CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25468/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Caravaggio n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, –intimate – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO– sede di ROMA n. 1623/29 /2015 , depositata il 19 marzo 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. 36-BIS D.P.R. N. 600/1973 – IRPEF 2005. R.G. N.25468/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento n. 097-2009-0278871208000, notificatagli il 20 settembre 2010, emessa sulla base di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in ordine alla dichiarazione Mod. Unico 2006, relativa al periodo d’imposta 2005, e riguardante l’omesso o carente versamento dell’IRPEF, in relazione alle ritenute d’acconto operate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 390/16/2013, depositata in data 16 ottobre 2013, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma , con sentenza n. 1623/29/2015 , pronunciata il 18 marzo2015 e depositata il 19 marzo 2015, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 22 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con il primo motivodi ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente, che la C.T.R. avrebbe omesso di valutare le risultanze documentali acquisite agli atti, e non avrebbe considerato R.G. N.25468/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che l’Ufficio non aveva instaurato il contraddittorio endoprocedimentale anteriore all’iscrizione a ruolo. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., in quanto l’Ufficio aveva già a disposizione la documentazione necessaria per l’effettuazione delle verifiche necessarie, e non avrebbe quindi dovuto presentare la richiesta di documentazione al contribuente. 7. Entrambi i motivi sono inammissibili. 7.1. Ed invero, il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e non autosufficiente, in quanto il ricorrente contesta alla C.T.R. di avere “totalmente omesso di valutare le risultanze documentali acquisite agli atti”, senza tuttavia indicare quali documenti i giudici d’appello avrebbero dovuto esaminare, per giungere ad un giudizio diverso da quello formulato. Quanto alla questione del mancato invio dell’avviso bonario, dal contenuto del ricorso e dalla sentenza impugnata non emerge che il ricorrente abbia dedotto, quale motivo di illegittimità della cartella, il mancato invio della comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. In ogni caso, dallo stesso ricorso risulta che l’Ufficio aveva inviato, con lettera raccomandata del 6 maggio 2009, una “comunicazione propedeutica”, con l’invito a produrre la documentazione necessaria al riconoscimento degli importi dichiarati, e tale comunicazione pare integrare la comunicazione dell’esito del controllo formale richiesta. 7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, lamenta la violazione dell’art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, senza tuttavia specificare quali documenti l’A.F. avrebbe omesso di esaminare, pur avendoli già in suo possesso, e R.G. N.25468/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza peraltro specificare quale fosse il contenuto dell’autocertificazione prodotta. 8. Consegue l’inammissibilità del ricorso. 9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, a i sensi dell’a