al fortissimo dolore all’orecchio avvertito dalla p.o. ed all’urlo dalla stessa emesso.Si contesta il silenzio serbato dalla persona offesa per un tempo di 28 secondi, dopo l’amputazione del lobo , prima dell’urlo, e si deduce che la lesione po trebbe essere stata provocata in un momento successivo, rispetto all’uscita dalla mischia da parte dell’imputato. 2.9 Il nono motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali e travisamento della prova riguardo al contenuto delle sommarie informazioni testimoniali, quanto al particolare della presenza di tracce di sangue sulle maglie dei giocatori dei Grifoni, in relazione alle sommarie informazioni testimoniali rese dai giocatori del Polcenigo. Si deduce, inoltre, che il tema de l contenuto dell e sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA](sul particolare del l’imputato che si puliva la bocca), che sarebbe stato introdotto per la prima volta dalla Corte d’appello, e che tali dichiarazioni si porrebbero in contrasto con le dichiarazioni dallo stesso rese nel procedimento sportivo. 2.10 Il decimo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa valutazione o travisamento del contenuto del verbale di interrogatorio reso dall’imputato, che avrebbe spiegato per quale ragione siarimasto inizialmente silente, atteggiamento che la Corte d’appello interpretaerroneamente, come totale disinteresse per ciò che era accaduto, rimanendo in disparte, ritenendo anomalo il comportamento dell’imputato, partendo da un presupposto errato. 2.11 L’undicesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione per travisamento per omissione di prova decisiva, riguardo alla verifica da parte dell’arbitro dell’assenza di tracce di sangue sulla bocca dell’imputato, che sarebbe stata riferita dalla persona offesae da numerosi altri giocatori, anche della squadra del Polcenigo. 2.12 Il dodicesimo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali e di travisamento della prova in relazione alla valutazionedel referto arbitrale circa la identificazione del “pilone avversario” che avrebbe cagionato il morso, che non coinciderebbe con l’imputato, nonché al riferimento alla “mischia crollata”ed alla dinamica della lesione, che l’arbitro collocherebbe nella fase di crollo della mischia o dopo il crollo diessa e non prima , perché , in tal caso , non avrebbe senso il riferimento all’eccessivo numero di giocatori presenti nella mischia crollata, espressione che avrebbe un senso se riferita alla prima ipotesi.Si deduce vizio di contraddittorietà della motivazione riguardo allatesi difensiva d ella riconducibilità della lesione al capitano della squadra, con ruolo di giocatore centrale, di tallonatore, in quantotesi non sostenuta dalla difesa, che, nei motivi di appello, avrebbe sostenuto l’estraneità del giocatore, la cui indicazione da parte dell’arbitro sarebbe significativa della assenza di sospetti sull’imputato, nonché si deduce la incongruità del referto, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escutere l’arbitro ex art.603 cod. proc. pen. 2.13 Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione alla valutazione della disponibilità dell’imputatoa sottoporsi ad esame biometrico delle arcate dentarie, tenuto conto dell’uso del paradenti.Si deduce la illogicità del ragionamento della Corte di merito che, da un lato, afferma che la presenza del paradenti non impedisce di esercitare la forza necessaria a recidere il lobo in quanto, scaldato, modellato sull’arcata dentaria dell’atleta , dall’altro, nega rilevanza all’esistenza o meno dell’impronta dei denti sui tessuti interessati dalla lesione e alla sua compatibilità con l’arcata dentaria dell’imputato. 2.14 Il quattordicesimo motivo di ricorso lamenta violazione ed inosservanza di legge,in relazione agli artt. 133 e 175 cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione,in punto di diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario,che la Corte territoriale ricollega alla sleale condotta processuale e al la pretesa incompatibilità della concessione del beneficio con la ratio dell’istituto di favorire il ravvedimento del condannato. 3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente al la richiesta del beneficio della non menzione. 2. In considerazione delle questioni trattate, i motivi primo, terzo, settimo, possono essere esaminati congiuntamente. 2.1Il primo , terzo e settimo motivo di ricorso sono inammissibil i in quanto manifestamenteinfondati. Le questioni poste relativamente al nesso di causalità, con riferimento alle conclusioni del perito nominato nel giudizio di primo grado, sono sostanzialmente irrilevanti. Il motivo è generico e rip ropone questioni dedott e in grado di appello a lle quali la Corte di merito ha offerto congrua ed adeguata motivazione. La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico - giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riporta integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio. 2.1.1 Riguardo all’accertamento del nesso causale, la Corte d’appello, dopo averpremesso che , dopo la sentenza Franzese , le leggi statistiche non possono assumere rilievo decisivo al fine di stabilire l’esistenza o meno di un rapporto di causalità tra condotta ed evento, che deve essere improntato su un’attività volta all’individuazione di una relazione fondata sul criterio dell’alto grado di credibilità razionale, correlato, sul piano processuale, al più generale criterio di valutazione della prova di cui all’art.192 cod. proc. pen., ha affermato che la maggiore o minore probabilità statistica che un evento sia conseguenza di un determinato antecedente è circostanza che al più può contribuire a costruire un quadro d’insieme degli elementi apprezzabili dal giudice nell’attività di accertamento, ma che,da sola, non può essere utilizzata per stabilire l’esistenza di tale nesso e ciò nemmeno quando la legge statistica indichi un percentuale prossima al 100%.Per sua natura la legge statistica, pertanto , non è uno strumento che può essere utilizzato al fine di accertare l’esistenza del nesso di causa rispetto ad una determinata fattispecie concreta. Nella specie, la Corte d’appello ha fondato l’accertamento del nesso di causalità sulle complessive emergenze probatorie, documentali (video ripresa della partita, fotografia della lesione, certificazione sanitaria, referti, perizia e consulenze medico-legali), e testimoniali (dichiarazioni dei giocatori delle due squadre, del medico dicampo, della persona offesa, sentita ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen. nel giudizio di appello, la cui attendibilità non ha costituito oggetto di contestazione), e non tanto su una legge statistica. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, va,incidentalmente ricordato, a questo riguardo, che l’esegesi pacifica di questa Corte,che il Collegio intende ribadire,ritiene che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Tuttavia, quando la persona offesa sia costituita parte civile, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Più di recente, il principio è stato ribadito e precisato, affermandosi, quanto ai riscontri estrinseci, che questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generalela sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell’Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto rispettati i canoni della valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa, neppure costituita parte civile, avuto riguardo alla chiarezza, linearità, coerenza e precisione delle dichiarazioni rese, che sin da subito ha lamentato di essere stata morsa all’orecchio , oltre alla coerenza con quanto esposto nella denuncia-querela e con le dichiarazioni rese ai Carabinieri nel corso delle indagini, tenuto conto delle modalità del fatto, delle caratteristiche della fase di gioco in cui è avvenuto il fatto, e della identità dell’avversario schierato in mischia contro il dichiarante nonché ai riscontri esterni di natura documentale (video ripresa della partita di rugby, certificazione sanitaria rilasciata nella immediatezza dal locale nosocomio; relazioni del medico di campo, dei consulenti della difesa e del pubblico ministero oltre che del perito) ritenuti pienamente compatibili con le lesioni riportate dalla vittima, edelle dichiarazioni dei test i . Al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, sulla scorta delle superiori considerazioni, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, della fase di gioco in cui è avvenuto il fatto- che la vittima colloca prima del crollo della mischia, ribadendoche il lobo è stato reciso durante la suddetta fase di gioco, quando l’imputato ha approfitta to di una situazione contingente creatasi, ossia la rotazione del capo della persona offesa verso sinistra, esponendo la parte destra del capoalla posizione della bocca dell’imputato - correttamente ha escluso che la persona offesa possa essersi sbagliata, imputando la lesione ad un morso invece che ad altra causa, quale uno sfregamento testa contro testa. Tanto premesso, la Corte d’appello, confrontandosi con i motivi di impugnazione, ha correttamente sottolineato che il quesito proposto dal giudice di primo grado non era formulato in modo appropriato in quanto se , di regola, l’accertamento del nesso causale si fonda su due dati della realtà empirica delineati nei termini essenziali, condotta ed evento, per cui compito del perito è quello di stabilire se quella determinata azione era condicio sine qua non di quel determinato tipo di evento, nel caso di specie, l’attività del perito si è svolta sulla premessa che l’azione contestata all’imputato non costituisca il presupposto fattuale, accertato e condiviso, da cui muovere per verificare se esso sia l’antecedente logico dell’evento alla stregua di una legge scientifica, ma solo un’ipotesi investigativa, tant’è che l’accertamento è stato esteso alla individuazione di una fatto diverso come causa della lesione. La Corte d’appello ha,inoltre,correttamente sottolineato che, a fronte di una eziologia certa, basata sull e complessive risultanze istruttorie, la valutazione peritale, si è limitata a verificare la compatibilità(neppure contestata) tra l’azione ipotizzata (morso) e l’evento considerato, tenendo conto della configurabilità della ipotesi alternativa (sfregamento ) , introdotta dalla difesa dell’imputato , quale possibileantecedente causale dell’evento, e che spetta al giudice stabilire, sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel processo, se l’azione contestata dalla pubblica accusa, si è verificata o meno e se è stata commessa o meno dall’imputato. Quanto al grado di compatibilità , la Corte di merito ha affermato, con motivazione immune da vizi e censure , che la mancata individuazione della percentuale da parte del tecnico non rileva e non inficia il giudizio in termini di elevata compatibilità , espresso dal perito che, sulla base delle circostanze concrete, ha ritenuto maggiormente compatibile con l’evento l’eziologia delineata nella imputazione(morso) piuttosto che quella delineata dalla difesa ( sfregamento o incarceramento dell’orecchio contro un corpo esterno),la cui compatibilità con gli elementi di fatto acquisiti è stata esclusa rispetto al caso concreto. Quanto alla causa della lesione, la Corte territoriale ha richiamato le considerazioni del peritoche, sia nella relazione sia nell’esame, la riconduce ad un meccanismo “a pinza”, mentre la dinamicadescritta dalla difesa avrebbe prodotto una ferita a lemboe determinato l’insorgere di escoriazioni, ematomi o ecchimosi, non riscontrate nella fattispeciené dal perito né dai consul enti di parte , e neanche nella relazione del consulente della difesa, chene riferisce, per la prima volta, nel corso dell’esame, a seguito dell’esame della fotografia a colori della sede delle lesioni. 2.1.2 Quanto alla valutazione indiretta della presenza o meno di ecchimosi nella fotografia a colori, esaminata dal perito , che, secondo la difesa, si ricaverebbe dall’ingrandimento della foto, la questione, è irrilevantealla luce del riscontro direttodel medico di campo, professionista esperto, non nominato dalle parti, c he , nella immediatezza del fatto, non ha riscontrato la presenza di ecchimosi o di altri traumatismi idonei a giustificare la tesi difensiva, ma ha constatato una “ amputazione del lobo destro con lacerazione sull’estremità anteriore”, affermazione ripetuta dinanzi ai Carabinieri, dove il medico ne ha ritenuto la compatibilitàcon una lesione da morso e , dopo attenta visita , non ha rilevato “altre lesioni significative nella zona circostante, che sarebbero risultate evidenti in caso di danno provocato da altra causa” (cfr. pag. 14 sentenza impugnata), nonché tenuto conto che quella del consulente della difesa sarebbe una affermazione del tutto soggettiva non riscontrata dagli altri tecnici sentiti nel giudizio. 2.2 Il secondo, quarto , quinto , sesto e ottavo motivo di ricorso sono inammissibiliin quanto generic i oltre che manifestamente infondat i . 2.2.1 Quanto alla rilevanza dell’assenza di impronta dentaria sull’orecchio della persona offesa, in corrispondenza della lesione, la motivazione è corretta ed immune da vizi e censure. La Corte di merito, confrontandosi con il ricorso, ha argomentato sulla inutilità e approssimazione del rilievo difensivo, dedotto in termini apodittici, non approfondito con riferimento alle circostanze del caso concreto,né il consulente di parte ha escluso che con il paradentinon poteva causarsi quella ferita . 2.2.2Priva di rilievo è la deduzione che il tema del previo riscaldamento in acqua calda del paradenti (indossato dall’imputato), sarebbe stato introdotto dalla Corte d’appello. Deve rammentarsi in proposito il tradizionale e consolidato insegnamento proveniente da questa Corte circa i limiti dell'effetto devolutivo e le preclusioni derivanti da esso. Èstato, infatti, autorevolmente sostenuto (Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/09/1995,dep. 04/01/1996 Rv. 203096) che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non avendo formato oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitumche forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutivadell'impugnazione, accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. Tale indirizzo è costantemente seguito dalla Sezioni semplici tra le quali Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 15/05/2014,Rv. 261366, ha puntualizzato che ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione e che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione. Nella specie, non si tratta diuna statuizione non oggetto di impugnazione, il che in astratto integrerebbe la violazione del principio devolutivo, ma di una ulteriore, diversa e corretta argomentazione giuridica, che in nulla incide sulla parte dispositiva della sentenza, volta a rafforzare la motivazione del Tribunale riguardo alla superficialità dell’accertamento del consulente di partesull’adozione di tale modalità da parte dell’imputato (Sez. 5, Sentenza n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 –01). 2.2.3 Quanto alla interpretazione del termine “incarceramento” del padiglione auricolare inferioredella persona offesa, usato dalla consulenza di parte del prof. Bassetto, la Corte d’appello non è incorsa in vizio di motivazione per travisamento perché ha inteso il termine nel significo di “compressione”, attribuito dal consulente, che lo riconduce ad “uno scatto ad alta energia”,a causa di un rapido “movimento a slitta”tra le due superfici ossee, che avrebbe determinato lo strappo anche della cute del terzo inferiore dell’elice. Il termine“impigliamento” è stato correttamente riferito alla seconda ipotesi alternativa, introdotta dalla difesa dell’imputato, cheè stata esclusa anche perché né la persona offesa né l’imputato né gli altri giocatori indossavano o recchini o altro accessorio applicato alle orecchie. 2.2.4 Quanto alle ipotesi alternative, la Corte d’appello, con considerazioni non certamente affette da illogicità manifesta, ha ritenuto la laconicità della valutazione tecnica, sostenuta dalla difesa dell’imputato,del cd. "incarceramento del padiglione auricolare inferiore con distacco netto a causa diuno scatto ad alta energia”, per cui il lobo si sarebbe staccato a seguito dello sfregamento tra i due atleti nella mischia, sulla base della fotografia (allegata al verbale di udienza del 23.06.2021), in cui si nota che dal padiglione auricolare dell’orecchio destro, manca il lobo e che la parte inferiore dell’elice è strappata, nonché sc arsamente verosimile sotto il profilo della spiegazione causale del sinistro , richiamando al riguardo le considerazioni del Tribunale che, tenuto conto del giudizio probabilistico, in termini di possibilità, formulato d a l consulente di parte, ha dedotto che questi non ha esclusoin termini assoluti la compatibilità della lesione con l’etiologia del morso, anche se ritenuta meno probabile. Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha ritenuto la tesi difensiva dell’incarceramento non approfondita, con riferimento alle circostanze del caso concreto, dalle quali non è emerso alcun elemento di fatto a supporto né di riscontro positivo. Quanto alla ipotesi alternativa subordinata (fondata sul presunto ritardo con cui la persona offesa avrebbe “denunciato” l’accaduto), dell’interferenza con eventuali orecchini indossati dai giocatori, caduti, dopo il crollo della mischia, sulla persona offesa, la Corte di merito con motivazione non viziata da illogicità manifesta ha escluso, sul piano processuale, che la lesione possa essere stata causata dal contatto con qualche altro giocatore, circostanza di cui si è solo astrattamente ipotizzata l’esistenza,ma che non ha neppure trovato conforto nel compendio probatorio,oltre che sul piano della logica, per la presenza, in campo , dell’arbitro(chiamato a far rispettare le disposizioni regolamentari) per il divieto, imposto ai giocatori, dal regolamento di gioco, di indossare accessori. La Corte d’appello ha, inoltre,correttamente rilevato la incoerenza della congettura con la dinamica dell’evento, illustrata dallo stesso consulente della difesa , riguardo all’ipotesi dell’incarceramento,tenuto conto che nella mischia si affrontano due giocatori. Nella specie, si richiama la specifica posizione assunta dai giocatori nella fase dell’ingaggio, in cui ad affrontarsi, nei rispettivi ruoli, erano soltanto l’imputato (nel ruolo di pilone sinistro) e la persona offesa (nel ruolo di pilone destro), diretti antagonisti nella mischia, e, dunque, la ipotesi alternativa subordinata sarebbe in contrasto con la ricostruzione del fatto, espressa dal consulente della difesa, che non fa riferimento ad un possibile sfregamento del padiglione auricolare della vittima con orecchini, catenine et similia. La Corte d’appello ha, inoltre, correttamente rilevato che la difesa dell’imputato, nel ritenere che altri giocatori avrebbero potuto indossare orecchinied altro, introduce una ipotesi,che non tiene conto del materiale probatorio e n eppure considerata dal consulente della difesa, secondo cui lo strappamento possa essere avvenuto in un momento successivo a quello fisiologico del confronto diretto tra i due piloni, emuove da una premessa in fatto , che dà per accertata, ossia la non credibilità della persona offesa, in relazione alla indicazione della causa della lesione (morso) e alla individuazione del giocatore contro cui si sarebbe scontrata (l’imputato) in quella fase di gioco. Al riguardo, laCorte d’appello, con motivazione immune da vizi, tenuto conto della individuazione, sulla base della dinamica della lesione, del momento in cui veniva reciso il lobo (durante la mischia “chiusa” ) nonché delle modalità della caduta della persona offesa, quando la mischia crollava, (sul fianco destro, con la guancia e la parte destra rivolta verso il terreno), ha correttamente escluso che, in fase di cadutae, dunque, dopo il crollo, possa essersi verificato quel fenomeno di “sfregamento”,che il consulente della difesa riconduce, peraltro , alla fase della mischia “attiva” ( unica fase in cui si produrrebbe una energia adeguata a giustificare lo strappamento per contatto e sfregamento di due aree contigue), per effetto del contatto con qualche altro giocatore, in un momento in cui l’imputato si era già staccato dalla mischia. La Corte ha correttamente sottolineato che, quella modalità di caduta, confermata dalla persona offesa anche durante l’esame in appello, a distanza dai fatti, riscontrata dalla deposizione testimoniale del tallonatore della squadra del Polcenigo(teste Accordi), al centro della prima linea, a sinistra del pilone destro, cui era agganciato in fase di ingaggio, cadendo lui ed altro giocatore a sinistra mentre il pilone destro a destra, sulla quale non ha inciso la rotazione della mischia ed il conseguente crollo della stessa e sulla dinamica delle lesioni, ha consentito di escludere che altro giocatore abbia potuto ferire la vittimao altrimenti colpirla o calpestarla, all’altezza dell’orecchio destro , durante la caduta o quando era a terra, smentendo la tesi alternativa subordinata prospettata dalla difesache non risulta riscontrata da quella rotazione . Quanto alla dinamica, il motivo è reiterativo di rilievi sollevati sia in primo grado che in appello erigettati dalla Corte d’appello , con motivazione congrua ed immune da vizi, che richiama per relationem la sentenza del Tribunale , che ricostruisce l’andamento della mischia documentato sulla base della ripresavideo, le cui immagini evidenziano l’immediata rotazione del raggruppamento verso sinistra, la spinta esercitata dal pacchetto in quella direzione, dinamica ritenuta compatibile con quelladescritta dalla persona offesa, le cui dichiarazioni sono state valutate quale riscontro del complessivo compendio probatorio , che, durante la spinta, inclinava il capo esponendo il collo e l’orecchio destro al volto del pilone sinistro. In quel momento, l’imputato, come dallo stesso affermato, in fase di distacco dall’ingaggio con il pilone destro della squadra avversaria, mentre eseguiva la manovra di “strappamento”,alzava la testa, rivolgendo la bocca verso il basso, si trovava nella possibilità di mordere la persona offesa, senza dover ruotare a propria volta la testa, in quanto il movimento del capo di quest’ultima consentiva all’imputato di agganciare il lobo dell’orecchio destro e di strapparglielo. Sul punto, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che neutralizza la tesi difensiva sulla base delle immagini del video, che riprendono quel movimento della mischia sul punto di crollare , che induce e/o agevola la rotazione della testa della persona offesa, nonché delle dichiarazioni dello stesso imputato che avalla tale conclusione, che indica la causa dello svincolo o strappamento nella spinta irregolare del pilone sinistro (persona offesa), che spingeva contro la mischia, quasi in obliquo verso l’interno e non verso di lui. La dinamica della lesione ha trovato spiegazionenella costante condizione di inferiorità atletica e tatticapatita in quella specifica azione di gioco che la Corte d’appelloindividua, correttamente, quale movente dell’azione criminosa , che ha provocato uno stato di frustrazione nell’imputato, sfociato in un gesto rabbioso, istintivoe fulmineo, circostanza,basata sulle dichiarazioni della stessa vittima, che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di alcuni giocatori del Polcenigo e nella deposizione dell’arbitro, da cui si evince chel’azione contraria al regolamento non era stata commessa dal Polcenigo, bensì dalla squadra dei Grifoni, e che, anche sul punto le dichiarazioni dell’imputatohanno trovato smentita. 2.2.5 Anche sui tempi di reazionedella persona offesa, le questioni poste dalla difesa sono reiterative di doglianze dedotte sia in primo grado che in di appello e superatedalla Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure . La Corte di merito ha correttamente ritenuto la circostanza priva di rilievo ai fini della decisione. Le questioni sono anche irrilevanti e nemmeno si confrontano con l’articolata ricostruzione della sentenza impugnata (pagg. 18-21), operata anche sulla base di un incontrovertibile video, da cui risultava che la persona offesa, ancora seduta a terra, aveva gridato “mi ha morso”, dopo che i giocatori,che erano caduti sopra di lei,si erano alzati, per poi ripetere la frase all’arbitro, e poi alzatasi e rivolt a si all’arbitro, indicavacon il braccio l’imputato, unico giocatore a contatto con la parte destra della sua testa, nel momento in cui ha subito il morso. Quanto alla identificazione dell’autore del morso, la Corte riconduce la credibilità della persona offesainnanzitutto alla immediatezza e tempestività della reazionenonché alla fase di gioco in cui è avvenuto il morso, quando il pilone sinistro era a contatto diretto con il volto/guancia e regione temporale della vittima, situazione tale da escludere confusione tra sfregamento delle ossa parieto-temporali con un morso. A riscontro delle immagini del video, la Corte d’appello richiama le dichiarazioni rese,sul punto, in dibattimento, dalla persona offesa, e spiega che il morso è avvenuto durante la mischia, nella fase di spinta avanzata, quandola p.o. inclinava il capo, prima che il pilone sinistro si sganciasse, dunque, in un momento antecedente a quello in cui si era lamentata, ossia quando i due piloni (destro e sinistro) erano a contattocon le rispettive teste, spingendosi, per cui quando i giocatori sono crollati per terra il morso era già avvenuto e la vittimaè caduta con la testa sul terreno. La Corte territoriale ha anche spiegato che lapersona offesa non ha urlato al momento in cui è avvenuto il morso perché impossibilitataa parlare perché aveva tutti i giocatori caduti sopra di lei, e di averlo fatto non appena liberatasi dai giocatoriprima di essersi rialzata, nonché, richiama, sul punto , le dichiarazioni degli altri giocatori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comito, Accordi, Burigo, Scaviolo, Coppola, Munarin) che collocano le grida della vittima al termine dell’azione , quando si stavano rialzando,in quanto la mischia era crollata, mentre la stessa era a terra . Al riguardo, le censure difensive non si confrontano con le argomentazioni della Corte territoriale che ha anche spiegato che gli altri giocatori non hanno notato nulla di anomalo perchéall’interno della mischia di giocatori stretti tra loro nell’ingaggio ed impegnati in gesti dinamici. Quanto alla spiegazione sulle ragioni del mancato grido di dolore della persona offesa, fornita dalla Corte d’appello, che richiama nozioni comuni di scienza , i l ricorrente non deduce la rilevanza della deduzione ai fini della decisione e , comunque, il motivonon tiene conto delle risultanze probatorie e della reazione immediata e tempestiva della persona offesa , correttamente eviden ziata da i giudici delmerito, che accusa subito , con reazione tempestiva ed immediat a, di avere subito un morso e ne riferisce appena possibile, ovvero solo dopo essersi liberatadai giocatori caduti sopra di l e i . Ne consegue che è i nfondata la deduzione della contraddittorietà della motivazione, rispetto al contenuto della querela, quanto al fortissimo dolore all’orecchio avvertito dalla p.o. 2.2.6 La Corte d’appello,a fronte di un ragionamento corretto, richiama, ad abundantiame ad colorand u m , quale fatto notorio l’a drenalina, che l’organismo produce durante l’attività fisica e, ancor di più, agonistica e che attenua la sensazione di dolore, nonché gli effetti antalgici sul sistema nervoso della noradrenalina, situazione che vale per gli atleti abituati ad avere contatti dolorosi e soprattutto per un giocatore di rugby, che per definizione prevede un vero e proprio “scontro fisico” con l’avversario, dagli esiti a volte dolorosi, e che è preparato, anche psicologicamente, a sopportare scontri fisicamente rilevanti e ad avere una soglia del dolore più elevata di altri sportivi.Non di meno l’annotazione del giudice del merito, come detto, è, alla luce del compendio probatorio valutato sul punto, non decisiva ai fini della tenuta della motivazione della sentenza, con conseguente irrilevanza della doglianza che la riguarda. 2.3Il nono, decimo, undicesimo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2.3.1 I motivi nove e undici sono inammissibili in quanto manifestamente infondati oltre che aspecifici e reiterativi di doglianz e propost e nel giudizio di appello che la Corte territoriale ha esaminato con motivazione corretta e non affetta da illogicità manifesta oltre che a richiedere una rivalutazione delle risultanze istruttorie non ammessa in questa sede. Al riguardo, la Corte di appello ha richiamato le immagini ingrandite e le sequenze del video, visionate dalla P.G., sui particolari dell’imputato che si porta una mano alla bocca e la guarda, come per verificare se vi fosse qualcosa, e che sputa qualcosa di solido a terra, nonché la deposizione di alcuni testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ele puntuali e precise dichiarazioni dell’arbitro che smentiscono quanto dedotto dal ricorrente, circa la condotta tenuta dall’imputato nell’immediatezza del fatto e circa la asserita ispezione della bocca da parte dell’arbitro, davanti al quale il ricorrente non si presenta. Quanto alla deduzione delcontrollo delle maglie e dei volti di tutti i giocatori della squadra del ricorrente, circostanza neppure confermata dal ricorrente, la Corte ha richiamato le dichiarazioni dei giocatori del Polcenigo, che riferiscono solo di una interlocuzione dell’arbitro con il capitano della squadra dei Grifoni. Scarsissima rilevanza assumono, a fronte del quadro esposto,le dichiarazioni dei giocatori della squadra dei Grifoni, rispetto alle quali la Corte d’appello ha opportunamente evidenziato come i compagni di squadra dell’imputato, hanno reso delle dichiarazioni “fotocopia”, volte a proteggere l’imputato , che non conferma la circostanza, ed a fornire agli inquirenti una rappresentazione dell’azione di gioco scevra da qualsiasi irregolarità o da qualsiasi azione scorretta da parte degli stessi, nonché, soprattutto,smentite dall’arbitro, che escludeva di avere controllato i giocatori della sua squadra, a parte il capitano che aveva di fronte; e ciò al di là delle dichiarazioni della persona offesa che,peraltro, nel passo richiamato nel ricorso, non afferma che l’arbitro abbia controllato la bocca dell’imputato (ma solo che questi lo aveva invitato a guardargli i denti). Quanto alcontenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], sul particolare dell’imputato intento a pulirsi la bocca,introdotto per la prima volta nella sentenza impugnata,la deduzione difensiva di è priva di rilievo in quanto , correttamente , la Corte d’appello, nell’esaminare l’intero compendio probatorio, ha tenuto conto anche delle sommarie informazioni resedal teste, ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento, a nulla rilevando che il giudice di prime cure non le abbia considerate. Nella specie, non si tratta di una statuizione non oggetto di impugnazione, il che in astratto integrerebbe la violazione del principio devolutivo, ma di una ulteriore, diversa e corretta argomentazione giuridica, che non incide sulla parte dispositiva della sentenza(Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261366; Sez. 5, Sentenza n. 29175 del 07/04/2021,Rv. 281697 – 01 ). 2.3.2Il decimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Nella specie, quanto alla valutazione del quadro probatorio, operata dalla Corte di merito, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché le censure si traducono in censure in fatto, finalizzat e a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare pag.26). Nella valutazione della prova, e in particolare nella valutazione della prova orale, la Corte di merito non ha omesso di considerare alcun dato rilevante e decisivo, né ha introdotto nel processo fatti inesistenti e neppure ha utilizzato prove sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante", ma ha preso in considerazione elementi di prova processualmente esistenti, spiegando le ragioni sulle quali ha fondato il proprio convincimento, senza trascurare altri dati di segno opposto, tutti scrupolosamente scrutinati nel corpo della sentenza impugnata e che, a torto, avevano sostenuto un diverso e non condiviso approdo. In definitiva, allora, il ricorrente impropriamente lamenta un vizio di travisamento della prova, mentre sostanzialmente deduce un vizio di "travisamento del fatto", deduzione non consentita stante la preclusione, in precedenza più volte ricordata, per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che rappresenta il comportamento tenuto dall’imputato dopo essere stato accusato dalla persona offesa di essere l’autore di un morso, negli stessi termini di quanto dichiarato da questi in sede di interrogatoriononché riscontrato nelle immagino del video.La spiegazione delle ragioni del comportamento dell’imputato riguarda, invece,la valutazione delle risultanze istruttorie che,se adeguatamente motivata , esula dal sindacato di questa Corte. Sul punto, con motivazione immune da vizi e censure, il giudicedel merito ha ritenuto anomal o l ’atteggiamento del ricorrente , proprio di chi intende sottrarsi agli sguardi per un certo tempo per verificare la presenza di eventuali prove che possano confermare l’accusa e non di chi si senta ingiustamente accusato. 2.4Il dodicesimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie non ammessa in questa sede. Il motivo è reiterativo di doglianza sollevata dinanzi alla Corte di appello e da questa esaminata, con motivazione immune da vizi e censure. La Corte territoriale ha richiamato il referto dell’arbitro, che non risulta mettere in dubbio la versione della persona offesa, che riporta, ma conferma di non essere riuscito a comprendere la dinamica del fatto per i troppi giocatori nella mischia crollata. Quanto alle deduzioni difensive circa il riferimento alla mischia crollata, la Corte d’appello, confrontandosi con il motivodi ricorso, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto la deduzione priva di fondamento e palesemente illogica, in quanto l’espressione va collegata alle dichiarazioni dell’arbitroche non ha visto la dinamica di quanto accaduto e dunque non ha potuto individuare il momento in cui collocare la lesione. Il motivo è inoltre aspecifico in quanto non supportato dalla integrale trascrizione del referto arbitrale oltre che non spiega la rilevanza del rilievo ai fini della decisione. Del tutto irrilevante, poi, è che l’arbitro avesse potuto,nell’immediatezza, non credere alla indicazione della persona offesa sull’autore del morso, incentrando i suoi sospetti su altro giocatore (il capitano della squadra), che,d’altra parte, la stessa difesa esclude possa essere coinvolto,in quanto giocatore centrale, con ruolodi tallonatore , che si fronteggia con il tallonatore della squadra avversaria . 2.5 Il tredicesimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Irrilevante, infine, è anche la questione posta sulla congruità della motivazione al riguardo della disponibilità, manifestata dall’imputato, a sottoporsi all’esame biometrico delle arcate dentarie, certamente non conducente stante l’utilizzo in partita del paradenti, che, per quanto scaldato, per una massima adesione alle arcate dentarie, necessariamente incideva sul loro profilo, non consentendo alcun adeguato raffronto con la lesione di cui si discute, peraltro,a distanza di anni dal fatto. Né tale elementare considerazione si appalesa in alcun modo in contrasto con l’affermazione secondo cui il paradenti non impediva di esercitare la forza necessaria alla recisione del lobo. 2.6Il quattordicesimo motivo di ricorso è fondato. Se è vero, infatti, che, come ha già più volte avuto modo di affermare questa Corte, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è altresì indiscusso che il giudice deve indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813 —01). La valutazione del giudice, riguardo alla concedibilità del beneficio in parola, deve intervenire esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della ratio di tale istituto diretto a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Rv. 284669 -01; conf.: n. 560 del 1995, Rv. 200029-01) Nella specie, la Corte d’appello ha negato il beneficio della non menzione per la sleale condotta di gioco e processuale, da ultimo manifestatasi nella proposta di sottoporsi all’esame biometrico delle arcate dentarie e nell’assenza di indici di sincera resipiscenza. La circostanza che il beneficio sia volto a favorire il ravvedimento del condannato non esclude certamente che l’assenza di resipiscenza possa essere considerata per escluderne la concessione, nell’ambito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. I benefici di legge non possono essere negati in considerazione "della assenza di resipiscenza processuale" dell'imputato che non consente una prognosi favorevole. Infatti, l'esercizio del diritto di difendersi -in cui finisce per sostanziarsi l'assenza della resipiscenza processuale -non può essere assunto ai sensi dell'art.133 cod. pen. come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere. ez. 3, Sentenza n. 9781 del 15/03/1995,Rv. 202859 – 01 ) . 3. La sentenza impugnata va annullata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Nel resto, il ricorsova rigetta