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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09631/2025

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi di ricorso e quelli più recentemente aggiunti ed hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo in data 17/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa, per i reati di tentata estorsione aggravata in concorso descritti nei due capi di imputazione e unificati sotto il vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il solo reato di estorsione tentata, aggravata in concorso (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), a lui contestato.

2. Avverso detta sentenza sono stati proposti, dai difensori rispettivamente nominati dagli imputati, due distinti ricorsi, sostenuti dai seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],

2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per le due ipotesi (come poco sopra già specificato, una sola ipotesi di reato è, per vero, contestata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) di concorso in estorsione tentata contestate (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di appello supportato la decisione di rigetto dei motivi di gravame con alcuna convincente argomentazione in ordine alla dedotta estraneità del Bortoletto alle ragioni creditizie illecite vantate dal concorrente e suo mandante [OSCURATO:PERSONA].

Bortoletto avrebbe infatti prestato la sua opera nei confronti della persona offesa nel convincimento delle reali ragioni di credito del suo mandante;

2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte omesso ogni doverosa pronuncia sulla richiesta, avanzata dai difensori di fiducia alla condiscendente presenza delle parti in udienza, di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 20-bis cod. pen. 2.3.

Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2024, la difesa del Bortoletto argomentava ulteriormente in ordine alla ritenuta fondatezza dei due motivi originari di ricorso, richiamando anche la recente giurisprudenza di questa Corte sui punti oggetto di censura.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è totalmente sovrapponibile al secondo proposto nell'interesse del Bortoletto, con esso si censura l'omessa pronuncia, in ordine alla proposta di sostituzione della pena detentiva irrogata, ritualmente avanzata in udienza pubblica nel grado di appello, secondo quanto espressamente prevede la disciplina transitoria (art. 95) della riforma c.d.

Cartabia, in vigore alla data di celebrazione del giudizio di appello;

2.5. Con il secondo motivo la difesa del Maritan deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il concorso nelle ipotesi di estorsione tentata, così come aggravate dal metodo mafioso, non potendo riconoscersi nella domanda di ristoro delle spese legali sostenute nei processi in cui era imputato, per effetto delle dichiarazioni di accusa delle due vittime di estorsione, alcuna forma di implicita minaccia (c.d. ambientale), né avendo la Corte in alcun modo argomentato (ex officio) l'esclusione della ipotesi del fatto di lieve entità, così come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023;

2.6. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del Maritan deduce ancora violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, non avendo la Corte di merito offerto alcuna risposta argomentativa alla derubricazione delle condotte descritte in imputazione in ipotesi di minaccia, né avendo la Corte di merito argomentato l'esclusione della ipotizzata desistenza volontaria, l'esclusione della computata recidiva, la rideterminazione della pena nel minimo edittale, con la massima riduzione per il tentativo ed il minimo aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato solo il motivo processuale comune, svolto in tema di omessa pronuncia sulla domanda di sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado.

Sono inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso.

2. Aspecifici, propositivi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati in diritto sono i motivi comuni (primo per Bortoletto, riproposto con primo dei motivi nuovi, secondo per Maritan) spesi in tema di riconosciuta responsabilità degli imputati per i fatti (primo e secondo capo Maritan, solo secondo capo Bortoletto) contestati, come qualificati ed aggravati.

2.1. La Corte, in perfetta consonanza con il giudizio di primo grado, ben argomenta in ordine all'elemento psicologico che ha animato la condotta del Maritan; costui ha avanzato una richiesta di denaro non iure (non potendo ragionevolmente neppure ipotizzare di vantare alcun diritto al rimborso delle spese processuali sostenute o sostenende in danno di denunzianti e chiamanti in reità) e, nei modi, contra ius, giacché avanzata con toni ultimativi, avvalendosi della fama criminale derivante dai propri trascorsi processuali.

Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02); in particolare in motivazione si precisa che: "Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia".

La suddetta pronuncia precisa, quindi, che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica astrattamente tutelabile, senza travalicarne il contenuto; le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen..

Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui: "Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n, 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)".

Tanto precisato in ordine al contenuto della pretesa avanzata da parte dell'attore principale, va poi aggiunto che, quanto al concorso del terzo (primo motivo proposto nell'interesse di Bortoletto) nella domanda estorsiva, la pronuncia più volte richiamata precisa che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U, Filardo, Rv. 280027 - 03, cit.).

