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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15737/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore e con le medesime doglianze, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando in punto di pena unicamente per la Falzoni, ha confermato la penale responsabilità degli imputati pronunciata dal Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato.

Deducono carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, nonché vizio di motivazione al riguardo; erronea qualificazione giuridica del fatto.

I ricorsi sono inammissibili.

Le censure mosse dai ricorrenti risultano generiche.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Sul punto, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, atteso che essa ben illustra l'affermata sussistenza della recidiva (p. 6) e delle ragioni della rideterminazione della pena per la sola Falzoni (p.7) Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore e con le medesime doglianze, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando in punto di pena unicamente per la Falzoni, ha confermato la penale responsabilità degli imputati pronunciata dal Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato. Deducono carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, nonché vizio di motivazione al riguardo; erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti risultano generiche. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sul punto, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, atteso che essa ben illustra l'affermata sussistenza della recidiva (p. 6) e delle ragioni della rideterminazione della pena per la sola Falzoni (p.7) Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, d
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