CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10468/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del rappresentante in atti indi- cato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LA- [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRA- TIVA, nella persona del curatorepro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per leggepresso l’indirizzo di posta elettronica certificata d e i detti legali ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 336/2023 de- positata il 23/02/2023; udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PA- [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che, ri- chiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la (allora in bonis) [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA]) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo nei loro riguardi domanda revocatoria. In data 25 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] fu posta in liquidazione coatta amministrativa, come da d.l. n.99/2017, pubblicato sulla G.U. di quello stesso giorno. Il giorno successivo, 26 giugno 2017, tra la [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. (cedente) ed [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria) intervenne contratto di ces- sione d’azienda. In data 27 giugno 2017 il Tribunale di Ancona depositò sentenza n. 1087/2017, con la quale, in accoglimento della domanda revocatoria in precedenza proposta dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].: - dichiarava inefficace nei confronti del fallimento della Emamò la complessiva operazione di disposizione del patrimonio della fallita con attribuzione del ricavato a Veneto banca e -condannava quest’ultima a restituire alla procedura fallimentare la somma di € 1.400.000,00, oltre alle spese di lite.La sentenza n. 1087/2017 del Tribunale di Ancona fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di impresa subentrata nel processo quale cessionaria della posizione litigiosa, ma fu confermata dalla Corte di appello di quel capoluogo con sentenza che, essendo tuttora pen- dente ricorso davanti a questa corte, ad oggi non risulta essere ancora passata in giudicato. 2.Il 19 giugno 2018 il Fallimento della Ema m ò, intendendo agire in via esecutiva nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], notifi- cava a quest’ultima la sentenza n. 1087/2017 del Tribunale di Ancona, unitamente all’atto di precetto, con il quale intimava all’istituto di cre- dito (cessionario della [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce) il pagamento della complessiva somma di € 1.468.214,95. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., rilevando che la sentenza portata ad esecuzione dal Fallimento non era ad essa opponibile, essendo stata pronunciata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (sua dante causa, per l’appunto) dopo l’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale di Anconarigettava la richiesta sospensiva, ma, con sentenza n. 1345/2020, nel merito accoglieva l’opposizione all’esecu- zione, ritenendo che la sentenza n. 1087/2017, portata ad esecuzione dal [OSCURATO:PERSONA], non aveva effetto nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa e, conseguentemente, non era op- ponibile ad [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA]. Aseguito di impugnazione del Fallimento, la Corte d’ appello di Ancona, con sentenza n. 336/2023, dichiarava d’ufficio inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha presentato ri- corso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso il Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre i Difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ra- gioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rovesciando l’esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato d’ufficio inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sul rilievo che l’esecuzione era stata promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale e che le contestazioni erano relative a fatti anteriori alla for- mazione di detto titolo. Precisamente, la corte di merito (pp. 6-9della sentenza): -dapprima - dopo aver richiamato consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato che: ... nel giudizio di opposizione all’ese- cuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ; -poi, ha osservato che la tesi dell’inopponibilità della sentenza n. 1087/2017 del Tribunale di Ancona faceva chiaro ed espresso rimando ad eventi anteriori rispetto alla data di detta pronuncia (in quanto In- tesa Sanpaolo, nel giudizio di opposizione aveva azionato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata messa in liquidazione coatta amministrativa in data anteriore alla pubblicazione della sentenza posta in esecu- zione nei suoi confronti ) e che tale eccezione, in forza del richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, era deducibile unicamente nel giudizio di cognizione in cui la controversia è stata ed è tuttora in esame ; - infine, ha aggiunto che tale inammissibile contestazione dell’opponibilità di un titolo giudiziale per fatti anteriori alla sua forma- zione costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell’opposizione, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado d’appello ; e che da quanto sin qui affermato discende l’as- sorbimento, nel presente giudizio, di ogni questione relativa alle de- dotta improcedibilità della domanda ex artt. 83 TUB e 96 l. fall., in quanto fondata su fatto anteriore alla formazione del titolo giudiziale azionato dalla curatela fallimentare, da valutarsi nel giudizio di cogni- zione tuttora pendente . 2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia viola- zione dell’art. 615, comma 1, c.p.c. e degli artt. 83, comma 3, d. lgs. n. 385/1993 e 96, comma 2, n. 3) Legge Fallimentare in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che l’improcedibilità del giudizio conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] spa non poteva es- sere fatta valere a mezzo di opposizione all’esecuzione, costituendo un vizio inerente alla formazionedel provvedimento giudiziale. Sostiene l’inopponibilità della sentenza di revoca nei confronti della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del combinato disposto delle norme denunciate; e che tale inopponibilità è “... suscettibile di essere fatta valere dalla società in l.c.a. - e/o dai suoi ave nti causa (subentrati nella medesima posizione della cedente) -mediante oppo- sizione all’esecuzione”. Si duole che la corte territoriale ha errato nel ritenere tale cen- sura “un vizio di formazione del titolo da far valere a mezzo impugna- zione dello stesso e non con opposizione all’esecuzione”.Invocando a sostegno del suo assunto il principio affermato da Cass. n. 12948/2022, deduce che: a) la sentenza di merito, emessa dopo l’apertura della procedura concorsuale, essendo improduttiva di effetti di accertamento del rapporto controverso nei confronti degli or- gani della procedura, è una sentenza che è sì idonea al giudicato for- male, ma non è idonea al giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2909 c.c.; b) tale inidoneità non è sanata dalla mancata impugnazione del provvedimento giudiziale (in quanto non richiesta dall’art. 96 comma 2 n. 3 LF per le sentenze emesse dopo l’apertura della procedura concorsuale) e, pertanto, è suscettibile di essere fatta valere dalla società in liquidazione coatta amministrativa (e/o di suoi aventi causa, subentranti nella medesima posizione della cedente) me- diante opposizione all’esecuzione, anche dopo la formazione del giudi- cato formale ex art. 324 c.p.c. Invocando il principio affermato da Cass. n. 10456/2014, osserva che la fondatezza del proprio assunto non viene meno per il fatto che la sentenza n. 1087/2017 del Tribunale di Ancona (che, ribadisce, era stata portata in esecuzione dal [OSCURATO:PERSONA]) sia stata pubblicata dopo la stipula del contratto di cessione tra esso Istituto e la [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. 2.2. Con il secondo motivo l’istituto ricorrente denuncia: vio- lazione o falsa applicazione dell’art. 615, comma 1, c.p.c. e dell’art.161, commi 1 e 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. . Sostiene che, per quanto l’unica ipotesi tipica di giuridica inesi- stenza della sentenza sia quella della mancata sottoscrizione della stessa da parte del giudice (art. 161 secondo comma c.p.c.), la giuri- sprudenza di questa Corte ha ad esso assimilato ulteriori fattispecie in cui la sentenza emessa non è suscettibile di acquistare efficacia di giu- dicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c. in relazione al caso con- creto dedotto in giudizio (richiamando: Cass. n. 5566/1988; n. 24228/2015; n. 40883/2021).Osserva che tale situazione ricorre anche nel caso in cui il giudice accerti un credito verso una banca sottoposta a liquidazione coatta am- ministrativa: in tal caso, ai sensi dell’art. 83 [OSCURATO:PERSONA], il giudizio diventa ex lege improcedibile a far data dalla nomina dell ’ or- gano liquidatore, con conseguente difetto temporaneo in capo al giu- dice del potere di decidere nel merito la vertenza stessa, dovendo quel credito essere inderogabilmente accertato in sede concorsuale. Deduce che il fatto che il giudice, sia pure temporaneamente, risulti privo del potere di conoscere e decidere la fattispecie sottoposta al suo esame comporta che l’eventuale sentenza di merito non sia pro- duttiva di effetti nei confronti della banca in l.c.a. (e, conseguente- mente anche del successore a titolo particolare rimasto estraneo al giudizio) e, quindi, sia inidonea ad acquistare autorità di cosa giudicata, con conseguente possibilità di far valere detto vizio anche in sede di opposizione all’esecuzione. In definitiva, secondo l’istituto, la sentenza emessa dopo l’aper- tura della procedura concorsuale sia inefficace senza che l’organo della procedura debba impugnarla per evitare di subirne gli effetti. 2.3. Con il terzo motivo l’istituto ricorrente denuncia: viola- zione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, dichiarando inammissibile la sua oppo- sizione (così accogliendo l’appello del Fallimento), ha implicitamente ritenuto che la pronuncia di una sentenza di merito nei confronti di una banca (nella specie [OSCURATO:PERSONA] spa) in liquidazione coatta ammini- strativa non integra una ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza (assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 161 comma secondo c.p.c.), ma costituisce un vizio da far valere in sede di gravame. Si duole che la corte territoriale ha affermato che i vizi inerenti alla formazione del provvedimento giudiziale sono opponibili ai sensi dell’art. 615 comma primo c.p.c. soltanto abbiano dato luogo ad inesi- stenza giuridica del provvedimento ex art. 161 secondo comma c.p.c., senza previamente individuare quando ricorra l’inesistenza giuridica del provvedimento giudiziale e per quali ragioni la pronuncia di una sen- tenza improduttiva di effetti nei confronti della banca in l. c. a. (ai sensi degli artt. 83 TUB e 96 n. 3 L.F.) non sia riconducibile alla previsione dell’art. 161 comma secondo c.p.c. e quindi non possa considerarsi giuridicamente inesistente. 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Occorre esaminare dapprima, per la sua priorità logica, il terzo motivo, chenon può trovare accoglimento. Destituita di fondamento è la tesi dell’inesistenza del titolo ese- cutivo, tale da consentire una sua ulteriore impugnazione in sede di opposizione ad un’esecuzione su di quello minacciata o basata: la pro- nuncia resa nelle condizioni per cui è causa è certamente inefficace nei confronti dell’impresa assoggettata a procedura concorsuale, ma, sic- come suscettibile di dispiegare effetti (perfino nei confronti della stessa convenuta originaria, quando tornata in bonis; ma, come si vedrà, an- che nei confronti della cessionaria), è tutt’altro che inesistente, po- tendo, semmai e solo in tesi, predicarsi affetta da un vizio, ma per fatto anteriore alla sua formazione. Al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione adeguata (p. 7 della sentenza), ha spiegato: -sia le ragioni per cui I fatti dedotti a sostegno dell ’ opposi- zione sono, secondo la stessa prospettazione dell’opponente anteriori alla formazione del titolo e, pertanto, per giurisprudenza costante non possono trovare spazio in sede di opposizione all’esecuzione, essendo invece deducibili nel solo giudizio di cognizione, tuttora pendente ; -sia le ragioni per cui la contestazione dell’opponibilità di un titolo giudiziario per fatti anteriori alla sua formazione costituisce causa di inammissibilità dell’opposizione e, in quanto tale, può essere ri- levata d’ufficio dal giudice anche in grado di appello.Oltre ad essere chiaramente percepibile, poi, tale percorso argo- mentativo è del tutto conforme a diritto, poiché correttamente la corte di merito ha escluso l’utile deducibilità, nell’opposizione esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titologiudiziale (se del caso, qui cor- rettamente integrata tale rationel senso che analoga preclusione si ha, comunque, per i fatti utilmente deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire definitivo), in appli- cazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: Nel giudizio di op- posizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di forma- zione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame . In altri termini,nel solco di quanto statuito di recente dalle Se- zioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell’intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività. E, nella fattispecie in esame, la questione dell’opponibilità alla cessionaria della sentenza posta a base dell’opposto precetto è stata, per libera e spontanea iniziativa della medesima cessionaria oppo- nente, dedotta ed affrontata appunto nel giudizio in cui quel titolo an- cora può divenire definitivo, al momento del dispiegamento del gra- vame avverso la sentenza di primo grado resa formalmente nei con- fronti della dante causa ex lege: non rilevando che la questione possa essere stata reputata inammissibile dalla corte territoriale almeno in sede di sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado, poi- ché la pronuncia sul punto non è ancora definitiva, essendo pacifica la persistente pendenza del ricorso contro la sentenza di secondo grado. 3.2. Gli altri due motivi sono assorbiti dall’infondatezza del terzo. 3.3. Adogni buon conto, essi sarebbero comunque infondati: essi –ponendo entrambi al vaglio della Corte la disciplina della successione di [OSCURATO:PERSONA] alle cc.dd. “banche venete” e, in particolare, la suc- cessione ex latere debitoris nel titolo formatosi contro una di esse – possono essere congiuntamente esaminatiper evidente connessione. A) In punto di fatto è emerso nel giudizio di merito che: a) la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1087/2017 è stata ema- nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e, dunque,come già rilevato, dopo l ’ apertura della procedura concorsuale, che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, dopo la cessione di ramo di azienda intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. e [OSCURATO:PERSONA] san Paolo): detta sentenza, in accoglimento della do- manda spiegata dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace nei confronti del fallimento della Emamò la complessiva operazione di disposizione del patrimonio della fallita con attribuzione del ricavato a Veneto banca ; e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] scpa alla restituzione al fallimento della somma di 1.400.000,00 € , oltre al pagamento delle spese processuali, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]; b) detta sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa; e precisamente ed espressamente nella sua veste di cessionaria della posizione litigiosa in forza del contratto di cessione di azienda di data 26.6.2017... , con invocazione esplicita di pronuncia di non opponi- bilità ad essa cessionaria della gravata sentenza; c) la corte territoriale con sentenza n. 805/2021- dopo aver ri- gettata l’eccezione di carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e qualificato quest’ultima come cessionaria del rapporto oggetto della presente controversia e dopo aver disatteso l’ ulteriore eccezione preliminare di inopponibilità della sentenza impugnata- ha respinto il gravame, confermando le statuizioni di condanna, azionate con il pre- cetto opposto, direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre aggiungere che nella sentenza oggi impugnata la corte territoriale, rilevando preliminarmente la causa di inammissibilità di cui si è detto, si è pronunciata in rito senza affrontare il merito della que- stione deferita. B) Orbene, i motivi in esame sottendono la seguente questione di diritto: se la sentenza emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa potesse essere azionata quale titolo esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta cessionaria del rapporto litigioso prima della sua pubblicazione. Questa Corte, con la recente sentenza n. 17834/2023, ha affer- mato il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all’art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittima- zione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipen- dentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo . Nel solco tracciato dalla suddetta sentenza, occorre qui ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché inopponibile a Ve- neto Banca ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è as- soggettata, è comunque opponibile alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (anche se quest’ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l’art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro della cessione dell’azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, delle con- troversie indicate alla lett. c) relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività . Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica- zione sul sito della Banca d’Italia della notizia della cessionestessa. In forza di questa,dunque, il debito in oggetto non rientrava tra quelli rimasti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., con conseguente su- bentro nella titolarità del rapporto e nella legittimazione passiva nella presente controversia in capo a [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, in base al secondo inciso dell’art. 3, comma 2, del richiamato d.l., il ces- sionario risponde (solo) dei debiti ricompresi nel perimetro della ces- sione, ai sensi del comma 1: con disposizione evidentemente speciale o derogatoria di ogni altra di contrario contenuto e tale da prevalere anche su eventuali contrari principi che potessero ritrarsi dall’invocata Cass. 10456/2014 (che, peraltro, parrebbe invece postulare, a deter- minate condizioni, l’utile proseguibilità del processo proprio e soltanto nei confronti dellacessionaria). Non può, d’altro canto, sostener si che la pronuncia emessa in giudizio in cui una delle parti viene dichiarata fallita, è inesistente, es- sendo invece soltanto inopponibile/inefficace nei confronti del soggetto colpito dall’evento. Quanto precede con una duplice concorrente conseguenza: a) il titolo esecutivo, anche se inopponibile alla dante causa, si è correttamente formato nei confronti del cessionario; b) la pretesa creditoria posta a base del precetto risulta oggi fon- datasulla sentenza n. 805/2021 (che, in pendenza del presente giudi- zio, ha sostituito l’originario titolo esecutivo), in applicazione del gene- rale principio di utile trasformazione del titolo giudiziale non definitivo.3.4. Alla reiezione della tesi dell’inopponibilità della sentenza con- seguita contro la cedente si giunge, per la peculiarità della fattispecie, anche per altra autonoma e indipendente ragione: quando il titolo giu- diziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell’opponibilità pende e deve essere definita, proprio in forza del già richiamato generale principio dell’in- tangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudi- ziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definiti- vità, a quest’ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta(restando irrilevante, fino alla definitività an- che sul punto, ogni valutazione del giudice in ordine alla inammissibilità della relativa questione nel corso di quel giudizio). 3.3. In definitiva, il ricorso viene deciso alla luce dei seguenti principi di diritto: In sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell’intan- gibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività, spettando la cogni- zione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudi- ziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell’opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata,pende e deve essere definita, a quest ’ ultimo giudizio è ri- servata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta ; In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche ve- nete, dal disposto di cui all’art. 3 comma primo del d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017 (che delimita il perimetro della cessione dell’azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett c) “relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successiva- mente ad essa, e relative passività”) discende, a contrario, che le ra- gioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorteanteriormente sono comprese nella cessione . 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente, nonché la decla- ratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio,sostenute dal Fallimento controricorrente, spese che liquida in euro 19.000per compensi, oltre, alle spese forfet- tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agl