CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38747/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, considerato che la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 13/6/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato. Considerato che nell'atto di appello la difesa formulava un motivo unico, nel quale si doleva del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al quantum della pena irrogata. Considerato che avverso l'ordinanza d'inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. Ritenuto che, ai sensi dell'art.581 cod.proc.pen. i motivi dell'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che l'inosservanza di tale disposizione comporta l'inammissibilità dell'innpugnazione, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dei procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.0 n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Considerato che la Corte d'appello, nella ordinanza impugnata, ha posto in rilievo come, a fronte di puntuali argomentazioni del primo giudice riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, i motivi d'impugnazione fossero stati formulati in termini del tutto generici, non essendo sostenuti da rilievi critici nei riguardi della motivazione espressa in primo grado. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale risulta essere immune dalle censure prospettate in questa sede, meramente avversative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]