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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2003/2009

ECLI:EU:T:2009:309
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008TO0186_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, come menzionata nella sua lettera del 3 aprile 2008, inviata alla ricorrente, recante il riferimento ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, con la quale la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di archiviare la denuncia della ricorrente in merito all’asserita incompatibilità del progetto di costruzione di una diga sul fiume [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) (denuncia n. 2003/4523 – progetto della diga del «[OSCURATO:PERSONA]»), e, dall’altra, di un’asserita decisione implicita della Commissione che negherebbe alla ricorrente l’accesso a taluni documenti, nonché una domanda di risarcimento danni.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui concerne l’annullamento di un’asserita decisione implicita di diniego d’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 2) Il ricorso è manifestamente irricevibile quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] para Protecção da Natureza (LPN) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. 4) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008TO0186_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, come menzionata nella sua lettera del 3 aprile 2008, inviata alla ricorrente, recante il riferimento ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, con la quale la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di archiviare la denuncia della ricorrente in merito all’asserita incompatibilità del progetto di costruzione di una diga sul fiume [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) (denuncia n. 2003/4523 – progetto della diga del «[OSCURATO:PERSONA]»), e, dall’altra, di un’asserita decisione implicita della Commissione che negherebbe alla ricorrente l’accesso a taluni documenti, nonché una domanda di risarcimento danni. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui concerne l’annullamento di un’asserita decisione implicita di diniego d’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 2) Il ricorso è manifestamente irricevibile quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] para Protecção da Natureza (LPN) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. 4) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2003/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris