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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22030/2026

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e –contro[OSCURATO:PERSONA]’ F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TROFALUCILLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza n. 5159/2022, non notificata, della Corte d’appello diNapoli del 6/12/2022 e depositata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

Con citazione del 19/5/2008, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premessoche era proprietaria per il 50% del complesso immobiliare sito in Baranod'Ischia, in catasto al foglio 32, particelle varie tra cui la 136, per averloacquistato da [OSCURATO:PERSONA] con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre larestante metà era di proprietà degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che gli erediTrofa erano stati condannati al rilascio delle particelle 61 e 44 in favore di233/2006 e che quest’ultimo aveva appreso le predette particelle,deducendo la totale interclusione e rivendicando la servitù di passaggiosulla particella 136, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venisse accertata l’inesistenza di alcuna servitù sul terrenoricadente nella particella 136 e, in subordine, che venisse dichiaratal’estinzione della servitù esistente per non uso ultraventennale e chevenisse ordinata la cessazione di ogni molestia al diritto di proprietà exart. 949 c.c. e al possesso ex art. 1170 c.c.Costituitosi in giudizio con atto di intervento, [OSCURATO:PERSONA] affermò cheera esclusa dalla pretesa molestia la particella 171, acquistata incomunione dei beni con la moglie [OSCURATO:PERSONA].Si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiararel’esistenza di una servitù di passaggio sulle particelle 136 e 171,chiedendone, in subordine, la costituzione coattiva.Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Si costituirono altresì gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con interventosostanzialmente adesivo alle domande della società attrice.Nelle more del presente giudizio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenzan. 2845/2013, riformò la predetta sentenza n. 233/2006, rigettando ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], che sollecitaval’accertamento della proprietà delle particelle 61 e 44.Con sentenza n. 5431/2016, il Tribunale di Ischia rigettò sia la domandaIl giudizio di gravame, interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse -nella resistenza degli eredi Trofa e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheproposero distinti appelli incidentali adesivi, e dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Buono, che spiegarono appello incidentale condizionato - con la sentenzadel 30/11/2022, con la quale la Corte d’appello di Napoli accolse l’appelloprincipale e quelli incidentali adesivi, dichiarando che gli immobili di cuialle particelle 136 e 171 del Fg. 32 erano liberi da servitù di passaggio erigettando l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e LuisaBuono, che condannò al pagamento delle spese del doppio grado delgiudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che [OSCURATO:PERSONA] DiCostanzo non avesse legittimazione attiva per esercitare l’actio confessoriaservitutis in quanto con la sentenza n. 2845/2013, confermata da questaCorte con l’ordinanza n. 11355/2019, era stata rigettata l’azione dirivendica da questi proposta nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA] inmerito alle due particelle e che il giudicato formatosi, quantunque senza latotale identità delle parti, non avendo il giudizio riguardato la coniugeLuisa Buono e la società [OSCURATO:SOCIETA], avesse efficacia riflessa nel presenteprocedimento, rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che andava accoltala negatoria servitutis degli appellanti principali e incidentali adesivi.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria.

LaNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Societa’ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],proponendo anche ricorso incidentale condizionato, mentre [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArturoTrofa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Trofa sono rimasti intimati.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909, 948 c.c., 324 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la contraddittorietà, l’illogicità e la nullità,per avere i giudici di merito affermato che il giudicato poteva spiegareefficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizioquando contenesse l’affermazione di una verità che non ammetteva undiverso accertamento sul quale era intervenuto e quando il terzo nonvantasse alcun diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale eraintervenuto.

La ricorrente ha sul punto evidenziato che il giudicato, cheaveva riguardato la condizione del defunto [OSCURATO:PERSONA],non conteneva affatto l’affermazione di una verità che non ammetteva lapossibilità di un diverso accertamento, essendo risultato soccombentesoltanto il predetto e non la moglie per non avere assolto l’onere dellaprobatio diabolica ed essendo stati i fondi in contesa attribuiti ad alcuno,sicché, in presenza dei titoli vantati e del mancato acquisto perusucapione da parte dei terzi, la domanda di rivendica, in quantoimprescrittibile, poteva essere riproposta.

Inoltre, il ragionamento deigiudici non si confaceva alla posizione della ricorrente, rimasta terza inquel giudizio, in quanto la stessa vantava un titolo autonomo e pieno.Il motivo è fondato.Va innanzitutto osservato che, nelle azioni reali a difesa della proprietà, lalegittimazione processuale attiva compete sia al proprietario, sia al titolaredi un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello diNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersisoltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenirevolontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti exart. 105, comma secondo, c.p.c. (vedi Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Sez.2, 12/8/2002, n. 12169 con riguardo all’enfiteusi; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11222).Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attivae non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'oneredi fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà,essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in viapresuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.

