CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 34997/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1202/3/2018, depositata il 9 luglio 2018. Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c