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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07591/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con la sentenza del 30 maggio 2025 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 4 L. 110/5 previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a mesi sei di arresto e 800 euro di ammenda.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato , affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo lamentaviolazione dell’art. 157 cod. pena per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. non avendo la Corte tenuto in debita considerazione - quale giustificazione al porto del coltello - il fatto che l’imputato sia soggetto senza fissa dimora che necessita anche di tutelarsi. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per non essersi la Corte avveduta della esiguità dell’offesa insita nella condotta del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ilreato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso l’8 g i ugno 20 1 9 , all’ordinariotermine di prescrizione massimo di cinque anni si de ve aggiungere il p eriodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 1° gennaio 2020, termine da computarsi, al massimo in anni uno e mesi sei. 1.2 e 1.3 Gli ulteriori motivi sono aspecifici.

Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999).

Le medesime argomentazioni spese nel ricorso avevano già fatto oggetto di motivo di gravame e sono state approfonditamenteesaminate nel provvedimento impugnato che con ampia e convincente motivazione le ha respinte.

Con tale motivazione il ricorrente non ingaggia alcuna dialettica, limitandosi a riproporre le medesime osservazioni critiche già respinte.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con la sentenza del 30 maggio 2025 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 4 L. 110/5 previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a mesi sei di arresto e 800 euro di ammenda. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato , affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo lamentaviolazione dell’art. 157 cod. pena per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. non avendo la Corte tenuto in debita considerazione - quale giustificazione al porto del coltello - il fatto che l’imputato sia soggetto senza fissa dimora che necessita anche di tutelarsi. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per non essersi la Corte avveduta della esiguità dell’offesa insita nella condotta del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ilreato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso l’8 g i ugno 20 1 9 , all’ordinariotermine di prescrizione massimo di cinque anni si de ve aggiungere il p eriodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 1° gennaio 2020, termine da computarsi, al massimo in anni uno e mesi sei. 1.2 e 1.3 Gli ulteriori motivi sono aspecifici. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). Le medesime argomentazioni spese nel ricorso avevano già fatto oggetto di motivo di gravame e sono state approfonditamenteesaminate nel provvedimento impugnato che con ampia e convincente motivazione le ha respinte. Con tale motivazione il ricorrente non ingaggia alcuna dialettica, limitandosi a riproporre le medesime osservazioni critiche già respinte. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12