CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 1996
Cassazione n. 00619/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/05/1996 avverso la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano, deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte pv del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 La Consigliera estensora