CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 19195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per IPnammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/07/2020 con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il tentato furto aggravato di quattro confezioni di materiale elettronico. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e una memoria nell'interesse dell'imputato. 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova quanto al riconoscimento dell'imputato, è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che i giudici di merito hanno fondato la responsabilità del Valle sul fatto, da considerare in termini unitari di stringente logicità, che, alla luce delle indicazioni fornite dall'addetto alla sicurezza, i carabinieri avevano fermato l'odierno ricorrente, recuperando la merce che aveva occultato sotto la maglia. 4. Il secondo motivo, con il quale si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancanza di motivazione nonché travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è, del pari, inammissibile: a) per manifesta infondatezza, quanto alla dedotta carenza di motivazione, posto che la Corte territoriale ha diffusamente esaminato le censure svolte nell'interesse dell'imputato; b) per assenza di specificità nel resto, poiché insiste assertivamente nel ritenere, nonostante le contrarie risultanze valorizzate dalla sentenza impugnata (in particolare, si tratta proprio della deposizione del teste Canese che aveva riferito di avere consegnato la merce, ormai invendibile, per lo smaltimento), che l'imputato avrebbe semplicemente rimosso una placca adesiva situata sulla confezione senza rendere invendibili gli articoli. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere ténsore [OSCURATO:PERSONA] n e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA]