CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46392/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trentof con sentenza del 22.01.2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trento del 15.03.2018, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, c.p. irideterminava la pena in anni due di reclusione, pena sospesal e confermava nel resto la statuizione del primo giudice che/ all'esito di giudizio abbreviato/ aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Fisnik in ordine ai reati p. e p. dall'art. 589 bis comma 1 e comma 5 n. 1 c.p. per aver cagionato, con colpa genericai consistita in imprudenza/e con colpa specifica consistita nella violazione dei limiti di velocità, la morte di [OSCURATO:PERSONA] allorquando, anche a causa della sede stradale resa umida, e in ragione dell'eccessiva usura dei pneumatici, perdeva il controllo dell'autovettura su cui viaggiavano che '0 urtava contro ii"guard-rail lato opposto determinando la fuoriuscita dall'abitacolo dei due passeggeri. In particolare il giudice di primo grado evidenziava come l'imputato, dopo avere bevuto varie sostanze alcoliche si fosse posto alla guida di autovettura dotata di un motore modificato per aumentarne la potenza e che al momento dell'impatto, nonostante lo stato di usura dei pneumatici, viaggiasse ad una velocità di 150 km/h, così come segnata sul tachimetro del veicolo, tripla rispetto a quella consentita e del tutto inadeguata al tratto stradale che, oltre ad essere bagnato, era caratterizzato da curve e all'ora notturna. A tale proposito riteneva macroscopica la colpa specifica del [OSCURATO:PERSONA] e al contempo escludeva la rilevanza causale rispetto all'evento della mancata utilizzazione da parte del SARTORI della cintura di sicurezza non solo perché il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura ma anche perché tale omissione non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente che abbia reso inevitabile l'impatto e l'evento. Affermava, quindi, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 bis c.p./ con l'aggravante di cui al comma 5 5. valutate equivalenti le circostanze attenuanti generiche e del risarcito danno, operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni duynesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con revoca della patente di guida. La Corte di appello, condivisa la ricostruzione fattuale della vicenda, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado benchè fosse indubbia la macroscopica colpa del KASAMIf avuto riguardo alla velocità a cui viaggiava ed allo stato di usura dei pneumatici che avrebbe richiesto una maggiore attenzione in presenza di segnaletica stradale che indicava che il fondo stradale fosse sdrucciolevole, in quanto ravvisava la rilevanza del comportamento del danneggiato ai fini della quantificazione della pena. Affermava che da un lato il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, ma dall'altra parte che il comportamento del trasportato a cui sia ricollegabile la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza in ragione della condivisione dei rischi della circolazione, valeva ad integrare un'ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, considerato che l'evento letale era stato determinato anche dall'espulsione all'esterno della vittima che non indossava la cintura di sicurezza la Corte territoriale ha ritenuto di fissare nella misura del 20% la percentuale del concorso di colpa del trasportato e, di conseguenza, ha riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art.589 bis c.p. oltreché il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nessuna incidenza, invece, è stata attribuita alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, pure richiamata nell'atto di appello, in materia di graduazione delle sanzioni amministrative accessorie, avendo il giudice di appello riconosciuto la particolare gravità della inosservanza da parte del ricorrente alle regole della circolazione stradale così che la revoca della patente risultava l'unica sanzione accessoria adeguata. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento nella parte in cui dispone la revoca della patente di guidai deducendo/ quale unico motivo di ricorso/ la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) c.p.p. in relazione all'art. 222, co. 2, C.d.S. così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019. Dopo una breve premessa sulle ragioni in fatto che hanno indotto il giudice di secondo grado a ritenere adeguata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, la difesa ravvisa un contrasto tra il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis c.p. e la motivazione in ordine alla conferma della sanzione amministrativa accessoria, dove la Corte di appello fa riferimento ad "una serie di profili di colpa a carico dell'imputato ed anche per la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 589 bis c.p." dovendosi, al contrario, ritenere che all'imputato sia stata contestata esclusivamente l'aggravante ex art. 589 bis, comma In particolare la difesa, dopo aver sostenuto che l'affermazione circa lo stato di ebrezza del conducente non sarebbe suffragata da elementi probatori o di natura tecnica, nel richiamare la sentenza della Consulta afferma che la revoca della patente di guida, essendo una misura preventiva radicale, si giustifica solo nel caso in cui il soggetto agente si ponga alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti dovendo, il giudice, negli altri casi procedere ad una valutazione individualizzante ponendosi altrimenti l'automatismo sanzionatorio in contrasto con i principi di uguaglianza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente introduce una censura tesa a scardinare la valutazione operata dalla Corte di Appello in punto di sanzione amministrativa accessoria, mediante una serie di considerazioni volte a contrastare l'affermazione circa il consumo di bevande alcoliche da parte dell'imputato prima di mettersi alla guida del veicolo, apprezzamento questo cui era già pervenuto il giudice di primo grado e che è stato ribadito dalla Corte territoriale. 2. Invero a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019, con cui è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 222 C.d.S. comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al comma 2, art. 589 bis e comma 3 art. 590 bis, la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 222 C.d.S. comma 2, si deve ritenere che il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., potrà disporre sia la sanzione della sospensione della patente di guida ma anche quella più afflittiva della revoca. 3. Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello ha fornito adeguata trama motivazionale sulla questione (specie e misura della sanzione amministrativa accessoria da applicare) a seguito di pronuncia penale di condanna per il reato di omicidio stradale riconosciuto. Invero la Corte di Appello di Trento non si è linnitatQ, a ricorrere ad un mero automatismo sanzionatorio ma si è soffermata a valutare le caratteristiche della condotta ascritta all'imputato, osservando che i fatti presentavano profili di particolare gravità, come peraltro è dato constatare dalla semplice lettura del capo di imputazione ma, soprattutto, come particolarmente offensiva doveva ritenersi la condotta del prevenuto in relazione alle modalità dell'azione e al grado della colpa, in presenza di incidente stradale ascrivibile tra l'altro alla velocità tenuta dall'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA] (tripla rispetto a quella legale), alla condizione di usura dei pneumatici, al fatto di avere il conducente omesso di verificare che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e al fatto che il conducente avesse consumato alcuni drink prima di porsi alla guida del veicolo (pure non ricorrendo la ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis comma 2 cod.pen.) e alla gravità delle conseguenze derivate. Il giudizio operato dalla Corte di Appello è pertanto coerente con i principi informatori della sanzione amministrativa, con valutazione che ha dato conto delle ragioni della scelta, in applicazione dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., utilizzabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.55130 del 9 Novembre 2017, Fiorini, Rv.271661) tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritta al conducente. 4. Parimenti infondata è la censura che assume contraddittorietà tra la natura e la portata della sanzione amministrativa accessoria applicata rispetto al riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante del concorso di colpa della persona offesa per non avere essa indossato la cintura di sicurezza. Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, afferendo la sanzione amministrativa accessoria ad una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale e che impone al conducente una nuova verifica di idoneità tecnica e psicofisica, laddove la valutazione del concorso di colpa della vittima, che peraltro non determina alcuna elisione dei gravi profili di colpa riconosciuti in capo al conducente dai giudici di merito, ha coinvolto una complessiva valutazione sul fatto e sulla personalità dell'indagato del tutto indipendente dal grado di abilitazione alla guida da parte del conducente sanzionato; sicchè le motivazioni relative alla determinazione, ovvero alla attenuazione, della sanzione penale rispetto a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale valutazione di incoerenza o di contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez.4, 18.11.2020, Rv.280393.01, [OSCURATO:PERSONA]). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 4 r P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 Ottobre