2.2. Questo orientamento, che postula la condivisione della volontà di agire non iure, va condiviso e ribadito.

La Corte di merito ha in proposito argomentato, valorizzando la datata preconoscenza tra correi ed il comune storicizzato agire nella riscossione di crediti di natura illecita (scaturenti da negozi dalla causa e dall'oggetto illeciti), oltre alla prosecuzione da parte del Bortoletto di un percorso illecito già avviato dal Maritan.

Tale argomentare sul merito dell'accertamento della responsabilità non appare affatto illogico, tantomeno in maniera manifesta.

2.3. Del pari deve ritenersi per la doglianza riferita alla non riconosciuta particolare tenuità del fatto (sent.

Corte cost. n. 120 del 2023).

Questa stessa sezione della Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 01) ha già recentemente avuto modo di affermare che "In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.".

Nel giudizio di merito è rimasto dimostrato che gli agenti hanno proposto la domanda estorsiva valorizzando e facendo leva sul trascorso criminale del Maritan, così da rendere edotte le vittime di non doversi confrontare con un criminale comune, quanto con una struttura organizzata che pervade e controlla il territorio.

In tal caso, si è detto, ove il gruppo criminale (nel nostro caso persone vicine alla mafia del Brenta, come tali riconosciute) abbia esercitato per anni il controllo del territorio, non occorre neppure l'esplicitazione della minaccia per l'integrazione della fattispecie tentata (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 - 01).

2.4. I residui motivi di ricorso proposti nell'interesse del Maritan, solo enunciati e neppure sviluppati con argomentazioni di sostegno, non sono stati previamente dedotti, con i motivi di gravame, innanzi al giudice di appello, il che ne preclude l'esame (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) nella sede di legittimità.

3. Si è detto, in apertura della parte motiva, che fondati sono invece i motivi di ricorso (sovrapponibili) posti in tema di omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione delle pene detentive irrogate.

3.1. Innanzi tutto, deve darsi conto del fatto processuale evincibile dalla lettura del verbale di udienza del 1° marzo 2024.

Presenti entrambi gli imputati, i difensori avanzavano -in sede di conclusioni- la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, accompagnando la domanda con pertinente documentazione amministrativa.

Orbene, questa Corte ha più volte ed in diversi contesti avuto modo di affermare che la richiesta avanzata dal difensore di fiducia -non munito della pur richiesta procura speciale- è cionondimeno ammissibile laddove l'imputato sia presente e non abbia eccepito nulla, atteso che in tal caso il difensore agisce non già in nome e per conto dell'imputato, ma come mero nuncius della volontà del medesimo (Sez.

U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680, che ha giudicato legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca; Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, Givetti, Rv. 249637, che, per lo stesso motivo, ha reputato legittima l'instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti avanzata dal difensore non munito di procura speciale; più recentemente, Sez. 3, n. 1946 del 27/04/2016, Salerno, Rv. 268922, ancora in ordine alla richiesta di instaurazione del giudizio abbreviato da parte di difensore non munito di procura speciale; da ultimo, Sez. 6, n. 16969 del 26/03/2024, Bruno, non mass.).

3.2. In rito, questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 4, n. 42888 del 30/10/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 38127 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Locatelli, Rv. 287022; Sez. 2, n. 995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090:01) che ai sensi della disciplina transitoria .contenuta nell'art. 95. del Digs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive, di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire -al più tardi- nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata disposizione.

Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso.

Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello.

Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive».

Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada ulteriormente riaffermata.

Non appare condivisibile, infatti, la diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria, fatta propria da altra recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non mass.) che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01)».

Detta pronuncia ha poi rilevato che «la lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame.

Invero, detta argomentazione - che replica il ragionamento operato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Punzo" in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 - non tiene adeguatamente conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive".

In tal senso, sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla [OSCURATO:PERSONA], serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429) secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior- una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale- e, comunque, compromette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)".

Alla luce di tali considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.

3.3. Consegue alla omessa pronuncia sulla comune domanda formulata in sede di conclusioni: -l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti dei ricorrenti, limitatamente alla statuizione sulla richiesta della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; -la declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati.

4. La Corte onerata del rinvio dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condizioni per accedere alla disciplina sanzionatoria sostitutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell'eventuale rigetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi di ricorso e quelli più recentemente aggiunti ed hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo in data 17/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa, per i reati di tentata estorsione aggravata in concorso descritti nei due capi di imputazione e unificati sotto il vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il solo reato di estorsione tentata, aggravata in concorso (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), a lui contestato. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti, dai difensori rispettivamente nominati dagli imputati, due distinti ricorsi, sostenuti dai seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], 2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per le due ipotesi (come poco sopra già specificato, una sola ipotesi di reato è, per vero, contestata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) di concorso in estorsione tentata contestate (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di appello supportato la decisione di rigetto dei motivi di gravame con alcuna convincente argomentazione in ordine alla dedotta estraneità del Bortoletto alle ragioni creditizie illecite vantate dal concorrente e suo mandante [OSCURATO:PERSONA]. Bortoletto avrebbe infatti prestato la sua opera nei confronti della persona offesa nel convincimento delle reali ragioni di credito del suo mandante; 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte omesso ogni doverosa pronuncia sulla richiesta, avanzata dai difensori di fiducia alla condiscendente presenza delle parti in udienza, di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 20-bis cod. pen. 2.3. Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2024, la difesa del Bortoletto argomentava ulteriormente in ordine alla ritenuta fondatezza dei due motivi originari di ricorso, richiamando anche la recente giurisprudenza di questa Corte sui punti oggetto di censura. Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è totalmente sovrapponibile al secondo proposto nell'interesse del Bortoletto, con esso si censura l'omessa pronuncia, in ordine alla proposta di sostituzione della pena detentiva irrogata, ritualmente avanzata in udienza pubblica nel grado di appello, secondo quanto espressamente prevede la disciplina transitoria (art. 95) della riforma c.d. Cartabia, in vigore alla data di celebrazione del giudizio di appello; 2.5. Con il secondo motivo la difesa del Maritan deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il concorso nelle ipotesi di estorsione tentata, così come aggravate dal metodo mafioso, non potendo riconoscersi nella domanda di ristoro delle spese legali sostenute nei processi in cui era imputato, per effetto delle dichiarazioni di accusa delle due vittime di estorsione, alcuna forma di implicita minaccia (c.d. ambientale), né avendo la Corte in alcun modo argomentato (ex officio) l'esclusione della ipotesi del fatto di lieve entità, così come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023; 2.6. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del Maritan deduce ancora violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, non avendo la Corte di merito offerto alcuna risposta argomentativa alla derubricazione delle condotte descritte in imputazione in ipotesi di minaccia, né avendo la Corte di merito argomentato l'esclusione della ipotizzata desistenza volontaria, l'esclusione della computata recidiva, la rideterminazione della pena nel minimo edittale, con la massima riduzione per il tentativo ed il minimo aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato solo il motivo processuale comune, svolto in tema di omessa pronuncia sulla domanda di sostituzione della pena detentiva irrogata in primo grado. Sono inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso. 2. Aspecifici, propositivi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati in diritto sono i motivi comuni (primo per Bortoletto, riproposto con primo dei motivi nuovi, secondo per Maritan) spesi in tema di riconosciuta responsabilità degli imputati per i fatti (primo e secondo capo Maritan, solo secondo capo Bortoletto) contestati, come qualificati ed aggravati. 2.1. La Corte, in perfetta consonanza con il giudizio di primo grado, ben argomenta in ordine all'elemento psicologico che ha animato la condotta del Maritan; costui ha avanzato una richiesta di denaro non iure (non potendo ragionevolmente neppure ipotizzare di vantare alcun diritto al rimborso delle spese processuali sostenute o sostenende in danno di denunzianti e chiamanti in reità) e, nei modi, contra ius, giacché avanzata con toni ultimativi, avvalendosi della fama criminale derivante dai propri trascorsi processuali. Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02); in particolare in motivazione si precisa che: "Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". La suddetta pronuncia precisa, quindi, che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica astrattamente tutelabile, senza travalicarne il contenuto; le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui: "Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n, 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)". Tanto precisato in ordine al contenuto della pretesa avanzata da parte dell'attore principale, va poi aggiunto che, quanto al concorso del terzo (primo motivo proposto nell'interesse di Bortoletto) nella domanda estorsiva, la pronuncia più volte richiamata precisa che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, Filardo, Rv. 280027 - 03, cit.). 2.2. Questo orientamento, che postula la condivisione della volontà di agire non iure, va condiviso e ribadito. La Corte di merito ha in proposito argomentato, valorizzando la datata preconoscenza tra correi ed il comune storicizzato agire nella riscossione di crediti di natura illecita (scaturenti da negozi dalla causa e dall'oggetto illeciti), oltre alla prosecuzione da parte del Bortoletto di un percorso illecito già avviato dal Maritan. Tale argomentare sul merito dell'accertamento della responsabilità non appare affatto illogico, tantomeno in maniera manifesta. 2.3. Del pari deve ritenersi per la doglianza riferita alla non riconosciuta particolare tenuità del fatto (sent. Corte cost. n. 120 del 2023). Questa stessa sezione della Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 01) ha già recentemente avuto modo di affermare che "In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.". Nel giudizio di merito è rimasto dimostrato che gli agenti hanno proposto la domanda estorsiva valorizzando e facendo leva sul trascorso criminale del Maritan, così da rendere edotte le vittime di non doversi confrontare con un criminale comune, quanto con una struttura organizzata che pervade e controlla il territorio. In tal caso, si è detto, ove il gruppo criminale (nel nostro caso persone vicine alla mafia del Brenta, come tali riconosciute) abbia esercitato per anni il controllo del territorio, non occorre neppure l'esplicitazione della minaccia per l'integrazione della fattispecie tentata (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 - 01). 2.4. I residui motivi di ricorso proposti nell'interesse del Maritan, solo enunciati e neppure sviluppati con argomentazioni di sostegno, non sono stati previamente dedotti, con i motivi di gravame, innanzi al giudice di appello, il che ne preclude l'esame (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) nella sede di legittimità. 3. Si è detto, in apertura della parte motiva, che fondati sono invece i motivi di ricorso (sovrapponibili) posti in tema di omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione delle pene detentive irrogate. 3.1. Innanzi tutto, deve darsi conto del fatto processuale evincibile dalla lettura del verbale di udienza del 1° marzo 2024. Presenti entrambi gli imputati, i difensori avanzavano -in sede di conclusioni- la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, accompagnando la domanda con pertinente documentazione amministrativa. Orbene, questa Corte ha più volte ed in diversi contesti avuto modo di affermare che la richiesta avanzata dal difensore di fiducia -non munito della pur richiesta procura speciale- è cionondimeno ammissibile laddove l'imputato sia presente e non abbia eccepito nulla, atteso che in tal caso il difensore agisce non già in nome e per conto dell'imputato, ma come mero nuncius della volontà del medesimo (Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680, che ha giudicato legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca; Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, Givetti, Rv. 249637, che, per lo stesso motivo, ha reputato legittima l'instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti avanzata dal difensore non munito di procura speciale; più recentemente, Sez. 3, n. 1946 del 27/04/2016, Salerno, Rv. 268922, ancora in ordine alla richiesta di instaurazione del giudizio abbreviato da parte di difensore non munito di procura speciale; da ultimo, Sez. 6, n. 16969 del 26/03/2024, Bruno, non mass.). 3.2. In rito, questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 4, n. 42888 del 30/10/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 38127 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Locatelli, Rv. 287022; Sez. 2, n. 995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090:01) che ai sensi della disciplina transitoria .contenuta nell'art. 95. del Digs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive, di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire -al più tardi- nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata disposizione. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive». Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada ulteriormente riaffermata. Non appare condivisibile, infatti, la diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria, fatta propria da altra recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non mass.) che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01)». Detta pronuncia ha poi rilevato che «la lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame. Invero, detta argomentazione - che replica il ragionamento operato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Punzo" in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 - non tiene adeguatamente conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove "pene sostitutive". In tal senso, sembra possa leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla [OSCURATO:PERSONA], serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429) secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior- una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale- e, comunque, compromette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)". Alla luce di tali considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative. 3.3. Consegue alla omessa pronuncia sulla comune domanda formulata in sede di conclusioni: -l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti dei ricorrenti, limitatamente alla statuizione sulla richiesta della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; -la declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. 4. La Corte onerata del rinvio dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condizioni per accedere alla disciplina sanzionatoria sostitutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell'eventuale rigetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giud
Sentenza Cassazione n. 09631/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris