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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37074/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di appello di Messina, a seguito del gravame interposto da Enrico PICCOLO, ha riformato solo quoad poenam la decisione in data 18 marzo 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato.

2. Nell'interesse del PICCOLO è stato presentato ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di ricorso (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in quanto la Corte territoriale non avrebbe disposto la traduzione - perché partecipasse al processo dell'imputato - che ha dichiarato assente, nonostante sia stato rappresentato in udienza che egli era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa (come già risultava dalla sentenza di primo grado).

Inoltre, la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato e nel verbale di udienza, poiché nella specie si è dato atto soltanto della regolarità della notifica nei confronti del PICCOLO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Si osserva, anzitutto, che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01,), ragion per cui non rileva ex se l'addotto mancanza di motivazione della Corte territoriale sulle menzionata richiesta difensiva.

Ciò posto, nel caso in esame è dirimente: - osservare che «nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658 - 01);- e rilevare che non consta - né è stata dedotta - la volontà di comparire dell'imputato, giudicato nelle forme del rito abbreviato, per partecipare al giudizio di appello.

2. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di appello di Messina, a seguito del gravame interposto da Enrico PICCOLO, ha riformato solo quoad poenam la decisione in data 18 marzo 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato. 2. Nell'interesse del PICCOLO è stato presentato ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di ricorso (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in quanto la Corte territoriale non avrebbe disposto la traduzione - perché partecipasse al processo dell'imputato - che ha dichiarato assente, nonostante sia stato rappresentato in udienza che egli era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa (come già risultava dalla sentenza di primo grado). Inoltre, la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato e nel verbale di udienza, poiché nella specie si è dato atto soltanto della regolarità della notifica nei confronti del PICCOLO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Si osserva, anzitutto, che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01,), ragion per cui non rileva ex se l'addotto mancanza di motivazione della Corte territoriale sulle menzionata richiesta difensiva. Ciò posto, nel caso in esame è dirimente: - osservare che «nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza» (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276658 - 01);- e rilevare che non consta - né è stata dedotta - la volontà di comparire dell'imputato, giudicato nelle forme del rito abbreviato, per partecipare al giudizio di appello. 2. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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