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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26184/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso 25671-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 465/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 24 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2007.

Riteneva la CTR che l'atto impositivo, notificato prima dello scadere del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7,

I. n. 212/ 2000 era illegittimo, non ricorrendo nella specie ragioni di urgenza che consentissero di derogare all'osservanza di tale termine.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7,

I. n. 212/2000.

Sostiene la ricorrente che sussistevano i presupposti di particolare e motivata urgenza che rendevano legittima l'emanazione dell'atto impositivo prima della decorrenza del termine dilatorio, in considerazione dell'ingente ammontare delle imposte sottratte al Fisco e dell'esistenza di contestazioni Ric. 2020 n. 25671 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- ) relative a diverse annualità che comportavano l'obbligo di denuncia dei reati tributari.

Il ricorso è infondato.

La situazione di urgenza legittimante la mancata osservanza del termine concerne elementi di fatto non soltanto cogenti e insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell'Amministrazione finanziaria che procede alla verifica, pena, altrimenti, lo svuotamento sostanziale dell'obbligo di contraddittorio sancito in via generale dallo statuto dei diritti del contribuente; è comunque indispensabile che l'Amministrazione dimostri e motivi che la protrazione dei tempi dell'accertamento, ed il loro giungere alla suddetta imminente scadenza, sia dipesa da fattori non imputabili, perché indipendenti dalla sua azione e potestà, così da imporsi la notificazione ante tempus dell'avviso di accertamento allo scopo di non veder vanificato l'adempimento dell'obbligo tributario (Cass. n. 23670 del 2018, in motivazione).

Nel solco di tale pronuncia si è osservato (Cass. n. 15755 del 2020) che la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7,

I. n. 212/2000, spettando all'Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate.

Analogamente, Cass. n. 11685 del 2021 ha affermato che le Ric. 2020 n. 25671 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12,

I. n. 212 del 2000, debbono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 12365 del 2022).

Nel caso di specie, le ragioni addotte dall'Agenzia delle entrate a giustificazione del mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,

I. n. 212/2000 (l'ingente ammontare delle imposte sottratte al Fisco e l'esistenza di contestazioni relative a diverse annualità che comportavano l'obbligo di denuncia dei reati tributari) si palesano inidonee a dimostrare, in relazione alla fattispecie concreta, che per non vanificare l'adempimento dell'obbligazione tributaria l'Ufficio, per fattori ad esso non imputabili, ha dovuto procedere all'emissione dell'avviso di accertamento ante tempus.

Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che, nella specie, ricorresse un caso di particolare e motivata urgenza esonerativo dell'osservanza del termine dilatorio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ric. 2020

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 25671-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 465/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 24 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2007. Riteneva la CTR che l'atto impositivo, notificato prima dello scadere del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, I. n. 212/ 2000 era illegittimo, non ricorrendo nella specie ragioni di urgenza che consentissero di derogare all'osservanza di tale termine. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000. Sostiene la ricorrente che sussistevano i presupposti di particolare e motivata urgenza che rendevano legittima l'emanazione dell'atto impositivo prima della decorrenza del termine dilatorio, in considerazione dell'ingente ammontare delle imposte sottratte al Fisco e dell'esistenza di contestazioni Ric. 2020 n. 25671 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- ) relative a diverse annualità che comportavano l'obbligo di denuncia dei reati tributari. Il ricorso è infondato. La situazione di urgenza legittimante la mancata osservanza del termine concerne elementi di fatto non soltanto cogenti e insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell'Amministrazione finanziaria che procede alla verifica, pena, altrimenti, lo svuotamento sostanziale dell'obbligo di contraddittorio sancito in via generale dallo statuto dei diritti del contribuente; è comunque indispensabile che l'Amministrazione dimostri e motivi che la protrazione dei tempi dell'accertamento, ed il loro giungere alla suddetta imminente scadenza, sia dipesa da fattori non imputabili, perché indipendenti dalla sua azione e potestà, così da imporsi la notificazione ante tempus dell'avviso di accertamento allo scopo di non veder vanificato l'adempimento dell'obbligo tributario (Cass. n. 23670 del 2018, in motivazione). Nel solco di tale pronuncia si è osservato (Cass. n. 15755 del 2020) che la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, spettando all'Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate. Analogamente, Cass. n. 11685 del 2021 ha affermato che le Ric. 2020 n. 25671 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, I. n. 212 del 2000, debbono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 12365 del 2022). Nel caso di specie, le ragioni addotte dall'Agenzia delle entrate a giustificazione del mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000 (l'ingente ammontare delle imposte sottratte al Fisco e l'esistenza di contestazioni relative a diverse annualità che comportavano l'obbligo di denuncia dei reati tributari) si palesano inidonee a dimostrare, in relazione alla fattispecie concreta, che per non vanificare l'adempimento dell'obbligazione tributaria l'Ufficio, per fattori ad esso non imputabili, ha dovuto procedere all'emissione dell'avviso di accertamento ante tempus. Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che, nella specie, ricorresse un caso di particolare e motivata urgenza esonerativo dell'osservanza del termine dilatorio. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ric. 2020