Infatti, taleazione non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità dellaproprietà, ma a ottenere la cessazione dell'attività lesiva, mentre sulconvenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compieredetta attività o l’esistenza della servitù sul fondo in questione (Sez. 2,27/12/2004, n. 24028; Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120).Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno respinto l’actio confessoriaservitutis proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che i due difettassero di legittimazione attiva, atteso che latitolarità delle particelle 44 e 61 in capo agli stessi fosse stata esclusadalla sentenza n. 2854/2013, confermata da questa Corte con l’ordinanzan. 11355/2019, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domandadi rivendica proposta dal primo nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], eche il giudicato avesse spiegato efficacia riflessa anche nei confronti dellaseconda, benché rimasta estranea al giudizio.Orbene, come più volte sostenuto da questa Corte, il giudicato formatosiin un determinato giudizio può sì spiegare efficacia riflessa nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale, ma solo a condizione chea) non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026primo giudizio, b) non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dallaprecedente decisione e c) l'efficacia riflessa riguardi soltantol'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (Sez. 3, 23/4/2020, n. 8101), ossia, in definitiva,che il terzo sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo, o comunque a questa subordinato (tra le tante Sez. 3,4/7/2019, n. 17931; Sez. 2, 25/2/2019, n. 5411) o che soltanto alcuni deifatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionanteintegrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (tra le tanteSez. 5, 23/10/2023, n. 29301),Tale possibilità è invece esclusa quando il terzo vanti un proprio dirittoautonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene,non essendo ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazionenormativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene afondamento della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 27/03/2007, n. 7523; Cass.,Sez. 2, 12/11/1997, n. 11153; Cass., Sez. 3, 11/06/2019, n. 15599).Quest’ultima situazione è quella applicabile alla specie, posto che, comeanche di recente affermato da questa Corte (vedi Sez. 2, 17/7/2025, n.19985, non massimata; Sez. 2, 29/11/2002, n. 16969), il comproprietarioha un diritto autonomo e non dipendente, o subordinato rispetto alcomproprietario.E del resto, l’obiezione proposta dai controricorrenti - secondo cui il terzorimasto estraneo al giudizio nel quale si è formato il giudicato puòdifendersi unicamente proponendo opposizione di terzo - non soltanto siscontra con il principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui il litisconsorte necessario pretermesso (come anche ilterzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamenterappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato traaltre parti) è ammesso tanto all'opposizione ordinaria avverso la sentenzaresa in un giudizio inter alios ai sensi dell’art. 404 c.p.c., quanto all’azioneNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026di accertamento autonoma della sua posizione una volta che sia passata ingiudicato la sentenza non opposta (Cass., Sez.

U, 23/1/2015, n. 1238),ma è del tutto irrilevante nel caso di specie, nel quale colui che proponeactio confessoria non deve fornire la prova rigorosa della proprietà, né ètenuto a farla accertare in giudizio, dovendosi limitare a dimostrare, conogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di untitolo valido.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2097, 2909, 1047 c.c., 24 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la contraddittorietà, illogicitàe la nullità, per avere i giudici di merito affidato la reiezione delladomanda a un provvedimento abnorme e illogico in quanto avevanoritenuto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Buono mancassero della legittimazionesiffatta situazione avrebbe imposto il rilievo del difetto di legittimazionepassiva dei predetti in relazione alla domanda di negatoria servitutisesercitata sui medesimi beni dai Trofa, rappresentando le due azioni ledue facce della medesima medaglia.

Pertanto, i giudici avrebbero dovutoaccogliere la domanda confessoria o quella di costituzione di una servitùcoattiva di passaggio, stante la dimostrazione della sussistenza dei titolioppure, come fatto dal tribunale, oppure rigettare entrambe le domande,ma non rigettarne una per difetto di legittimazione attiva e accoglierel’altra.Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’ingiustizia, l’illegittimità e la nullità, perché igiudici di merito avevano condannato gli originari appellati al pagamentodelle spese dei tre raggruppamenti costituenti la controparte, senzaconsiderare che questi si erano mossi come una sola parte assistita damedesimo difensore, sicché erano state moltiplicate le ragioni creditorie.Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Inoltre, gli appellati erano stati condannati anche all’integrale pagamentodella c.t.u. che non era stata neppure utilizzata in giudizio.Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento diquello principale, si lamenta la violazione degli artt. 10 e 15 c.p.c. e 14d.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte di merito calcolato i compensisulla base del contributo unificato, così violando il principio di dirittosecondo cui il valore dichiarato della causa ai fini del contributo unificatoha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega alcun effetto vincolantesulla determinazione del thema decidendum, dovendo considerarsi ilvalore indeterminabile in ragione del cumulo delle domande principale ericonvenzionale svolte.I restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale restanoassorbiti dall’accoglimento del primo.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara l’assorbimento deirestanti e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –contro[OSCURATO:PERSONA]’ F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TROFALUCILLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza n. 5159/2022, non notificata, della Corte d’appello diNapoli del 6/12/2022 e depositata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con citazione del 19/5/2008, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premessoche era proprietaria per il 50% del complesso immobiliare sito in Baranod'Ischia, in catasto al foglio 32, particelle varie tra cui la 136, per averloacquistato da [OSCURATO:PERSONA] con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre larestante metà era di proprietà degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che gli erediTrofa erano stati condannati al rilascio delle particelle 61 e 44 in favore di233/2006 e che quest’ultimo aveva appreso le predette particelle,deducendo la totale interclusione e rivendicando la servitù di passaggiosulla particella 136, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venisse accertata l’inesistenza di alcuna servitù sul terrenoricadente nella particella 136 e, in subordine, che venisse dichiaratal’estinzione della servitù esistente per non uso ultraventennale e chevenisse ordinata la cessazione di ogni molestia al diritto di proprietà exart. 949 c.c. e al possesso ex art. 1170 c.c.Costituitosi in giudizio con atto di intervento, [OSCURATO:PERSONA] affermò cheera esclusa dalla pretesa molestia la particella 171, acquistata incomunione dei beni con la moglie [OSCURATO:PERSONA].Si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiararel’esistenza di una servitù di passaggio sulle particelle 136 e 171,chiedendone, in subordine, la costituzione coattiva.Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Si costituirono altresì gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con interventosostanzialmente adesivo alle domande della società attrice.Nelle more del presente giudizio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenzan. 2845/2013, riformò la predetta sentenza n. 233/2006, rigettando ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], che sollecitaval’accertamento della proprietà delle particelle 61 e 44.Con sentenza n. 5431/2016, il Tribunale di Ischia rigettò sia la domandaIl giudizio di gravame, interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse -nella resistenza degli eredi Trofa e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheproposero distinti appelli incidentali adesivi, e dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Buono, che spiegarono appello incidentale condizionato - con la sentenzadel 30/11/2022, con la quale la Corte d’appello di Napoli accolse l’appelloprincipale e quelli incidentali adesivi, dichiarando che gli immobili di cuialle particelle 136 e 171 del Fg. 32 erano liberi da servitù di passaggio erigettando l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e LuisaBuono, che condannò al pagamento delle spese del doppio grado delgiudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che [OSCURATO:PERSONA] DiCostanzo non avesse legittimazione attiva per esercitare l’actio confessoriaservitutis in quanto con la sentenza n. 2845/2013, confermata da questaCorte con l’ordinanza n. 11355/2019, era stata rigettata l’azione dirivendica da questi proposta nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA] inmerito alle due particelle e che il giudicato formatosi, quantunque senza latotale identità delle parti, non avendo il giudizio riguardato la coniugeLuisa Buono e la società [OSCURATO:SOCIETA], avesse efficacia riflessa nel presenteprocedimento, rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che andava accoltala negatoria servitutis degli appellanti principali e incidentali adesivi.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria. LaNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Societa’ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],proponendo anche ricorso incidentale condizionato, mentre [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArturoTrofa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Trofa sono rimasti intimati.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909, 948 c.c., 324 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la contraddittorietà, l’illogicità e la nullità,per avere i giudici di merito affermato che il giudicato poteva spiegareefficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizioquando contenesse l’affermazione di una verità che non ammetteva undiverso accertamento sul quale era intervenuto e quando il terzo nonvantasse alcun diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale eraintervenuto. La ricorrente ha sul punto evidenziato che il giudicato, cheaveva riguardato la condizione del defunto [OSCURATO:PERSONA],non conteneva affatto l’affermazione di una verità che non ammetteva lapossibilità di un diverso accertamento, essendo risultato soccombentesoltanto il predetto e non la moglie per non avere assolto l’onere dellaprobatio diabolica ed essendo stati i fondi in contesa attribuiti ad alcuno,sicché, in presenza dei titoli vantati e del mancato acquisto perusucapione da parte dei terzi, la domanda di rivendica, in quantoimprescrittibile, poteva essere riproposta. Inoltre, il ragionamento deigiudici non si confaceva alla posizione della ricorrente, rimasta terza inquel giudizio, in quanto la stessa vantava un titolo autonomo e pieno.Il motivo è fondato.Va innanzitutto osservato che, nelle azioni reali a difesa della proprietà, lalegittimazione processuale attiva compete sia al proprietario, sia al titolaredi un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello diNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersisoltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenirevolontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti exart. 105, comma secondo, c.p.c. (vedi Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Sez.2, 12/8/2002, n. 12169 con riguardo all’enfiteusi; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11222).Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attivae non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'oneredi fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà,essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in viapresuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Infatti, taleazione non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità dellaproprietà, ma a ottenere la cessazione dell'attività lesiva, mentre sulconvenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compieredetta attività o l’esistenza della servitù sul fondo in questione (Sez. 2,27/12/2004, n. 24028; Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120).Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno respinto l’actio confessoriaservitutis proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che i due difettassero di legittimazione attiva, atteso che latitolarità delle particelle 44 e 61 in capo agli stessi fosse stata esclusadalla sentenza n. 2854/2013, confermata da questa Corte con l’ordinanzan. 11355/2019, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domandadi rivendica proposta dal primo nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], eche il giudicato avesse spiegato efficacia riflessa anche nei confronti dellaseconda, benché rimasta estranea al giudizio.Orbene, come più volte sostenuto da questa Corte, il giudicato formatosiin un determinato giudizio può sì spiegare efficacia riflessa nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale, ma solo a condizione chea) non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026primo giudizio, b) non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dallaprecedente decisione e c) l'efficacia riflessa riguardi soltantol'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (Sez. 3, 23/4/2020, n. 8101), ossia, in definitiva,che il terzo sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo, o comunque a questa subordinato (tra le tante Sez. 3,4/7/2019, n. 17931; Sez. 2, 25/2/2019, n. 5411) o che soltanto alcuni deifatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionanteintegrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (tra le tanteSez. 5, 23/10/2023, n. 29301),Tale possibilità è invece esclusa quando il terzo vanti un proprio dirittoautonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene,non essendo ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazionenormativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene afondamento della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 27/03/2007, n. 7523; Cass.,Sez. 2, 12/11/1997, n. 11153; Cass., Sez. 3, 11/06/2019, n. 15599).Quest’ultima situazione è quella applicabile alla specie, posto che, comeanche di recente affermato da questa Corte (vedi Sez. 2, 17/7/2025, n.19985, non massimata; Sez. 2, 29/11/2002, n. 16969), il comproprietarioha un diritto autonomo e non dipendente, o subordinato rispetto alcomproprietario.E del resto, l’obiezione proposta dai controricorrenti - secondo cui il terzorimasto estraneo al giudizio nel quale si è formato il giudicato puòdifendersi unicamente proponendo opposizione di terzo - non soltanto siscontra con il principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui il litisconsorte necessario pretermesso (come anche ilterzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamenterappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato traaltre parti) è ammesso tanto all'opposizione ordinaria avverso la sentenzaresa in un giudizio inter alios ai sensi dell’art. 404 c.p.c., quanto all’azioneNumero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026di accertamento autonoma della sua posizione una volta che sia passata ingiudicato la sentenza non opposta (Cass., Sez. U, 23/1/2015, n. 1238),ma è del tutto irrilevante nel caso di specie, nel quale colui che proponeactio confessoria non deve fornire la prova rigorosa della proprietà, né ètenuto a farla accertare in giudizio, dovendosi limitare a dimostrare, conogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di untitolo valido.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2097, 2909, 1047 c.c., 24 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la contraddittorietà, illogicitàe la nullità, per avere i giudici di merito affidato la reiezione delladomanda a un provvedimento abnorme e illogico in quanto avevanoritenuto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Buono mancassero della legittimazionesiffatta situazione avrebbe imposto il rilievo del difetto di legittimazionepassiva dei predetti in relazione alla domanda di negatoria servitutisesercitata sui medesimi beni dai Trofa, rappresentando le due azioni ledue facce della medesima medaglia. Pertanto, i giudici avrebbero dovutoaccogliere la domanda confessoria o quella di costituzione di una servitùcoattiva di passaggio, stante la dimostrazione della sussistenza dei titolioppure, come fatto dal tribunale, oppure rigettare entrambe le domande,ma non rigettarne una per difetto di legittimazione attiva e accoglierel’altra.Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’ingiustizia, l’illegittimità e la nullità, perché igiudici di merito avevano condannato gli originari appellati al pagamentodelle spese dei tre raggruppamenti costituenti la controparte, senzaconsiderare che questi si erano mossi come una sola parte assistita damedesimo difensore, sicché erano state moltiplicate le ragioni creditorie.Numero registro generale 13374/2023Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22030/2026Data pubblicazione 27/06/2026Inoltre, gli appellati erano stati condannati anche all’integrale pagamentodella c.t.u. che non era stata neppure utilizzata in giudizio.Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento diquello principale, si lamenta la violazione degli artt. 10 e 15 c.p.c. e 14d.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte di merito calcolato i compensisulla base del contributo unificato, così violando il principio di dirittosecondo cui il valore dichiarato della causa ai fini del contributo unificatoha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega alcun effetto vincolantesulla determinazione del thema decidendum, dovendo considerarsi ilvalore indeterminabile in ragione del cumulo delle domande principale ericonvenzionale svolte.I restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale restanoassorbiti dall’accoglimento del primo.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara l’assorbimento deirestanti e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 22030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris