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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca ex tunc del decreto emesso dal medesimo Tribunale, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata disposta la sorveglianza speciale di P.S. e la confisca dei beni, perché indiziato, l'istante, di appartenere a cosa nostra.

Il Tribunale si era già in precedenza pronunciato sulla richiesta di revoca con decreto in data 16/5/2014, confermato dalla Corte d'appello di Palermo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Riteneva la Corte d'appello che i rilievi mossi avverso la decisione impugnata poggiassero su assunti interpretativi non corretti.

La Corte di cassazione anche aveva escluso, pronunciando in una fattispecie di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione, in ipotesi di assoluzione dalla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'invalidità genetica del provvedimento.

Vertendosi in una fattispecie di pericolosità qualificata, per appartenenza ad organizzazione mafiosa, non era considerato pertinente il richiamo ai principi formulati dalle sentenze della Corte Edu de Tommaso contro Italia del 23/2/2017 e della Corte costituzionale nr. 24 del 2019.

Né sarebbe stato conferente il richiamo a S.U.

Gattuso e S.U.

Spinelli, risultando il mutamento di giurisprudenza rilevante in funzione dei giudizi primari in corso e non per quelli oramai coperti dal giudicato.

Del resto, si è osservato che la pericolosità di tipo mafioso non risultava coinvolta nel giudizio di costituzionalità del 2019 ed era rimasta indenne, nello scrutinio operato dalla giurisdizione europea da censure di genericità o da deficit strutturali nella descrizione della previsione legale.

Secondo la Corte d'appello era, dunque, corretto l'esame compiuto dai giudici di primo grado che si erano soffermati sull'istanza di revoca nella sola ottica della normativa interna, ritenendo che l'istanza stessa non contenesse elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Quanto all'elemento di novità si era esclusa la fondatezza del rilievo difensivo, secondo cui avrebbe fatto difetto un quadro materiale idoneo a fondare, in via indiziaria, l'applicazione della misura di prevenzione.

Posta, poi, la differenza tra i concetti di partecipazione associativa, rilevante ex art. 416-bis cod. pen. e quello di "appartenenza" utile per la fattispecie legale della misura di prevenzione si era escluso che la misura praeter delictum fosse stata applicata valorizzando i soli collaboratori che la Corte d'assise d'appello, nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto inattendibili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2 (5e( Al contrario, ha evidenziato la decisione impugnata come la condizione di pericolosità fosse fondata su diverse fonti dichiarative e come esse dichiarazioni delineassero un quadro di collusione del proposto con la famiglia mafiosa di Marsala, elemento già idoneo a sorreggere, in fatto, la sua intermediazione commerciale, con alterazione della concorrenza e inquinamento mafioso delle attività.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

Lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7

I. 1423/56, nonché in relazione all'art. 7 Convenzione EDU.

Deduce che il provvedimento impugnato ha omesso di verificare la conformità del decreto originario all'art. 2-ter 1423/1956.

Era, invero, venuta meno la "base legale" della misura di prevenzione assunta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, nr. 24/2019 e della evoluzione giurisprudenziale, la misura di prevenzione risultava in contrasto con la sua fonte normativa.

La Corte territoriale aveva, indebitamente, sottratto alla sua cognizione la verifica della conformità del decreto applicativo all'art. 24 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 che ha sostituito l'art. 2-ter

I. 575/1965, affermando l'inammissibilità della domanda per inesistenza della prova nuova.

In altri termini la Corte aveva affermato che la prevenzione, fondata sulla pericolosità qualificata, fosse estranea al principio di legalità.

Al contrario, i concetti di afflizione e di prevedibilità appartenevano anche alla materia della prevenzione fondata sulla pericolosità qualificata e il principio di cui all'art.673 cod. proc. pen. -che impone al giudice dell'esecuzione di revocare la condanna in caso di dichiarazione d'incostituzionalità- è regola che vale anche nella materia della prevenzione, titolando all'azione per la revocazione, ex art. 28 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.

Del resto, la confisca risulta legittima solo se disposta nell'ambito delle garanzie del processo penale, in ragione del recupero alla giurisdizione in senso stretto del procedimento di prevenzione stesso.

La pericolosità del Piccione era stata desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Zichitella, [OSCURATO:PERSONA] e Culicchia) già ritenuti inattendibili dall'ufficio della Procura della Repubblica nel processo davanti la Corte d'Assise di Trapani.

Anche la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che accusava il Piccione di essere intraneo alla cosca mazarese, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], era ritenuta dichiarazione vuota di contenuto, tanto che la Corte d'assise d'appello palermitana lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.

La misura di prevenzione, dunque, giungeva a ritenere esistente ciò che il processo penale aveva ritenuto inesistente, con la conseguenza che il decreto di prevenzione risultava inficiato da un vizio strutturale, essendo venuto meno il requisito legale che ne aveva determinato l'applicazione in conformità a quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

Nel caso di specie, l'intervenuta assoluzione dai fatti che per la medesima ragione avevano dato corso e fondamento alla misura di prevenzione avrebbe imposto almeno una verifica sulla identità delle contestazioni, verifica che non vi era stata.

Nel rispetto del principio di legalità, si sarebbe dovuto porre l'accento sull'attualità della pericolosità sociale che rappresentava un requisito strutturale della fattispecie personale e un presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a presentare tratti di indubbia aspecificità, e va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente aveva, invero, richiesto la revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata dal Tribunale di Trapani 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza disattesa per "mancanza di elementi di novità" e aveva affermato, attraverso un mutamento di domanda, che si sarebbe dovuta revocare la misura di prevenzione, ai sensi dell'art 4 prot. 7 Cedu, richiamando il principio di diritto di non essere giudicato due volte per lo stesso fatto e quello cui all'art. 7 Cedu (nulla poena sine lege) essendo venuta meno la base legale di applicazione della misura, per effetto della sua assoluzione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa.

Il ricorso, si è visto, si concentra, poi, sul fondamento della misura di prevenzione, annotando che l'assoluzione, in un parallelo giudizio di merito, farebbe stato anche nel giudizio di prevenzione.

Si deve, contrariamente, ribadire che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.

Questa Corte ha, poi, ribadito che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l'irrevocabilità della pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale (Sez. 6, 29551 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279845).Né inducono a soluzioni diverse la sentenza della Corte costituzionale nr. 24 del 2019 e la decisione [OSCURATO:PERSONA] v.

Italia [OSCURATO:DATA_NASCITA]) (come tra l'altro già affermato da: Sez. 1, del 22/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278812), emergendo un'ipotesi di pericolosità mafiosa, al cui contrasto era diretta la misura di prevenzione.

In questa logica la Corte d'appello ha, dunque, ritenuto corretta la conclusione del primo giudice che mancasse un elemento di novità avente i crismi della decisività e che potesse indurre alla rivalutazione della stessa condizione di pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione della confisca.

La Corte d'appello ha, ancora, escluso che l'istanza contenesse indicazioni specifiche e decisive "nuove", rispetto a quelle già vagliate nel procedimento originario di applicazione della misura patrimoniale e nei due successivi giudizi attivati in funzione della sua revoca, ex art. 7, comma 2,

I. 1423/1956, sia pur all'indomani della intervenuta assoluzione di Piccione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa.

Aspecifici risultano i rilievi sviluppati dal ricorrente, a fronte della correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello che ha ritenuto che l'assoluzione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa si era in sostanza basata su una valutazione di inattendibilità dei collaboratori di giustizia, Zicchitella e Patti, a fronte di un quadro narrativo più ampio e fondato sulle dichiarazioni di altri dichiaranti.

La Corte territoriale ha, poi, richiamato le dichiarazioni del datore di lavoro del ricorrente che legavano quest'ultimo alla famiglia mafiosa di Marsala, e ne offrivano il ruolo di imprenditore colluso, che era nella condizione di svolgere i suoi affari commerciali, avvalendosi dei rapporti con il clan, con la conseguenza che la liceità dell'attività svolta risultava tale solo in apparenza, caratterizzandosi nella sostanza per un crisma di illegittimità, in quanto prodotto ed espressione di mafiosità.

Il ricorso non si confronta con questi aspetti e concentrandosi sull'assoluzione dal delitto di cui all'art 416-bis cod. pen. non verifica il ragionamento che i giudici di merito risultano aver posto in essere nel provvedimento originario di applicazione della misura del 1994 e nei successivi giudizi finalizzati ad ottenere la revoca della confisca.

