Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20245/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, per quanto qui interessa, ha ridotto la pena, escludendo la recidiva, e ha confermato nel resto la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di beni sottratti da un ristorante (fatto del 14.11.2015).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Illegalità della pena pecuniaria irrogata (euro 1.200 di multa), superiore al massimo edittale previsto per il reato di furto semplice (euro 516), come riqualificato in sentenza.

II) Violazione di legge per difformità tra la motivazione e il dispositivo circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., riconosciuta in motivazione ma non nel dispositivo.

III) Erronea determinazione della pena, stante l'esclusione della circostanza aggravante contestata e della recidiva.

IV) Vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata, che si discosta di gran lunga dal minimo edittale nonostante l'esclusione della recidiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

6. Le censure - esaminabili congiuntamente, attenendo tutte al tema del trattamento sanzionatorio - colgono nel segno laddove, essenzialmente, rilevano che la sentenza impugnata, nonostante l'esclusione delle aggravanti della violenza sulle cose e della recidiva, abbia irrogato una pena senza motivare adeguatamente sul notevole discostamento operato dal minimo edittale quanto alla pena detentiva della reclusione (due anni contro un minimo di sei mesi) e irrogando una pena pecuniaria illegale (1.200 euro di multa contro un massimo edittale di 516 euro previsto dal reato di furto semplice ex art. 624 cod. pen.).Vi è poi manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (affermata in motivazione ma non in dispositivo).

7. In definitiva, la riscontrata irrogazione di una pena illegale e i segnalati vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio impongono l'annullamento parziale della sentenza impugnata, nei termini specificati in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso il 1° marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA].4ere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, per quanto qui interessa, ha ridotto la pena, escludendo la recidiva, e ha confermato nel resto la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di beni sottratti da un ristorante (fatto del 14.11.2015). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Illegalità della pena pecuniaria irrogata (euro 1.200 di multa), superiore al massimo edittale previsto per il reato di furto semplice (euro 516), come riqualificato in sentenza. II) Violazione di legge per difformità tra la motivazione e il dispositivo circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., riconosciuta in motivazione ma non nel dispositivo. III) Erronea determinazione della pena, stante l'esclusione della circostanza aggravante contestata e della recidiva. IV) Vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata, che si discosta di gran lunga dal minimo edittale nonostante l'esclusione della recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 6. Le censure - esaminabili congiuntamente, attenendo tutte al tema del trattamento sanzionatorio - colgono nel segno laddove, essenzialmente, rilevano che la sentenza impugnata, nonostante l'esclusione delle aggravanti della violenza sulle cose e della recidiva, abbia irrogato una pena senza motivare adeguatamente sul notevole discostamento operato dal minimo edittale quanto alla pena detentiva della reclusione (due anni contro un minimo di sei mesi) e irrogando una pena pecuniaria illegale (1.200 euro di multa contro un massimo edittale di 516 euro previsto dal reato di furto semplice ex art. 624 cod. pen.).Vi è poi manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (affermata in motivazione ma non in dispositivo). 7. In definitiva, la riscontrata irrogazione di una pena illegale e i segnalati vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio impongono l'annullamento parziale della sentenza impugnata, nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 1° marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA].4ere estens
Sentenza Cassazione n. 20245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris