CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 20885/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n. sez. 503/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 3005/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 05/12/2024 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle condotte di reato estinte per prescrizione sino alla data della presente pronuncia, e, nel resto, il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti, con decreto emesso in data 26 maggio 2021, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di peculato d’uso, commessi in Asti e altrove dal 1 gennaio 2017 al 26 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20885/2025 Roma, lì, 04/06/2025 Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, in qualità di Comandante del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Asti e, dunque, pubblico ufficiale, avendo la disponibilità per ragione di ufficio di due autoveicoli, [OSCURATO:PERSONA] tg. CC CS524 (veicolo militare) e [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] (veicolo civile), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ne avrebbe fatto uso temporaneo indebito, con successiva restituzione dopo l’uso, in Asti dal 1 gennaio 2017 al 26 luglio 2018. L’uso delle autovetture, infatti, non sarebbe stato giustificato dalle ragioni del suo ufficio o del suo servizio, relativo non solo al predetto ruolo di Comandante, ma anche a quello di Presidente di due organi di rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri denominati CO.I.R. e CO.BA.R. Sono stati contestati all’imputato quattro tipologie di utilizzo delle predette autovetture: 1) movimenti da e per la residenza di Moncalieri, in numero di sessantuno per la [OSCURATO:PERSONA] e ventuno per la [OSCURATO:PERSONA]; 2) nove spostamenti da Asti e Moncalieri e ritorno, con permanenza per un breve periodo, prossimo alla mezz’ora, a Moncalieri; 3) movimenti da e verso la residenza in occasioni di missioni per località per le quali il transito per Moncalieri non era giustificato, non essendo il più breve, in numero di dieci per la [OSCURATO:PERSONA] e nove per la [OSCURATO:PERSONA]; 4) viaggi a Torino in zone cittadine prive di interesse istituzionale, individuati in diciassette per la [OSCURATO:PERSONA] e in quattro per la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa in data 9 maggio 2023, ha dichiarato l’imputato responsabile dei delitti al medesimo ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, altresì, applicato all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha disposto la non menzione della condanna e la confisca, diretta e, in subordine, per equivalente del profitto del reato, determinato nella somma di euro 8.339,40 euro. 3. La Corte di appello di Torino, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione limitatamente alla condotte commesse sino al 5 giugno 2017, ha rideterminato la pena per i residui reati in un anno, tre mesi e nove giorni di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo sette motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva a discarico, costituita dall’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore rileva che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo irrilevante l’escussione del teste. La motivazione dei giudici di appello sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica; il teste ha, infatti, svolto le funzioni di autista del colonnello Vagnoni e sarebbe stato in grado di riferire sulle esigenze di rappresentanza della trasferta effettuata il 28 aprile 2018 ad Arma di Taggia, finalizzate ad un incontro di rappresentanza derivante dalla visita in quella città effettuata dall’allora [OSCURATO:PERSONA], e sul fatto che alcuni viaggi a Moncalieri erano stati effettuati per consentire all’imputato di parlare con il [OSCURATO:PERSONA], uno dei componenti dell’organismo di rappresentanza CO.BA.R. Molon, peraltro, sarebbe stato anche colui che ha rendicontato la contabilità dei fogli di marcia, trasmessi mensilmente al Comando di Legione. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’illogicità della motivazione nel giudizio di responsabilità dell’imputato con riferimento al viaggio ad Arma di Taggia, articolatosi con un passaggio a Moncalieri (ove l’imputato risiede) per raggiungere la località ligure in data 28 aprile 2018. I giudici di appello, infatti, avrebbero operato un erroneo confronto tra due percorrenze considerate più brevi (da Asti a Taggia, passando da Genova, come ritenuto dai giudici, o in alternativa, da Asti verso Moncalieri per prendere l’autostrada per Savona). Sarebbe, tuttavia, un dato di comune esperienza, che il tragitto più agevole sarebbe quello che passa per Torino, in ragione del traffico intenso che connota quella tratta autostradale. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato il vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità relativo ai movimenti verso Torino in zone cittadine ritenute «non di interesse istituzionale». La Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto sufficiente a tal fine l’avvenuta dimostrazione di spostamenti in luoghi “non istituzionali”, senza tenere conto delle ulteriori attività svolte dall’imputato, come quelle parasindacali negli organismi militari di rappresentanza. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha eccepito il travisamento dei dati documentali e, in particolare, della direttiva SGD-G-007 del Ministro della Difesa, sull’utilizzo degli automezzi di tale amministrazione, con riferimento ai viaggi contestati al capo A) dell’imputazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato e travisato la direttiva in quanto un generale di corpo di armata, come il ricorrente, rientra nella fascia A ed ha diritto, al momento dell’assunzione del Comando, all’uso dell’autovettura di servizio a prescindere da ogni considerazione relativa alla distanza dalla propria abitazione. 4.5. Con il quinto motivo il difensore ha dedotto il vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità per i nove viaggi di breve durata da Asti e Moncalieri, con permanenza in questo Comune per un breve periodo, prossimo a mezz’ora. Il difensore deduce che l’imputato era solito portare a casa documenti di lavoro per proseguire anche a casa sua l’attività lavorativa e che, in alcune limitate occasioni, era insorta la necessità di consultarli con urgenza ad Asti e, pertanto, il ricorrente si era visto costretto a recarsi a casa per recuperarli. La Corte di appello avrebbe ritenuto che questi tragitti integrassero reato, anche se non erano motivati da finalità private, ma istituzionali. 4.6. Con il sesto motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’ art. 131-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, senza verificare se le condotte fossero o meno ascrivibili alla predetta causa di non punibilità, si sarebbe limitata a operare una valutazione negativa aprioristica, fondata sulla sola qualifica del soggetto attivo del reato, che all’epoca costituiva il più alto organo di vertice del Comando provinciale dei Carabinieri, e sulla tipologia del reato contestato. La Corte di appello, dunque, con questa motivazione, si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento, espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 – 01), che impone uno scrupoloso scrutinio della condotta, del danno e della colpevolezza in relazione alla risultanze del caso concreto. Parte delle condotte contestate sarebbe, peraltro, stata dichiarata prescritta dalla Corte di appello. 4.7. Con il settimo motivo il difensore ha eccepito, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata, con riferimento alle condotte di reato medio tempore prescrittesi, in assenza dell’intervento di ulteriori atti interruttivi. 5. In data 26 maggio 2025 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. 6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle condotte medio tempore estinte per intervenuta prescrizione e il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalle legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. per effetto della mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che «Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Le Sezioni unite di questa Corte, nell’interpretare questa disposizione, hanno statuito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha rilevato non illogicamente che il teste Molon è stato già assunto nel giudizio di primo grado e che non vi erano ragioni per escuterlo nuovamente. Il Tribunale di Asti ha, peraltro, rilevato, con riferimento alle dichiarazioni rese da Molon, che «il testimone non ha saputo fornire più precise indicazioni in ordine ad alcuni viaggi per i quali è stato specificamente interrogato, rendendo dichiarazioni estremamente generiche e dichiarando di non ricordare nel dettaglio gli spostamenti». La richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale formulata nel quarto di motivo di appello è, peraltro, aspecifica rispetto al presupposto enunciato dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Il difensore si è, infatti, limitato a citare un passo delle sommarie informazioni rese dal teste Molon nell’ottobre 2018, senza indicare le ragioni della ritenuta insufficienza dell’assunzione in dibattimento della sua testimonianza e, in particolare, senza neppure allegare le ragioni che non avrebbero consentito alla Corte di appello di decidere allo stato degli atti. 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’illogicità della motivazione nel giudizio di responsabilità dell’imputato per il viaggio ad Arma di Taggia. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa ricostruzione di fatto, rispetto a quella non manifestamente illogica adottata dalle sentenze di merito, che hanno rilevato come il tragitto effettivamente percorso sia più lungo di oltre 50 chilometri rispetto all’altro prospettabile. Esula, del resto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 6. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito il vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità relativo ai movimenti verso Torino e in zone cittadine ritenute non di interesse istituzionale. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto si limita a riproporre questioni già dedotte in grado di appello e disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello. La Corte di appello ha confermato sul punto l’apprezzamento dei giudici di primo grado, rilevando che l’imputato, con riferimento a questi spostamenti, si è limitato a generiche allegazioni, senza indicare in modo verificabile le funzioni di rappresentanza o le persone che in queste occasioni avrebbe incontrato. Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto il travisamento dei dati documentali e in particolare ai contenuti della direttiva SGD-G-007 del Ministro della Difesa, sull’utilizzo degli automezzi di tale amministrazione, con riferimento al primo gruppo di condotte contestate. 9. Il motivo è inammissibile, in quanto il difensore ha proposto una diversa lettura del predetto atto amministrativo con riferimento a posizioni apicali di maggior rilievo rispetto a quella ricoperta dal ricorrente. I giudici di merito hanno, peraltro, congruamente rilevato che l’utilizzo dell’autovettura di servizio era consentita al ricorrente, secondo le disposizioni della predetta direttiva, solo «nel perseguimento delle …finalità istituzionali» e non già sulla base di un apprezzamento puramente discrezionale o per i servizi di trasporto tra l’abitazione e l’ufficio. 10. Con il quinto motivo il difensore ha censurato il vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità per i viaggi di breve durata in Moncalieri, connessi all’esigenza di recuperare documenti dimenticati presso la propria abitazione. 11. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha non illogicamente escluso la valenza scriminante dalle dimenticanze addotte dal ricorrente, in quanto «la negligenza del militare non può costituire ragione di servizio che legittima l’utilizzo di beni dello Stato a fini privati». 12. Con il sesto motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 131- bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe escluso l’applicazione della causa di non punibilità con motivazione manifestamente illogica e in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. 13. Il motivo è inammissibile per aspecificità. La Corte di appello non ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. solo il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente, ma anche la reiterazione sistematica delle condotte illecite, che connota il fatto come «di non trascurabile gravità» e ha cagionato danni patrimoniali non esigui. Le ulteriori censure proposte dal ricorrente si risolvono in una sollecitazione a pervenire ad un rinnovato esame di merito di questo punto della decisione. 14. Con il settimo motivo il difensore ha chiesto, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata, con riferimento ai reati di peculato medio tempore risultati prescritti. 15. Il motivo è manifestamente infondato. La declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti non consente, infatti, di rilevare la prescrizione dei reati medio tempore perfezionatasi. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01; Sez. U, n. 33542 del 2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01). 16. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]