CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato di furto aggravato. 2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, la sopraggiunta assenza della causa di procedibilità del reato per intervenuta remissione di querela. 3. Risulta dagli atti, allegati al ricorso, che la persona offesa ha rimesso la querela, e l'imputato ha accettato la remissione come attestato dalla dichiarazione sottoscritta dal predetto imputato e dal difensore. 4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681; vedi anche Sez. 3 -, n. 9154 del 17/12/2020 Ud. (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281326 - 01). 5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma, 29 maggio 2024 II,Consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]