CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Roma, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia emessa il 12/07/2016, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina aggravata di cui al capo A) delle imputazioni, rideterminando la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di sequestro di persona, contestato sub C). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Silvestri, tramite i difensori di fiducia, sulla base di cinque motivi. 2.1.. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge ed il . vizio di motivazione con riguardo ai capi e ai punti della sentenza relativi alla penale responsabilità su base indiziaria, insufficiente in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, 125 comma 2, 292 e 605 cod. proc. pen. e 628 cod. pen., con contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento della partecipazione ai fatti in esame. Ad avviso del ricorrente, i tre indizi valorizzati dai giudici di merito per accertare il ruolo di "palo" nell'episodio delittuoso del 12 giugno 2008 sarebbero inidonei a giustificare il giudizio di responsabilità concorsuale per la rapina in oggetto, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], nell'abitazione di costui in Ladispoli; non si era tenuto conto che le risultanze dell'aggancio dell'intestata utenza telefonica avevano evidenziato una distanza di oltre centro metri dalla casa della vittima, che la vettura ripresa dalla telecamera il giorno della rapina era stata sequestrata dopo tre mesi, che l'immagine dell'individuo ripreso dal sistema di videosorveglianza era compatibile con vari soggetti, come evidenziato dal consulente tecnico della difesa. La corte territoriale non aveva tenuto conto a riguardo degli specifici motivi di appello circa la fragilità del quadro indiziario (il giorno prima del delitto nessuno aveva individuato il Silvestri come uno dei soggetti intenti alla perlustrazione dei luoghi; non era possibile stabilire con certezza che l'uomo, travisato dal berretto, ripreso il 12 giugno 2008 mentre passeggiava a piedi vicino la vettura Twingo, fosse il ricorrente, specie in considerazione dell'erronea iniziale attribuzione dell'identità di costui a [OSCURATO:PERSONA], poi risultato estraneo ai fatti, e delle contrastanti risultanze dei Carabinieri RIS e della [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo, la violazione delle stesse norme di legge e il vizio della motivazione sono riferiti al mancato accertamento del ruolo avuto nella rapina, in quanto, pur ipotizzandosi la presenza in loco, non era risultato che il Sivestri fosse salito a bordo della vettura ripresa dalle telecamere o avesse in qualche modo comunicato con i complici, attivandosi per agevolarli. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione del diritto di difesa per la divergenza tra contestazione e condanna, posto che il ruolo di palo accertato con la sentenza di primo grado non trovava corrispondenza nel capo di imputazione, con conseguente diversità della condotta. 2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 110, 114 e 116 cod. pen. e per vizio di motivazione in relazione all'accertamento del contributo causale in una delle fasi dell'azione delittuosa, con ingiustificata esclusione del concorso anomalo nel reato, senza valutare altresì l'eventuale apporto, non determinante e marginale, alla realizzazione della rapina.g.s. Con il quinto motivo, infine, si sostiene l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e con motivazione inconsistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il secondo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché attengono all'accertamento della responsabilità concorsuale del Silvestri nella rapina contestata al capo A), sotto il profilo della carenza del quadro probatorio ai finì della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 3. L'ampio rilievo dato dal ricorrente alla ricostruzione in fatto della vicenda ed alla valutazione del compendio probatorio, censurate sotto il profilo motivazionale, alla stregua anche dei parametri fissati dell'art. 192 cod. proc. pen., impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l'ambito del giudizio di legittimità. 3.1. Innanzitutto, va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1). 3.2. Sotto il profilo del vizio di motivazione, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità; sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. 3.3. Si consideri altresì - in relazione alla previsione normativa dell'art. 533 cod. proc. pen., più volte richiamata dal ricorrente - che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata (di recente, sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 3.4. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova - anch'esso eccepito dal ricorrente - può essere dedotto sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 3.5. Da ultimo, va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595), completando il proprio ragionamento in relazione agli elementi di novità . contenuti nelle censure formulate dall'appellante, non esaminate nella sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). 4. Tutto ciò richiamato, le censure del ricorrente, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte. 5. Hanno stabilito, infatti, i giudici di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali, che i correi erano in tutto quattro e che il conducente dell'auto utilizzata per la rapina era il Silvestri, sulla scorta della disponibilità del mezzo da parte di costui, del tracciamento del traffico telefonico dell'utenza a lui intestata e disattivata dopo l'azione delittuosa, degli accertamenti antropometrici eseguiti mediante comparazione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza e di altre fotografie dell'imputato. I rilievi di merito articolati in appello - e sostanzialmente reiterati in cassazione - sono stati adeguatamente esaminati, valutati nella loro complessità e nella univocità derivante dal loro esame incrociato (pagine 5 e seguenti della sentenza impugnata), soffermandosi la corte territoriale sulla presenza dell'imputato: - nei pressi dell'abitazione del Paolillo il giorno prima della rapina, in occasione di un sopralluogo organizzato dai rapinatori, ed il giorno stesso dell'azione delittuosa, alla stregua dei movimenti registrati dalle celle telefoniche relativi all'utenza cellulare intestata al Silvestri, disattivata pochi giorni dopo il delitto, in assenza di plausibili ragioni che facciano supporre l'uso da parte di terzi della scheda associata al numero; - alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata a [OSCURATO:PERSONA] ma nella sua disponibilità (in tal senso la valutazione della testimonianza del Saiella), pacificamente utilizzata per commettere la rapina e, in particolare, per agevolare la fuga dei rapinatori, come accertato dalle riprese delle telecamere e dai rilievi fotografici, posto che il soggetto era stato più volte ripreso in volto, con giudizio di compatibilità totale con il Silvestri da parte dei RIS, in parte contraddetto dal consulente di parte, con argomentazioni ritenute non decisive (pagine 10 e 11). 5.1. A fronte della linearità e coerenza logica delle argomentazioni del tribunale, ancorate alle prove dichiarative e documentali acquisite nel contraddittorio delle parti, rafforzate dall'analisi della corte territoriale nella confutazione dei motivi di appello, i rilievi del ricorrente si pongono sul piano della mera confutazione fattuale e della alternativa ricostruzione della vicenda. n i 5 /O 6. Il secondo motivo di ricorso reitera in termini aspecifici un'eccezione di carattere processuale a ra gione disattesa dal giudice di appello (pag. 11). [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che il ruolo di palo attribuitogli, quale conducente della [OSCURATO:PERSONA], con cui aiutò i complici a scappare, non gli era stato contestato in termini specifici nel capo d'imputazione, attribuendosi a tutti i rapinatori in concorso tra loro la stessa condotta (l'introduzione in casa della vittima, la violenza esercitata per neutralizzarne la reazione, l'impossessamento della refurtiva). Non si confronta tuttavia con la motivazione sul punto della sentenza impugnata che ha evidenziato come quella condotta dovesse intendersi comprensiva anche del ruolo di chi aveva a gevolato la fuga degli altri complici, partecipando alla progettazione della rapina e controllando la strada nel corso della sua esecuzione, secondo una specificazione del contributo causale alla comune azione delittuosa che aveva formato oggetto del dibattimento in primo grado, con ampia possibilità di difesa, con conseguente esclusione di una trasformazione radicale del fatto contestato e di una tale incertezza sull'oggetto dell'imputazione da pregiudicare le garanzie difensive. 6.1. Il coinvolgimento pieno e diretto del Silvestri nella rapina costituisce al contempo ragione per le quale non è stato ritenuto minimale il contributo fornito dall'imputato alla realizzazione del reato e imprevedibile il diverso reato, con riferimento alla eccepita violazione de gli artt. 114 e 116 cod. pen. 7. L'ultimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio e risulta manifestamente infondato posto che la pena risulta adeguatamente commisurata alla gravità dei fatti ; il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dal giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, così come desumibile dalla condotta delittuosa, in mancanza di elementi positivi di valutazione. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichi