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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08878/2026

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unitamente all’avvocatoMartina [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Toscanan.1224/2024 depositata il 23/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9662/2025Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 8878/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocatoMartina [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Toscanan.1224/2024 depositata il 23/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9662/2025Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 8878/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro
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