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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40678/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati di omicidio e reati connessi giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Salvatore [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur riconoscendo il contesto certamente camorristico in cui maturarono le due decisioni omicide, ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) la diversità dei soggetti coinvolti come mandanti nelle due vicende (nell'un caso, Alfonso CHIECHIA, nell'altro, Giovanni BIRRA e Stefano ZEN0); b) la palese diversità dei moventi (nell'omicidio VENDITTO, per vendicare l'assassinio di persona vicina al capo-clan; nell'omicidio COZZOLINO, per imporre il monopolio del clan BIRRA- IACOMINO nel mercato degli abiti smessi); c) la riconducibilità dei fatti a situazioni contingenti non prevedibili; d) la distanza temporale tra i fatti stessi; letti il ricorso e la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la contiguità temporale tra i fatti, l'identità del contesto ideativo e programmatico in cui essi maturarono, l'identità soggettiva dei mandanti ("vertici apicali delle rispettive associazioni criminali") e la "mutuazione degli esecutori materiali delle azioni omicidiarie nei reciproci interessi dei clan camorristici"; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifíci, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono una integrale, inammissibile, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati di omicidio e reati connessi giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Salvatore [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur riconoscendo il contesto certamente camorristico in cui maturarono le due decisioni omicide, ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) la diversità dei soggetti coinvolti come mandanti nelle due vicende (nell'un caso, Alfonso CHIECHIA, nell'altro, Giovanni BIRRA e Stefano ZEN0); b) la palese diversità dei moventi (nell'omicidio VENDITTO, per vendicare l'assassinio di persona vicina al capo-clan; nell'omicidio COZZOLINO, per imporre il monopolio del clan BIRRA- IACOMINO nel mercato degli abiti smessi); c) la riconducibilità dei fatti a situazioni contingenti non prevedibili; d) la distanza temporale tra i fatti stessi; letti il ricorso e la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la contiguità temporale tra i fatti, l'identità del contesto ideativo e programmatico in cui essi maturarono, l'identità soggettiva dei mandanti ("vertici apicali delle rispettive associazioni criminali") e la "mutuazione degli esecutori materiali delle azioni omicidiarie nei reciproci interessi dei clan camorristici"; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifíci, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono una integrale, inammissibile, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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