Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 34777/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5433-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2219/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di LATINA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui contestò all'Ente predetto il mancato assoggettamento ad I.V.A., per l'anno di imposta 2013, delle somme trasferitegli dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore dell'ATO 4 Lazio meridionale, a titolo di "rimborso passività per mutui pregressi", oltre interessi e sanzioni; che il COMUNE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Latina che, con sentenza n. 274/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, sez. st. di latina, la quale, con sentenza n. 2219/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame osservando come, essendo la concessione d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato imposta - a titolo gratuito, peraltro - dall'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, trovando essa fonte nella legge, al pari dell'assunzione, da parte del gestore, del pagamento delle passività relative al servizio idrico integrato, in una previsione normativa, difettano tanto il presupposto della sinallagmaticità, quanto quella della natura di "cessione di bene" fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; Ric. 2021 n. 5433 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 633/1972, in relazione all'art. 153 D.Igs. 152/2006" (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'imponibilità del pagamento eseguito dall'AcQuALATINA in favore del COMUNE, versandosi in presenza di "una mera cessione di denaro, svincolata da un sinallagma contrattuale motivata sulla natura gratuita della concessione delle reti idriche" (cfr. ricorso, p. 15, secondo cpv.) laddove, al contrario, "il rimborso delle passività pregresse da parte del Gestore si pone come controprestazione della concessione del diritto di uso degli impianti gravati dai mutui" (cfr. ivi, terzo cpv.); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 30.9-3.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della Ric. 2021 n. 5433 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5433-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2219/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di LATINA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui contestò all'Ente predetto il mancato assoggettamento ad I.V.A., per l'anno di imposta 2013, delle somme trasferitegli dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore dell'ATO 4 Lazio meridionale, a titolo di "rimborso passività per mutui pregressi", oltre interessi e sanzioni; che il COMUNE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Latina che, con sentenza n. 274/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, sez. st. di latina, la quale, con sentenza n. 2219/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame osservando come, essendo la concessione d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato imposta - a titolo gratuito, peraltro - dall'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, trovando essa fonte nella legge, al pari dell'assunzione, da parte del gestore, del pagamento delle passività relative al servizio idrico integrato, in una previsione normativa, difettano tanto il presupposto della sinallagmaticità, quanto quella della natura di "cessione di bene" fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; Ric. 2021 n. 5433 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 633/1972, in relazione all'art. 153 D.Igs. 152/2006" (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'imponibilità del pagamento eseguito dall'AcQuALATINA in favore del COMUNE, versandosi in presenza di "una mera cessione di denaro, svincolata da un sinallagma contrattuale motivata sulla natura gratuita della concessione delle reti idriche" (cfr. ricorso, p. 15, secondo cpv.) laddove, al contrario, "il rimborso delle passività pregresse da parte del Gestore si pone come controprestazione della concessione del diritto di uso degli impianti gravati dai mutui" (cfr. ivi, terzo cpv.); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 30.9-3.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della Ric. 2021 n. 5433 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 34777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris