CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 38190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.I1sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Padova che ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del PM del 30/12/2020 che aveva sua volta rigettato la richiesta di restituzione della documentazione sequestrata in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del 30/11/2020 emesso nell'ambito del procedimento penale iscritto nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen., 76, d.P.R. n. 445 del 2000, 256 e 259, d.lgs. n. 152 del 2006. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 247, 252, 253, 263 e 355 cod. proc. pen. e osserva che il sequestro effettuato dalla PG in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro necessitava della convalida da parte del PM perché il provvedimento si limitava a indicare il titolo dei reati contestati, senza alcuna descrizione, nemmeno sommaria, dei fatti per i quali si procede, e autorizzava la PG operante a sequestrare genericamente "quanto rinvenuto (documentazione, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini". 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 247, 252, 253, 257 e 263, cod. proc. pen., sotto il profilo della mancata ed insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata che predica la pertinenzialità ai reati delle cose sequestrate senza fare alcun riferimento né ai fatti per i quali si procede né alla effettiva rilevanza probatoria della documentazione sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Rv. 266306 - 01; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Rv. 248337 - 01; Sez. 3, n. 12390 del 02/03/2010, Rv. 246464 - 01; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Rv. 241727 - 01; Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, Rv. 239752 - 01; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, Rv. 233625 - 01; Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215566 - 01); 3.2.I'indicazione, come oggetto del sequestro, "di quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", costituisce, nella casistica della Corte, un esempio classico di formula indeterminata che onera il PM del compito di procedere alla convalida del sequestro o, in alternativa, alla restituzione di quanto materialmente appreso dalla polizia giudiziaria; 3.3.nel caso di specie, la genericità dell'indicazione delle cose da sequestrare è aggravata dalla mancanza assoluta di un qualsiasi riferimento ai fatti per i quali si procede, sì da rendere francamente impossibile il controllo sulla effettiva pertinenzialità ai reati della documentazione sequestrata e dunque sulla legittimità del provvedimento; 3.4.il PM aveva rigettato la richiesta di restituzione sul rilievo che erano in corso accertamenti sulla documentazione sequestrata 3.5.I'istanza di restituzione impone, al pubblico ministero ed in caso di opposizione al giudice per le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175 - 01, in un caso in cui il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione assumendo che fossero "in corso accertamenti ed indagini", senza addurre alcunché sulle ragioni concrete e sui tempi per cui si rendeva necessario mantenere il vincolo coercitivo ed il giudice per le indagini preliminari aveva confermato il provvedimento richiamando le ragioni originariamente poste a fondamento del vincolo, senza indicare le perduranti esigenze probatorie); 3.6.a fronte della generica descrizione delle cose da sequestrate e della motivazione del provvedimento di rigetto del PM, il GIP ha escluso la necessità della convalida sul rilievo che i documenti sequestrati «come risulta dai verbali di sequestro sono pertinenti proprio al reato per cui si procede e che non vi è necessità in questa sede di disquisire sulle esigenze probatorie che peraltro apparivano sussistenti così come motivate dal PM»; 3.7.come correttamente dedotto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza è decisamente apparente ed autoreferenziale risolvendosi nella apodittica sussistenza delle esigenze probatorie che nemmeno il PM era stato in grado di indicare;3.8.resta in ogni caso il fatto, decisivo ed assorbente, che il sequestro operato dalla PG in esecuzione del decreto di perquisizione avrebbe dovuto essere convalidato e che ha pertanto errato il GIP che, nell'adottare il provvedimento impugnato, ha fatto malgoverno delle norme e dei principi sopra richiamati; 3.9.1a mancata convalida del sequestro nel termine perentorio stabilito dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. ne comporta l'inefficacia con l'obbligo della immediata restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto (Corte Cost.le sentenza n. 151 del 08/04/1993; Cass. Pen. Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395); 3.10.1a fondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo; 3.11tordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro al ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, R