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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07775/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; creditori dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso il decreto n. 67/2019 della Corte di appello di Firenze, pubblicato il 15 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27 ottobre 2004 il Tribunale di Pistoia dichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché, in estensione, dei soci Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA].

2. I tre fallimenti riuniti vennero chiusi il 5 dicembre 2012.

3. Il 30 maggio 2013 il Tribunale di Pistoia rigettò le domande di esdebitazione (art. 142 I.fall.) proposte da Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sostanziale esiguità, rispetto all'ammontare dei debiti accertati, delle ripartizioni eseguite fra i creditori ammessi al passivo a fronte dell'attivo realizzato.

4. Con decreto emesso il 11 febbraio 2014 la Corte di appello di Firenze rigettò i reclami proposti dai [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della decisione di segno negativo del Tribunale.

5. Adita dalle parti soccombenti, questa Corte, con ordinanza n. 11307 pubblicata il 9 maggio 2017, cassò il citato decreto della Corte di appello, con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze in diversa composizione: dando continuità al principio, affermato da Cass.

S.U., n. 2421 del 2011 (secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dall'art. 142, comma 2,

I. fall la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto); evidenziando che il decreto impugnato non aveva compiuto tale valutazione, né aveva «tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti nella misura del 58,25%».

6. Il giudizio conseguente a tale rinvio venne definito dalla Corte di appello di Firenze che, con decreto emesso il 15 gennaio 2019, confermò la decisione di segno negativo assunta dal Tribunale di Pistoia. 6.1 Questa, in sintesi, la motivazione fondante la decisione: in applicazione aewaru 112, Lulywrw 2, i_Fà11_, l'dclitaz~e POtOV3 rancessa "irrisorio il quantum realizzato all'esito &Ha pruLediii a e dffitirtate soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso (appena C. 34.573,53 al netto delle prededuzioni) a fronte di un passivo superiore a C. 2.000.000,00 per quanto riguarda la società e di C. 680.000,00 per quanto riguarda il socio [OSCURATO:PERSONA] (con realizzo in tale procedura individuale di appena C. 60.000,00)"; quando si afferma nel decreto del Tribunale che il realizzo si colloca "sotto la soglia del 10% dei crediti", non ci si riferisce "alla categoria dei creditori chirografari (che non sono stati soddisfatti neppure in parte) ma alla complessiva realizzazione dei crediti in generale, che è stata considerata talmente esigua al punto da essere considerata - giustamente - dal Tribunale del tutto irrisoria"; tale conclusione è da condividere, non essendosi verificato "un apprezzabile complessivo soddisfacimento dei creditori in rapporto a quello che era il complessivo indebitamento della società"; tale sproporzione fra la misura di quanto realizzato "(appena il 3% dell'indebitamento complessivo)" e quella dell'indebitamento complessivo non consente "di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialità dei pagamenti secondo la previsione dell'art. 142 2° comma L.F."; d'altra parte, tale sproporzione non è neppure attenuata dall'essere stati ricavati C. 118.000 dalla vendita, in procedimento di espropriazione forzata, della proprietà di immobile appartenente a [OSCURATO:PERSONA], moglie del socio [OSCURATO:PERSONA], che, al pari del marito, aveva prestato fideiussione per i debiti della società [OSCURATO:PERSONA].

7. Per la cassazione di tale decreto Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono formulando quattro motivi di impugnazione assistiti da memoria.

8. Non hanno svolto difese gli intimati: curatela dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.; creditori dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (cui il ricorso è stato notificato ai sensi' dell'art. 150 cod. proc. civ., in esecuzione di autorizzazione allo scopo concessa dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte con decreto del 6 agosto 2021). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione degli artt. 278, 280, 281 del d.lgs. n. 14 del 2019 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2019), evidenziando in particolare che l'art. 280 di tale decreto, relativo alla esdebitazione, non contiene alcuna disposizione avente contenuto precettivo assimilabile a quella recata dal comma 2 dell'art. 142 I.fall. ed è applicabile in questa sede, "in quanto la speciale procedura di esdebitazione non è espressamente indicata dal legislatore tra quelle per le quali in via transitoria, resta applicabile la disciplina di cui al Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare) nel caso fossero già pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa".

2. La censura è priva di oggetto, con conseguente inammissibilità del motivo, non potendosi in questa sede aver riferimento a norme di legge non ancora in vigore.

Infatti, il dAgs. n. 14 del 2019, contenente il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (destinato a sostituire la legge fallimentare), entrerà in vigore il 16 maggio 2022 (art. 389, comma 1, del decreto, nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 1, lett. a) del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 147 del 2021) e le disposizioni recanti la disciplina dell'esdebitazione (artt. 278-281) non rientrano fra quelle aventi diversa (e anteriore) data di entrata in vigore.

Le citate disposizioni del codice della crisi d'impresa non sono inoltre utilmente invocabili in funzione dell'interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 142, secondo comma, I.fall. (unico rilevante nel caso di specie) sul semplice rilievo che il giudice, in funzione dell'interpretazione di una norma di legge vigente, non può trarre argomento alcuno dai contenuti di altra disposizione di legge non ancora in vigore per espressa volontà del legislatore e suscettibile (come l'esperienza insegna) di ulteriori modificazioni da parte dello stesso legislatore.

3. Con il secondo motivo viene dai ricorrenti affermata la violazione, ovvero la falsa applicazione, da parte del decreto impugnato, degli artt. 347 cod. proc. civ. e 123-bis disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 142 e 143 Lfall., in quanto: il curatore dei fallimenti aveva chiarito che le masse passive riferite ai soci Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] erano "interamente composte dagli stessi crediti della massa della società", essendo essi, oltre che illimitatamente responsabili dei debiti sociali, debitori per fideiussioni da essi prestate per debiti della stessa società; la Corte di appello ha invece omesso di considerare che a fronte di passività complessivamente pari a C. 2.011.954,32, "non vi è stato soltanto riparto in favore delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, ma vi è stato anche riparto per euro 55.000,00 circa in favore dei creditori chirografari", essendo "i creditori chirografari della massa passiva di [OSCURATO:PERSONA]...gli stessi ricompresi nella massa passiva della società"; inoltre, meramente apparente è la motivazione alla base della affermata irrilevanza dell'esito dell'espropriazione immobiliare (realizzazione di C. 118.000) in danno di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della società; in effetti, a fronte di un passivo pari a C. 2.011.954,32, il "realizzo complessivo lordo è stato pari a C. 245.000 circa "(127.382,57 dal fallimento + 118.000,00 dalla fideiussione"); tale errore "ha diretta radice nella violazione dell'art. 347 c.p.c. ed art. 123 disp. att. c.p.c. in quanto il fascicolo d'ufficio del primo grado dinanzi al Tribunale di Pistoia RG 73/2013

V. G. non è presente nel fascicolo della Corte di Appello", essendo in esso contenute le relazioni del curatore dei fallimenti, richieste dal Tribunale, nel ricorso specificamente indicate e allo stesso allegate; ove tali relazioni fossero state acquisite, il giudice del reclamo avrebbe potuto apprezzare la sussistenza dell'avvenuto, parziale, pagamento dei creditori concorsuali e il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dal comitato dei creditori "che svolge ruolo di rappresentanza proprio di quei creditori nei cui confronti sarebbe operativa l'esdebitazione".

4. La censura è infondata, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado (ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ.), è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata (in questo senso, cfr.: Cass. n. 24437 del 2007; Cass. n. 27691 del 2017); b) tale principio è da ribadire in questa sede, non avendo i ricorrenti offerto argomenti di consistenza tale da indurre un ripensamento sul punto; c) tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che i documenti indicati dai ricorrenti ben avrebbero potuto da costoro essere depositati in copia fotostatica nel giudizio di impugnazione; d) i ricorrenti valorizzano, inutilmente, un passaggio della motivazione del decreto impugnato (quello relativo al mancato pagamento dei creditori chirografari) che non costituisce ragione della decisione di conferma del rigetto delle domande di esdebitazione (affermata irrisorietà del danaro ricavato dall'esito dell'espropriazione di massa e destinato "al soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso"); e) i ricorrenti, infine, non censurano specificamente, ma solo discorsivamente, il calcolo esposto nel decreto impugnato quanto alla consistenza del ricavato dalla liquidazione concorsuale, "al netto delle prededuzioni" e delle spese di procedura.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il decreto per violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 142 e 143 I.fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto: è stato disatteso il principio enunciato dalla sopra citata ordinanza rescindente n. 11307 del 2017, avendo il giudice del rinvio considerato, ancora una volta "assunto la soglia del 10% del passivo complessivo quale limite per considerare sussistente la parzialità di cui all'art. 142 L.F. senza dare valore ai riparti effettuati" e, soprattutto, senza valorizzare in alcun modo i comportamenti tenuti dai falliti prima del fallimento e durante la pendenza della procedura; invero, l'art. 142, comma 2, I.fall., indica quale causa ostativa alla concessione del beneficio la mancata soddisfazione dei creditori concorsuali ovvero la soddisfazione degli stessi in misura affatto irrisoria; al contrario, il decreto impugnato non ha in alcun modo tenuto conto della condotta collaborativa di essi falliti, del parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso tanto dal curatore che dal comitato dei creditori; inoltre, il decreto ha omesso di considerare "l'invito", espresso dall'ordinanza n. 11307 del 2017, a considerare la consistenza dei crediti assistiti da privilegio e il grado di loro soddisfazione; ove ciò avesse fatto, avrebbe "verificato l'intervenuto pagamento del 23,6% dei creditori privilegiati complessivi (di cui il 58,25% dei privilegi di prima classe ed il 100% delle prededuzioni)" e ciò costituisce fatto escludente il carattere irrisorio delle soddisfazioni,

6. Anche tale motivo è infondato, in quanto:a) Cass. n. ,11307 del 2017 vincolò il giudice del rinvio all'osservanza del principio di diritto (già affermato da Cass.

S.U., n. 2421 del 2011) secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dall'art. 142, secondo comma,

I. fall. la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; b) tale valutazione comparativa fra consistenza dei riparti eseguiti e indebitamento complessivo della società Bellandi per come risultante dal suo stato passivo (nel senso che quando l'esdebitazione è chiesta da socio che è stato dichiarato fallito in estensione del fallimento della società insolvente, ai fini della valutazione del presupposto richiesto dall'art. 142, secondo comma, I.fall., creditori concorsuali del socio sono anche, e necessariamente, quelli della società in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci, cfr. Cass. n. 16263 del 2020) è contenuta nel decreto impugnato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non ha considerato irrisoria una soddisfazione dei creditori della società e dei soci in misura inferiore al 10% dell'indebitamento complessivo; avendo invece formulato il giudizio in discorso ponendo a raffronto l'indebitamento complessivo della società (superiore a C. 2.000.000) e del socio [OSCURATO:PERSONA] (C. 680.000) con quanto ripartito fra tutti i creditori sociali (C. 34.573,53) e quanto attribuito a quelli di tale socio (C. 60.000) e affermando, con valutazione in questa sede insindacabile, che "l'esiguità del realizzo (appena il 3% dell'indebitamento complessivo) non consentiva di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialità dei pagamenti secondo la previsione dell'art. 142 2° comma L.F."; c) è certamente vero che Cass.

S.U., n. 2421 del 2011 e Cass. n. 16363 del 2020 valorizzano, necessariamente, i requisiti soggettivi indicati dal primo comma dell'art. 142 I.fall., ma è altrettanto vero che nel giudizio di rinvio si è discusso esclusivamente della sussistenza del presupposto oggettivo di esclusione dal beneficio sancito dal secondo comma dello stesso articolo.

7. Infine, i ricorrenti censurano il decreto impugnato per omesso esame di fatto decisivo (quarto motivo), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. quanto: al valore da attribuire al ricavato della vendita forzata di immobile appartenente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione di crediti derivati da fideiussioni da costei prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA], al pari del marito; alla effettiva consistenza dei dati contabili emergenti dagli atti del curatore da cui risulta che "il realizzo complessivo della procedura ammonta ad oltre euro 127.382,57" (di cui C. 45.513,02 riferibili alla società e C. 81.869,55 riferibili al socio [OSCURATO:PERSONA]) e che "la massa complessiva della procedura fallimentare è euro 2.011.954,32 comprese quelle dei soci falliti personalmente", derivando i crediti nei loro confronti da fideiussioni da essi prestate per i debiti della società.

Secondo i ricorrenti, invece, la Corte di appello ha indicato in C. 34.573,33 la misura di quanto realizzato dalla procedura di espropriazione di massa e ha valorizzato due volte l'ammontare degli stessi crediti.

8. La censura, per come dedotta, è manifestamente infondata in quanto: a) l'affermazione di erroneità dei dati di calcolo esposti nel decreto impugnato non rientra nel vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. e il ricorrente omette di considerare che la determinazione dell'ammontare del danaro ripartito, parzialmente, è nel decreto medesimo effettuata "al netto delle prededuzioni"; b) la motivazione relativa alla irrilevanza, ai fini della valutazione richiesta, dei risultati dell'espropriazione individuale, è, nella sua sinteticità, affatto chiark nell'affermare che tali risultati non spostano apprezzabilmente la valutazione a fronte di un passivo superiore a C. 2.000.000; e ciò anche a tacere del fatto che in tale valutazione non rientrano le ripartizioni in favore di taluni creditori concorsuali eseguite nell'ambito di procedimento di espropriazione forzata esterno alla procedura concorsuale.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è obbligo di statuizione sulle spese relative al presente giudizio in quanto le parti intimate non hanno svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; creditori dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso il decreto n. 67/2019 della Corte di appello di Firenze, pubblicato il 15 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 ottobre 2004 il Tribunale di Pistoia dichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché, in estensione, dei soci Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA]. 2. I tre fallimenti riuniti vennero chiusi il 5 dicembre 2012. 3. Il 30 maggio 2013 il Tribunale di Pistoia rigettò le domande di esdebitazione (art. 142 I.fall.) proposte da Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sostanziale esiguità, rispetto all'ammontare dei debiti accertati, delle ripartizioni eseguite fra i creditori ammessi al passivo a fronte dell'attivo realizzato. 4. Con decreto emesso il 11 febbraio 2014 la Corte di appello di Firenze rigettò i reclami proposti dai [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della decisione di segno negativo del Tribunale. 5. Adita dalle parti soccombenti, questa Corte, con ordinanza n. 11307 pubblicata il 9 maggio 2017, cassò il citato decreto della Corte di appello, con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze in diversa composizione: dando continuità al principio, affermato da Cass. S.U., n. 2421 del 2011 (secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dall'art. 142, comma 2, I. fall la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto); evidenziando che il decreto impugnato non aveva compiuto tale valutazione, né aveva «tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti nella misura del 58,25%». 6. Il giudizio conseguente a tale rinvio venne definito dalla Corte di appello di Firenze che, con decreto emesso il 15 gennaio 2019, confermò la decisione di segno negativo assunta dal Tribunale di Pistoia. 6.1 Questa, in sintesi, la motivazione fondante la decisione: in applicazione aewaru 112, Lulywrw 2, i_Fà11_, l'dclitaz~e POtOV3 rancessa "irrisorio il quantum realizzato all'esito &Ha pruLediii a e dffitirtate soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso (appena C. 34.573,53 al netto delle prededuzioni) a fronte di un passivo superiore a C. 2.000.000,00 per quanto riguarda la società e di C. 680.000,00 per quanto riguarda il socio [OSCURATO:PERSONA] (con realizzo in tale procedura individuale di appena C. 60.000,00)"; quando si afferma nel decreto del Tribunale che il realizzo si colloca "sotto la soglia del 10% dei crediti", non ci si riferisce "alla categoria dei creditori chirografari (che non sono stati soddisfatti neppure in parte) ma alla complessiva realizzazione dei crediti in generale, che è stata considerata talmente esigua al punto da essere considerata - giustamente - dal Tribunale del tutto irrisoria"; tale conclusione è da condividere, non essendosi verificato "un apprezzabile complessivo soddisfacimento dei creditori in rapporto a quello che era il complessivo indebitamento della società"; tale sproporzione fra la misura di quanto realizzato "(appena il 3% dell'indebitamento complessivo)" e quella dell'indebitamento complessivo non consente "di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialità dei pagamenti secondo la previsione dell'art. 142 2° comma L.F."; d'altra parte, tale sproporzione non è neppure attenuata dall'essere stati ricavati C. 118.000 dalla vendita, in procedimento di espropriazione forzata, della proprietà di immobile appartenente a [OSCURATO:PERSONA], moglie del socio [OSCURATO:PERSONA], che, al pari del marito, aveva prestato fideiussione per i debiti della società [OSCURATO:PERSONA]. 7. Per la cassazione di tale decreto Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono formulando quattro motivi di impugnazione assistiti da memoria. 8. Non hanno svolto difese gli intimati: curatela dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.; creditori dei fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (cui il ricorso è stato notificato ai sensi' dell'art. 150 cod. proc. civ., in esecuzione di autorizzazione allo scopo concessa dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte con decreto del 6 agosto 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione degli artt. 278, 280, 281 del d.lgs. n. 14 del 2019 (pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2019), evidenziando in particolare che l'art. 280 di tale decreto, relativo alla esdebitazione, non contiene alcuna disposizione avente contenuto precettivo assimilabile a quella recata dal comma 2 dell'art. 142 I.fall. ed è applicabile in questa sede, "in quanto la speciale procedura di esdebitazione non è espressamente indicata dal legislatore tra quelle per le quali in via transitoria, resta applicabile la disciplina di cui al Regio Decreto 267/1942 (Legge fallimentare) nel caso fossero già pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa". 2. La censura è priva di oggetto, con conseguente inammissibilità del motivo, non potendosi in questa sede aver riferimento a norme di legge non ancora in vigore. Infatti, il dAgs. n. 14 del 2019, contenente il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (destinato a sostituire la legge fallimentare), entrerà in vigore il 16 maggio 2022 (art. 389, comma 1, del decreto, nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 1, lett. a) del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 147 del 2021) e le disposizioni recanti la disciplina dell'esdebitazione (artt. 278-281) non rientrano fra quelle aventi diversa (e anteriore) data di entrata in vigore. Le citate disposizioni del codice della crisi d'impresa non sono inoltre utilmente invocabili in funzione dell'interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 142, secondo comma, I.fall. (unico rilevante nel caso di specie) sul semplice rilievo che il giudice, in funzione dell'interpretazione di una norma di legge vigente, non può trarre argomento alcuno dai contenuti di altra disposizione di legge non ancora in vigore per espressa volontà del legislatore e suscettibile (come l'esperienza insegna) di ulteriori modificazioni da parte dello stesso legislatore. 3. Con il secondo motivo viene dai ricorrenti affermata la violazione, ovvero la falsa applicazione, da parte del decreto impugnato, degli artt. 347 cod. proc. civ. e 123-bis disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 142 e 143 Lfall., in quanto: il curatore dei fallimenti aveva chiarito che le masse passive riferite ai soci Osvaldo e [OSCURATO:PERSONA] erano "interamente composte dagli stessi crediti della massa della società", essendo essi, oltre che illimitatamente responsabili dei debiti sociali, debitori per fideiussioni da essi prestate per debiti della stessa società; la Corte di appello ha invece omesso di considerare che a fronte di passività complessivamente pari a C. 2.011.954,32, "non vi è stato soltanto riparto in favore delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, ma vi è stato anche riparto per euro 55.000,00 circa in favore dei creditori chirografari", essendo "i creditori chirografari della massa passiva di [OSCURATO:PERSONA]...gli stessi ricompresi nella massa passiva della società"; inoltre, meramente apparente è la motivazione alla base della affermata irrilevanza dell'esito dell'espropriazione immobiliare (realizzazione di C. 118.000) in danno di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della società; in effetti, a fronte di un passivo pari a C. 2.011.954,32, il "realizzo complessivo lordo è stato pari a C. 245.000 circa "(127.382,57 dal fallimento + 118.000,00 dalla fideiussione"); tale errore "ha diretta radice nella violazione dell'art. 347 c.p.c. ed art. 123 disp. att. c.p.c. in quanto il fascicolo d'ufficio del primo grado dinanzi al Tribunale di Pistoia RG 73/2013 V. G. non è presente nel fascicolo della Corte di Appello", essendo in esso contenute le relazioni del curatore dei fallimenti, richieste dal Tribunale, nel ricorso specificamente indicate e allo stesso allegate; ove tali relazioni fossero state acquisite, il giudice del reclamo avrebbe potuto apprezzare la sussistenza dell'avvenuto, parziale, pagamento dei creditori concorsuali e il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dal comitato dei creditori "che svolge ruolo di rappresentanza proprio di quei creditori nei cui confronti sarebbe operativa l'esdebitazione". 4. La censura è infondata, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado (ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ.), è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata (in questo senso, cfr.: Cass. n. 24437 del 2007; Cass. n. 27691 del 2017); b) tale principio è da ribadire in questa sede, non avendo i ricorrenti offerto argomenti di consistenza tale da indurre un ripensamento sul punto; c) tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che i documenti indicati dai ricorrenti ben avrebbero potuto da costoro essere depositati in copia fotostatica nel giudizio di impugnazione; d) i ricorrenti valorizzano, inutilmente, un passaggio della motivazione del decreto impugnato (quello relativo al mancato pagamento dei creditori chirografari) che non costituisce ragione della decisione di conferma del rigetto delle domande di esdebitazione (affermata irrisorietà del danaro ricavato dall'esito dell'espropriazione di massa e destinato "al soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso"); e) i ricorrenti, infine, non censurano specificamente, ma solo discorsivamente, il calcolo esposto nel decreto impugnato quanto alla consistenza del ricavato dalla liquidazione concorsuale, "al netto delle prededuzioni" e delle spese di procedura. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il decreto per violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 142 e 143 I.fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto: è stato disatteso il principio enunciato dalla sopra citata ordinanza rescindente n. 11307 del 2017, avendo il giudice del rinvio considerato, ancora una volta "assunto la soglia del 10% del passivo complessivo quale limite per considerare sussistente la parzialità di cui all'art. 142 L.F. senza dare valore ai riparti effettuati" e, soprattutto, senza valorizzare in alcun modo i comportamenti tenuti dai falliti prima del fallimento e durante la pendenza della procedura; invero, l'art. 142, comma 2, I.fall., indica quale causa ostativa alla concessione del beneficio la mancata soddisfazione dei creditori concorsuali ovvero la soddisfazione degli stessi in misura affatto irrisoria; al contrario, il decreto impugnato non ha in alcun modo tenuto conto della condotta collaborativa di essi falliti, del parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso tanto dal curatore che dal comitato dei creditori; inoltre, il decreto ha omesso di considerare "l'invito", espresso dall'ordinanza n. 11307 del 2017, a considerare la consistenza dei crediti assistiti da privilegio e il grado di loro soddisfazione; ove ciò avesse fatto, avrebbe "verificato l'intervenuto pagamento del 23,6% dei creditori privilegiati complessivi (di cui il 58,25% dei privilegi di prima classe ed il 100% delle prededuzioni)" e ciò costituisce fatto escludente il carattere irrisorio delle soddisfazioni, 6. Anche tale motivo è infondato, in quanto:a) Cass. n. ,11307 del 2017 vincolò il giudice del rinvio all'osservanza del principio di diritto (già affermato da Cass. S.U., n. 2421 del 2011) secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dall'art. 142, secondo comma, I. fall. la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; b) tale valutazione comparativa fra consistenza dei riparti eseguiti e indebitamento complessivo della società Bellandi per come risultante dal suo stato passivo (nel senso che quando l'esdebitazione è chiesta da socio che è stato dichiarato fallito in estensione del fallimento della società insolvente, ai fini della valutazione del presupposto richiesto dall'art. 142, secondo comma, I.fall., creditori concorsuali del socio sono anche, e necessariamente, quelli della società in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci, cfr. Cass. n. 16263 del 2020) è contenuta nel decreto impugnato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non ha considerato irrisoria una soddisfazione dei creditori della società e dei soci in misura inferiore al 10% dell'indebitamento complessivo; avendo invece formulato il giudizio in discorso ponendo a raffronto l'indebitamento complessivo della società (superiore a C. 2.000.000) e del socio [OSCURATO:PERSONA] (C. 680.000) con quanto ripartito fra tutti i creditori sociali (C. 34.573,53) e quanto attribuito a quelli di tale socio (C. 60.000) e affermando, con valutazione in questa sede insindacabile, che "l'esiguità del realizzo (appena il 3% dell'indebitamento complessivo) non consentiva di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialità dei pagamenti secondo la previsione dell'art. 142 2° comma L.F."; c) è certamente vero che Cass. S.U., n. 2421 del 2011 e Cass. n. 16363 del 2020 valorizzano, necessariamente, i requisiti soggettivi indicati dal primo comma dell'art. 142 I.fall., ma è altrettanto vero che nel giudizio di rinvio si è discusso esclusivamente della sussistenza del presupposto oggettivo di esclusione dal beneficio sancito dal secondo comma dello stesso articolo. 7. Infine, i ricorrenti censurano il decreto impugnato per omesso esame di fatto decisivo (quarto motivo), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. quanto: al valore da attribuire al ricavato della vendita forzata di immobile appartenente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione di crediti derivati da fideiussioni da costei prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA], al pari del marito; alla effettiva consistenza dei dati contabili emergenti dagli atti del curatore da cui risulta che "il realizzo complessivo della procedura ammonta ad oltre euro 127.382,57" (di cui C. 45.513,02 riferibili alla società e C. 81.869,55 riferibili al socio [OSCURATO:PERSONA]) e che "la massa complessiva della procedura fallimentare è euro 2.011.954,32 comprese quelle dei soci falliti personalmente", derivando i crediti nei loro confronti da fideiussioni da essi prestate per i debiti della società. Secondo i ricorrenti, invece, la Corte di appello ha indicato in C. 34.573,33 la misura di quanto realizzato dalla procedura di espropriazione di massa e ha valorizzato due volte l'ammontare degli stessi crediti. 8. La censura, per come dedotta, è manifestamente infondata in quanto: a) l'affermazione di erroneità dei dati di calcolo esposti nel decreto impugnato non rientra nel vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. e il ricorrente omette di considerare che la determinazione dell'ammontare del danaro ripartito, parzialmente, è nel decreto medesimo effettuata "al netto delle prededuzioni"; b) la motivazione relativa alla irrilevanza, ai fini della valutazione richiesta, dei risultati dell'espropriazione individuale, è, nella sua sinteticità, affatto chiark nell'affermare che tali risultati non spostano apprezzabilmente la valutazione a fronte di un passivo superiore a C. 2.000.000; e ciò anche a tacere del fatto che in tale valutazione non rientrano le ripartizioni in favore di taluni creditori concorsuali eseguite nell'ambito di procedimento di espropriazione forzata esterno alla procedura concorsuale. 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è obbligo di statuizione sulle spese relative al presente giudizio in quanto le parti intimate non hanno svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric
Decreto Cassazione n. 07775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris