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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 35263/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18923/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] della Camilluccia 535, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1939/2018 depositata il 27/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. lo [OSCURATO:PERSONA] e i suoi associati, ossia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con una partecipazione del 90 per cento) e lo [OSCURATO:PERSONA] (con una partecipazione del 10 per cento, a sua volta partecipato al 99 per cento dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’uno per cento dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), impugnarono l’avviso di accertamento n.

TK3026302178/2015, per il periodo di imposta 2010, fondato su indagini bancarie sui conti correnti intestati allo studio legale e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ricostruiva un maggiore reddito di lavoro autonomo (da imputare per trasparenza agli associati) e rettificava in aumento l’Irap e l’Iva.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.

TK3016304429/2015, che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, il maggiore reddito di partecipazione (o meglio il maggiore reddito imputato per trasparenza) accertato (come sopra indicato) a carico dello [OSCURATO:PERSONA]; infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono l’avviso di accertamento n.

TK3026304435/2015, anch’esso riguardante il maggiore reddito imputato per trasparenza ai fini Irpef agli associati, in connessione il primo atto impositivo, a carico dello [OSCURATO:PERSONA];

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li accolse in parte, ritenendo fondata soltanto la contestazione di un maggiore reddito non dichiarato, riferibile all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 7.000,00, corrispondente ad un versamento privo di giustificazione su conto corrente intestato al medesimo legale;

3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’ufficio avverso la pronuncia di primo grado;

4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza di appello; i contribuenti hanno resistito con controricorso; Considerato che: a. con riferimento all’accertamento n.

TK3016304429/2015, in data 30/05/2019 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima rata dovuta per la definizione.

Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24; b. con riferimento all’accertamento n.

TK3026302178/2015, lo stesso giorno lo [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributariependenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima rata dovuta per la definizione.

Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24; c. sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, del (citato) articolo 6; d. ne consegue che i motivi di ricorso vengono esaminati soltanto rispetto all’accertamento n.

TK3026304435/2015, avente ad oggetto la maggiore Irpef imputata per trasparenza allo [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che (diversamente dagli altri due atti impositivi) non è stato definito con la procedura condonistica;

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360 I comma n. 3 cpc»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, male interpretando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 228 del 2014) e di legittimità (Cass. n. 16440/2016), ha ritenuto che, per il reddito di lavoro autonomo, fosse venuta meno la presunzione della rilevanza fiscale sia dei versamenti che dei prelevamenti, e che spettasse all’ufficio fornire la prova (nella specie mancante) della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie in entrata e in uscita;

2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 I comma n. 4 cpc»], si deduce la nullità della sentenza che non ha spiegato le ragioni di condivisione della decisione di primo grado che ha negato, da un lato, la riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] degli accrediti riscontrati sui conti correnti riferibili al legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una quota del 90 per cento dello studio legale), dall’altro, la rilevanza fiscale di un versamento di circa euro 100.000,00 sul conto corrente di quest’ultimo, qualificandolo come prestito personale nonostante che il contribuente non avesse provato tale circostanza;

3. il secondo motivo è fondato;

3.1. la Commissione regionale si è confrontata esclusivamente con il tema della rilevanza fiscaledelle movimentazioni bancarie ai fini della ricostruzione del reddito di lavoro autonomo, ma ha omesso di pronunciare sul motivo di appello dell’ufficio – trascritto nell’autosufficiente mezzo di impugnazione - attinente alla riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti intestati al titolare dell’associazione professionale (id est a [OSCURATO:PERSONA]) e alla circostanza che la somma di circa euro 100.000,00, versata sul c/c intestato a quest’ultimo, non era un prestito personale, in quanto tale privo di rilevanza reddituale;

4. il primo motivo è fondato; la sentenza di appello collide con la giurisprudenza di legittimità, alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti […]», compresi per quanto qui rileva i lavoratori autonomi, «[…] i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti» (Cass. 16/11/2018, n. 29572, in connessione con Cass. 20/01/2017, n. 1519; in termini, ex multis, Cass. 13/04/2022, n. 12124);

5. ne consegue l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione agli accertamenti nn.

TK3016304429/2015 e TK3026302178/2015; accoglie il ricorso, in relazione all’accertamento n.

TK3026304435/2015, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18923/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] della Camilluccia 535, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1939/2018 depositata il 27/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. lo [OSCURATO:PERSONA] e i suoi associati, ossia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con una partecipazione del 90 per cento) e lo [OSCURATO:PERSONA] (con una partecipazione del 10 per cento, a sua volta partecipato al 99 per cento dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’uno per cento dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), impugnarono l’avviso di accertamento n. TK3026302178/2015, per il periodo di imposta 2010, fondato su indagini bancarie sui conti correnti intestati allo studio legale e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ricostruiva un maggiore reddito di lavoro autonomo (da imputare per trasparenza agli associati) e rettificava in aumento l’Irap e l’Iva. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n. TK3016304429/2015, che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, il maggiore reddito di partecipazione (o meglio il maggiore reddito imputato per trasparenza) accertato (come sopra indicato) a carico dello [OSCURATO:PERSONA]; infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono l’avviso di accertamento n. TK3026304435/2015, anch’esso riguardante il maggiore reddito imputato per trasparenza ai fini Irpef agli associati, in connessione il primo atto impositivo, a carico dello [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li accolse in parte, ritenendo fondata soltanto la contestazione di un maggiore reddito non dichiarato, riferibile all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 7.000,00, corrispondente ad un versamento privo di giustificazione su conto corrente intestato al medesimo legale; 3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’ufficio avverso la pronuncia di primo grado; 4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza di appello; i contribuenti hanno resistito con controricorso; Considerato che: a. con riferimento all’accertamento n. TK3016304429/2015, in data 30/05/2019 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima rata dovuta per la definizione. Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24; b. con riferimento all’accertamento n. TK3026302178/2015, lo stesso giorno lo [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributariependenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima rata dovuta per la definizione. Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24; c. sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, del (citato) articolo 6; d. ne consegue che i motivi di ricorso vengono esaminati soltanto rispetto all’accertamento n. TK3026304435/2015, avente ad oggetto la maggiore Irpef imputata per trasparenza allo [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che (diversamente dagli altri due atti impositivi) non è stato definito con la procedura condonistica; 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360 I comma n. 3 cpc»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, male interpretando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 228 del 2014) e di legittimità (Cass. n. 16440/2016), ha ritenuto che, per il reddito di lavoro autonomo, fosse venuta meno la presunzione della rilevanza fiscale sia dei versamenti che dei prelevamenti, e che spettasse all’ufficio fornire la prova (nella specie mancante) della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie in entrata e in uscita; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 I comma n. 4 cpc»], si deduce la nullità della sentenza che non ha spiegato le ragioni di condivisione della decisione di primo grado che ha negato, da un lato, la riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] degli accrediti riscontrati sui conti correnti riferibili al legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una quota del 90 per cento dello studio legale), dall’altro, la rilevanza fiscale di un versamento di circa euro 100.000,00 sul conto corrente di quest’ultimo, qualificandolo come prestito personale nonostante che il contribuente non avesse provato tale circostanza; 3. il secondo motivo è fondato; 3.1. la Commissione regionale si è confrontata esclusivamente con il tema della rilevanza fiscaledelle movimentazioni bancarie ai fini della ricostruzione del reddito di lavoro autonomo, ma ha omesso di pronunciare sul motivo di appello dell’ufficio – trascritto nell’autosufficiente mezzo di impugnazione - attinente alla riferibilità allo [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti intestati al titolare dell’associazione professionale (id est a [OSCURATO:PERSONA]) e alla circostanza che la somma di circa euro 100.000,00, versata sul c/c intestato a quest’ultimo, non era un prestito personale, in quanto tale privo di rilevanza reddituale; 4. il primo motivo è fondato; la sentenza di appello collide con la giurisprudenza di legittimità, alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti […]», compresi per quanto qui rileva i lavoratori autonomi, «[…] i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti» (Cass. 16/11/2018, n. 29572, in connessione con Cass. 20/01/2017, n. 1519; in termini, ex multis, Cass. 13/04/2022, n. 12124); 5. ne consegue l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione agli accertamenti nn. TK3016304429/2015 e TK3026302178/2015; accoglie il ricorso, in relazione all’accertamento n. TK3026304435/2015, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa
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