CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Fermo del 7.6.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 — per aver ceduto, in Fermo il 30.8.2019, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] due buste di cocaina dietro pagamento di euro 40,00 — condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: posto che i verbali di individuazione fotografica non sono acquisibili al dibattimento neppure per il tramite delle contestazioni, la dichiarazione confermativa della teste sarebbe priva di rilevanza, non essendo dato sapere il nome del soggetto riconosciuto; inoltre, l'identificazione dell'imputato deriverebbe unicamente dal contenuto del verbale illegittimamente utilizzato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, richiamato in sentenza, secondo cui il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da formale ricognizione dibattimentale, ove il testimone confermi di averlo effettuato con esito positivo e di non poterlo reiterare per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e species del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa resa in dibattimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585- 01; Sez. 2, n. 25122 del 7/3/2023, Rv. 284859-01). Nella stessa direzione si colloca Sez. 5, n. 57420 del 28/06/2018, dep. 19/12/2018, Rv. 275337-01, evocata dalla sentenza impugnata, la quale — in fattispecie sovrapponibile, in cui il teste si era limitato a riconoscere in dibattimento la firma apposta al verbale di individuazione fotografica, senza riconoscere l'imputato in giudizio — ha affermato che i riconoscimenti fotografici eseguiti nelle indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; che il momento ricognitivo è parte integrante della testimonianza, sicché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .‘ Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] ./¦¦1/4.../r-- 31 "O 2026 [L FT IN7MN 4j4 trr tf-)T7