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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22220/2026

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azione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduceviolazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice a quoavrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteriidentificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie per la loroomogeneità e la vicinanza temporale, svalutando la causale rinvenibile nel suo statodi tossicodipendenza; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reati erano eterogenei (inparte legati al suo ruolo all’interno di compagini societarie e in parte estranei a tale ruolo),commessi a distanza temporale da mesi ad anni, sino a coprire un arco temporaleamplissimo (dal 2007 al 2023); ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005); ritenuto che – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – l’ordinanzaimpugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione delmedesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essaha motivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie di reato, dei luoghi e tempi diconsumazione e delle disomogenee caratteristiche delle singole condotte, non esservialcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica,peraltro documentata solo a partire dall’anno 2010; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduceviolazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice a quoavrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteriidentificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie per la loroomogeneità e la vicinanza temporale, svalutando la causale rinvenibile nel suo statodi tossicodipendenza; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reati erano eterogenei (inparte legati al suo ruolo all’interno di compagini societarie e in parte estranei a tale ruolo),commessi a distanza temporale da mesi ad anni, sino a coprire un arco temporaleamplissimo (dal 2007 al 2023); ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005); ritenuto che – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – l’ordinanzaimpugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione delmedesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essaha motivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie di reato, dei luoghi e tempi diconsumazione e delle disomogenee caratteristiche delle singole condotte, non esservialcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica,peraltro documentata solo a partire dall’anno 2010; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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