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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08963/2024

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11318/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaApuania, n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].

Ltd.), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] simo Sterpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadelle [OSCURATO:PERSONA], n. 20 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 34867/22 , depositata il 25 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari Citizen, convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]- media S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA]- pelluti, per sentir dichiarare lanullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 cod. civ., con la pronuncia dell'inibitoria dell'uso dei marchi e la condanna dei con- venuti al risarcimento dei danni; che con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l'illecito concorrenziale, inibendo l'uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.284.331,00, oltre interessi; che le impugnazioni separatamente propostedal Palermo e dal Cappelluti furono riunite dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 13 settem- bre 2019 rigettò la prima ed accolse la seconda; che il ricorso per cassazione proposto dal Palermo nei confronti della Ci- tizen [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].

Ltd.) fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Citizen; che avverso la predetta ordinanza il Palermo ha proposto ricorso per re- vocazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la Citizen, mentre il Cappellutinon ha svolto attività difensiva.

Considerato che,con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del Palermo e della Citizen hanno chiesto il differimento dell'adu- nanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo che sono in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine;che, come precisato dalle parti, la Citizen ha già predisposto un progetto di accordo, allegato all'istanza, sottoponendolo all'esame del Palermo e del Cappelluti e dei loro difensori, ai fini della discussione delle singole clausole e dell'introduzione di eventuali modifiche; che la pendenza delle predette trattative, all'esito delle quali, in caso di stipulazione dell'accordo, il Palermo si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno il rinvio dell'adunanza camerale, in modo tale da con- sentire alle parti di definire bonariamente la controversia e diformalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11318/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaApuania, n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] simo Sterpi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadelle [OSCURATO:PERSONA], n. 20 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 34867/22 , depositata il 25 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari Citizen, convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]- media S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA]- pelluti, per sentir dichiarare lanullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 2 cod. civ., con la pronuncia dell'inibitoria dell'uso dei marchi e la condanna dei con- venuti al risarcimento dei danni; che con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l'illecito concorrenziale, inibendo l'uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.284.331,00, oltre interessi; che le impugnazioni separatamente propostedal Palermo e dal Cappelluti furono riunite dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 13 settem- bre 2019 rigettò la prima ed accolse la seconda; che il ricorso per cassazione proposto dal Palermo nei confronti della Ci- tizen [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.) fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Citizen; che avverso la predetta ordinanza il Palermo ha proposto ricorso per re- vocazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la Citizen, mentre il Cappellutinon ha svolto attività difensiva. Considerato che,con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del Palermo e della Citizen hanno chiesto il differimento dell'adu- nanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo che sono in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine;che, come precisato dalle parti, la Citizen ha già predisposto un progetto di accordo, allegato all'istanza, sottoponendolo all'esame del Palermo e del Cappelluti e dei loro difensori, ai fini della discussione delle singole clausole e dell'introduzione di eventuali modifiche; che la pendenza delle predette trattative, all'esito delle quali, in caso di stipulazione dell'accordo, il Palermo si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno il rinvio dell'adunanza camerale, in modo tale da con- sentire alle parti di definire bonariamente la controversia e diformalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione.
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