CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 07379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cf2,_9 p-e.X X.1 oem c_Axia-o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., con ordinanza emessa in data 19 settembre 2022 ha confermato la decisione di rigetto - in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto - emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 22 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In fatto, Battaglia risulta sottoposto alla misura della custodia in carcere dal mese di aprile del 2022 in riferimento ai reati di lesioni aggravate (anche dal finalismo mafioso) e porto di arma comune da sparo, commessi nel novembre del 2015. Risulta inoltre che Battaglia è in stato detentivo dal dicembre del 2016 (per espiazione pena) ed ha ottenuto diversi permessi premio. 1.2 La rivalutazione della misura è stata chiesta in riferimento al tempo decorso dal fatto, alla confessione, alla intervenuta proposta di applicazione della pena (con consenso del Pubblico Ministero) nella misura di un anno e dieci mesi (in continuazione sulla precedente condanna) nonchè in rapporto alla positiva evoluzione della personalità - durante il periodo detentivo - attestata dalla avvenuta ammissione ai permessi premio. 1.2 Nel valutare detti aspetti, il Tribunale evidenzia che il tempo di avvenuta esecuzione della misura non appare di entità tale da consentire rivalutazioni dei profili di adeguatezza e proporzionalità oggetto di esame in sede applicativa. Quanto ai restanti profili si osserva che : a) non è significativa la scelta processuale di definizione patteggiata, in riferimento al parametro del pericolo di reiterazione; b) non risultano acquisiti elementi di fatto tali da invertire la presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia in carcere, posto che la avvenuta fruizione dei permessi premio non è aspetto da cui poter inferire la interruzione dei rapporti con il gruppo criminale di appartenenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che : a) sono comunque decorsi sette anni dal fatto oggetto del titolo cautelare, aspetto ingiustamente trascurato; b) l'avvenuta fruizione dei permessi premio è un dato di certo rilevante, proprio in virtù del fatto che l'ammissione al beneficio penitenziario denota carenza di pericolosità sociale e assenza di collegamenti con il contesto criminale; c) i fatti corduiti nel certificato penale sono tutti antecedenti al 2015; d) la modesta entità della pena oggetto di accordo è ulteriore indicatore dell'assenza di pericolo di reiterazione 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Pacifica è - nel caso in esame - la ricorrenza di una presunzione legale meramente relativa (in rapporto al reato per cui si procede ed ai sensi dell'art.275 comma 3 secondo periodo cod.proc.pen.), tanto in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari che di adeguatezza della misura. A fronte di ciò, il compito attribuito al giudice del procedimento cautelare è quello di valutare la ricorrenza di aspetti del fatto o della personalità che appaiano idonei ad invertire simile presunzione. L'esistenza - in ipotesi - di simili dati fattuali impone un rigore argomentativo 'in positivo', lì dove si voglia mantenere la misura cautelare di massimo rigore. 3.2 Ora, nel caso in esame la motivazione espressa dal Tribunale non è - su tutti gli aspetti trattati - adeguata. In particolare, se è corretto ritenere che il tempo decorso 'dal fatto' sia un punto della decisione già trattato in sede di applicazione della misura (e dunque non rivalutabile in sede di procedimento di revoca), non altrettanto può dirsi, in particolare, per le emergenze fattuali relative al periodo di espiazione della pena in regime detentivo. L'allegazione difensiva poneva in luce - su tale fronte - il dato rappresentato dall'avvenuta fruizione di permessi premio, nel corso di una detenzione che riguardava una fattispecie di reato ricompresa nel perimetro applicativo di cui all'art.4 bis ord. pen. Si tratta di un punto non adeguatamente verificato e valutato dal Tribunale, quantomeno sotto il profilo della possibile adeguatezza di una misura meno afflittiva, atteso che l'ammissione ai permessi premio - in forza degli aspetti innovativi apportati da Corte cost. n.253 del 2019 - avviene solo in esito alla valutazione (da parte del Magistrato di Sorveglianza) dell'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi. Pur trattandosi di valutazioni espresse da un giudice 'funzionalmente diverso' (ma competente proprio ad apprezzare le possibile dinamiche evolutive della personalità del soggetto recluso), il Tribunale avrebbe dovuto verificare simile aspetto in modo compiuto e non limitandosi ad una generica espressione di irrilevanza. 3.3 Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p. . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 commalter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in data 25