CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2702/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Oggetto: tassazione separata assegno fine rapporto dipendente ente regionale siciliano. 27– 2 702 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 6079/01/2020 pronunciata il 4 novembre 2020 e depositata il 9 novembre 2020, notificata il 23 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente è stato dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], collocato a riposo il 30 giugno 2011. Lamentava l’applicazione dell’abbattimento del 26,04% sull’intero imponibile Irpef del trattamento di fine rapporto, in luogo di quella più favorevole del 50% sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2003 e del 26,04% solo sulle somme successivamente acquisite, in applicazione della disposizione fissata con legge regionale n. 21/2003 che all’art. 20, comma 6, conferma tale diritto quesito sulle somme contributive maturate al 31 dicembre di quell’anno. Formatosi il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso, i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. .I. In via preliminare di ri t o dev’essere esaminata l’eccezione di tardività opposta dal patrono di parte contribuente, ove osserva che la sentenza è stata notificata il 23 novembre 2020, quindi il termine breve per ricorrere scadeva il 22 gennaio 2021, mentre il ricorso è arrivato al domicilio eletto del contribuente solo il 27 gennaio 2020. Occorre ricordare che con sentenza n. 477/2002 la Corte costituzionaleha rimodellato il sistema previsto dal combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, terzo comma, l. n. 890/1982, stabilendo la scissione della notifica: non potendo far gravare sul notificante i tempi necessari per la notificazione a mezzo posta, ormai da un ventennio il notificante deve portare alla notifica l’atto entro il termine di legge, 27– 2 702 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF mentre per il notificato il termine a difesa scatta dal ricevimento. Nel caso di specie, l’Avvocatura generale dello Stato ha portato alla notifica il ricorso de quotempestivamente il giorno 20 gennaio 2021, due giorni prima della scadenza, mentre è pervenutonelle mani del contribuente il 27 successivo,momento da cui decorrono per lui i termini a difesa. Il ricorso è quindi tempestivo e può essere esaminato. .II.Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2 bis, d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 20 l. r. n. 21/2003, nella sostanza lamentando che il collegio d’appello non abbia rilevato il dovere di attuazione uniforme sututto il territorio nazionale - in deroga al potere impositivo di ogni regione, anche a statuto speciale- della riduzione ai fini tributari della base imponibile dell’indennità di buonuscita, guardando alla situazione esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza frazionamento derivante da analitica ricostruzione dell’entità delle pregresse retribuzioni. Il tema pone il rapporto fra norma statale e norma regionale. Non è in questione che il metodo di calcolo generale della buonuscita di cui all’art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, sia antitetico a quello introdotto dalla legge regionale sicilianan. 21/2003 con la disposizione del suo articolo 20che limita la disciplina nazionale solo alla frazione di somme maturate dal 1° gennaio 2004 in avanti. Pertanto, u n coordinamento per via ermeneutica non è possibile, né soccorre la sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 dove afferma il principio dell’uniformità di contribuzione a carico dell’iscritto con riguardo unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l’arresto costituzionale ha valenza per il caso sottoposto al suo scrutinio ed il principio può essere guida per la disapplicazione di atti generali anche successivi, ma non consente la disapplicazione di una fonte primaria non deferita alla Consulta. Peraltro, la prefata disposizione regionale non appare manifestamente incostituzionale, per rapporto ai parametri di cui agli 27– 2 702 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF articoli 3, 38 e 53della Carta, traducendosi in una protezione dei diritti quesiti di natura previdenziale, comunque limitata nel tempo. In altri termini, si tratta di una limitazione della disciplina statale a tutela del lavoratore e in misura qu antitativamente limitata , ove consente un trattamento fiscale di esenzione al 50% anziché al 26,04%, per determinate categorie di dipendenti regionali, allo scopo di rendere più progressivo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Peraltro, il Giudice delle leggi ha già scrutinato la prefata fonte siciliana, seppure con riferimento ad altro comma della stessa norma di legge siciliana, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità per disparità di trattamento della disposizione regionale che ha abrogato al 31 dicembre 2003 la disposizione per cui era consentito - in regime di sospensione del le pensioni di anzianità - conservare il pensionamento di anzianità per chi avesse a quella data maturato i relativi requisiti. Misurando la potestà legislativa prim aria della Regione a statuto specialein bilanciamento con il generale diritto fondamentale e di rilevanza costituzionale ad un trattamento di quiescenza per il lavoratore collocato a riposo, la Consulta h a ritenuto manifestamente infondato il dubbio di irragionevolezza di una disposizione che non altera i rapporti, né crea situazioni di favore, bensì mira ad armonizzare il passaggio generale da sistema retributivo a sistema contributivo mediante opportuni interventi conservativi - temporalmente limitati- a tutela di diritti quesiti (cfr. Corte Cost. n. 77/2008). In definitiva, i collegi di merito hanno fatto corretta applicazione di una disciplina speciale e limitata temporalmente e quantitativamente. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del legale officiato che si è qualificato antistatario. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica 27– 2 702 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla parte contribuente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.duemilatrecento/00 oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, iva e