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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08853/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cé7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali tentate e consumate nonché di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 83 cod. pen. in relazione - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare allegazioni già disattese con una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), atteso che l'imputato (per quel che rileva con riferimento alla censura in discorso) è stato ritenuto responsabile: del delitto di danneggiamento per aver attinto la vettura del medesimo offeso non con il mattone da lui lanciato al fine di colpire quest'ultimo ma per aver subito «tirato un altro mattono contro» il veicolo; e, quanto alle tentate lesioni personali per aver scagliato un primo mattone verso l'offeso, il quale non è stato colpito sol perché «ha schivato il colpo»; ragion per cui nell'uno e nell'altro caso non consta alcun errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato (che non può ricorrere allorché la condotta idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la lesione alla persona offesa non la produca perché questa riesce a sottrarvisi); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non contengono censure di legittimità poiché prospettano un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di enunciati assertivi (volti a compendiare le risultanze processuali) senza addurre ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e, nel resto, sono manifestamente infondati poiché si dolgono della mancata valorizzazione, a confutazione della deposizione della persona offesa, delle sole dichiarazioni dell'imputato (cfr. secondo motivo; Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019 - dep. 2020, Fiumidoro, Rv. 278147 - 01) e, in contrasto con il dato normativo, negano alla persona offesa la qualità di testa (cfr. terzo motivo); ritenuto che il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico in quanto, al di là dei richiami normativi, si limita ad assumere la «palmare evidenza» dei presupposti applicativi della norma citata, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che il quinto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2. cod. pen. - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti, atteso che: «ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di 2 cf ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale» (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01); e la Corte di merito ha chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha escluso che nella specie ricorresse un fatto ingiusto della persona offesa, richiamando la deposizione del teste Centinaro (che ha riferito di essersi recato con la persona offesa, sindaco del comune in discorso, nei pressi dell'alloggio provvisorio dell'imputato non per disattivare l'erogazione dell'elettricità a quest'ultimo ma per la mera disattivazione provvisoria di un lampione dell'illuminazione pubblica malfunzionante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cé7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali tentate e consumate nonché di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 83 cod. pen. in relazione - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare allegazioni già disattese con una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), atteso che l'imputato (per quel che rileva con riferimento alla censura in discorso) è stato ritenuto responsabile: del delitto di danneggiamento per aver attinto la vettura del medesimo offeso non con il mattone da lui lanciato al fine di colpire quest'ultimo ma per aver subito «tirato un altro mattono contro» il veicolo; e, quanto alle tentate lesioni personali per aver scagliato un primo mattone verso l'offeso, il quale non è stato colpito sol perché «ha schivato il colpo»; ragion per cui nell'uno e nell'altro caso non consta alcun errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato (che non può ricorrere allorché la condotta idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la lesione alla persona offesa non la produca perché questa riesce a sottrarvisi); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non contengono censure di legittimità poiché prospettano un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di enunciati assertivi (volti a compendiare le risultanze processuali) senza addurre ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e, nel resto, sono manifestamente infondati poiché si dolgono della mancata valorizzazione, a confutazione della deposizione della persona offesa, delle sole dichiarazioni dell'imputato (cfr. secondo motivo; Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019 - dep. 2020, Fiumidoro, Rv. 278147 - 01) e, in contrasto con il dato normativo, negano alla persona offesa la qualità di testa (cfr. terzo motivo); ritenuto che il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico in quanto, al di là dei richiami normativi, si limita ad assumere la «palmare evidenza» dei presupposti applicativi della norma citata, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che il quinto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2. cod. pen. - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti, atteso che: «ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di 2 cf ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale» (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01); e la Corte di merito ha chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha escluso che nella specie ricorresse un fatto ingiusto della persona offesa, richiamando la deposizione del teste Centinaro (che ha riferito di essersi recato con la persona offesa, sindaco del comune in discorso, nei pressi dell'alloggio provvisorio dell'imputato non per disattivare l'erogazione dell'elettricità a quest'ultimo ma per la mera disattivazione provvisoria di un lampione dell'illuminazione pubblica malfunzionante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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