Non ricorre, dunque, nessuna violazione di legge o altro vizio che legittima l'annullamento del provvedimento impugnato e l'impugnazione finisce per proporre argomenti aspecifici a fronte della correttezza di quanto indicato dalla Corte d'appello.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca ex tunc del decreto emesso dal medesimo Tribunale, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata disposta la sorveglianza speciale di P.S. e la confisca dei beni, perché indiziato, l'istante, di appartenere a cosa nostra. Il Tribunale si era già in precedenza pronunciato sulla richiesta di revoca con decreto in data 16/5/2014, confermato dalla Corte d'appello di Palermo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva la Corte d'appello che i rilievi mossi avverso la decisione impugnata poggiassero su assunti interpretativi non corretti. La Corte di cassazione anche aveva escluso, pronunciando in una fattispecie di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione, in ipotesi di assoluzione dalla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'invalidità genetica del provvedimento. Vertendosi in una fattispecie di pericolosità qualificata, per appartenenza ad organizzazione mafiosa, non era considerato pertinente il richiamo ai principi formulati dalle sentenze della Corte Edu de Tommaso contro Italia del 23/2/2017 e della Corte costituzionale nr. 24 del 2019. Né sarebbe stato conferente il richiamo a S.U. Gattuso e S.U. Spinelli, risultando il mutamento di giurisprudenza rilevante in funzione dei giudizi primari in corso e non per quelli oramai coperti dal giudicato. Del resto, si è osservato che la pericolosità di tipo mafioso non risultava coinvolta nel giudizio di costituzionalità del 2019 ed era rimasta indenne, nello scrutinio operato dalla giurisdizione europea da censure di genericità o da deficit strutturali nella descrizione della previsione legale. Secondo la Corte d'appello era, dunque, corretto l'esame compiuto dai giudici di primo grado che si erano soffermati sull'istanza di revoca nella sola ottica della normativa interna, ritenendo che l'istanza stessa non contenesse elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati. Quanto all'elemento di novità si era esclusa la fondatezza del rilievo difensivo, secondo cui avrebbe fatto difetto un quadro materiale idoneo a fondare, in via indiziaria, l'applicazione della misura di prevenzione. Posta, poi, la differenza tra i concetti di partecipazione associativa, rilevante ex art. 416-bis cod. pen. e quello di "appartenenza" utile per la fattispecie legale della misura di prevenzione si era escluso che la misura praeter delictum fosse stata applicata valorizzando i soli collaboratori che la Corte d'assise d'appello, nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto inattendibili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2 (5e( Al contrario, ha evidenziato la decisione impugnata come la condizione di pericolosità fosse fondata su diverse fonti dichiarative e come esse dichiarazioni delineassero un quadro di collusione del proposto con la famiglia mafiosa di Marsala, elemento già idoneo a sorreggere, in fatto, la sua intermediazione commerciale, con alterazione della concorrenza e inquinamento mafioso delle attività. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 1423/56, nonché in relazione all'art. 7 Convenzione EDU. Deduce che il provvedimento impugnato ha omesso di verificare la conformità del decreto originario all'art. 2-ter 1423/1956. Era, invero, venuta meno la "base legale" della misura di prevenzione assunta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, nr. 24/2019 e della evoluzione giurisprudenziale, la misura di prevenzione risultava in contrasto con la sua fonte normativa. La Corte territoriale aveva, indebitamente, sottratto alla sua cognizione la verifica della conformità del decreto applicativo all'art. 24 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 che ha sostituito l'art. 2-ter I. 575/1965, affermando l'inammissibilità della domanda per inesistenza della prova nuova. In altri termini la Corte aveva affermato che la prevenzione, fondata sulla pericolosità qualificata, fosse estranea al principio di legalità. Al contrario, i concetti di afflizione e di prevedibilità appartenevano anche alla materia della prevenzione fondata sulla pericolosità qualificata e il principio di cui all'art.673 cod. proc. pen. -che impone al giudice dell'esecuzione di revocare la condanna in caso di dichiarazione d'incostituzionalità- è regola che vale anche nella materia della prevenzione, titolando all'azione per la revocazione, ex art. 28 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Del resto, la confisca risulta legittima solo se disposta nell'ambito delle garanzie del processo penale, in ragione del recupero alla giurisdizione in senso stretto del procedimento di prevenzione stesso. La pericolosità del Piccione era stata desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Zichitella, [OSCURATO:PERSONA] e Culicchia) già ritenuti inattendibili dall'ufficio della Procura della Repubblica nel processo davanti la Corte d'Assise di Trapani. Anche la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che accusava il Piccione di essere intraneo alla cosca mazarese, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], era ritenuta dichiarazione vuota di contenuto, tanto che la Corte d'assise d'appello palermitana lo aveva assolto per non aver commesso il fatto. La misura di prevenzione, dunque, giungeva a ritenere esistente ciò che il processo penale aveva ritenuto inesistente, con la conseguenza che il decreto di prevenzione risultava inficiato da un vizio strutturale, essendo venuto meno il requisito legale che ne aveva determinato l'applicazione in conformità a quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. Nel caso di specie, l'intervenuta assoluzione dai fatti che per la medesima ragione avevano dato corso e fondamento alla misura di prevenzione avrebbe imposto almeno una verifica sulla identità delle contestazioni, verifica che non vi era stata. Nel rispetto del principio di legalità, si sarebbe dovuto porre l'accento sull'attualità della pericolosità sociale che rappresentava un requisito strutturale della fattispecie personale e un presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a presentare tratti di indubbia aspecificità, e va dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva, invero, richiesto la revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata dal Tribunale di Trapani 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza disattesa per "mancanza di elementi di novità" e aveva affermato, attraverso un mutamento di domanda, che si sarebbe dovuta revocare la misura di prevenzione, ai sensi dell'art 4 prot. 7 Cedu, richiamando il principio di diritto di non essere giudicato due volte per lo stesso fatto e quello cui all'art. 7 Cedu (nulla poena sine lege) essendo venuta meno la base legale di applicazione della misura, per effetto della sua assoluzione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa. Il ricorso, si è visto, si concentra, poi, sul fondamento della misura di prevenzione, annotando che l'assoluzione, in un parallelo giudizio di merito, farebbe stato anche nel giudizio di prevenzione. Si deve, contrariamente, ribadire che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. Questa Corte ha, poi, ribadito che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l'irrevocabilità della pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale (Sez. 6, 29551 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279845).Né inducono a soluzioni diverse la sentenza della Corte costituzionale nr. 24 del 2019 e la decisione [OSCURATO:PERSONA] v. Italia [OSCURATO:DATA_NASCITA]) (come tra l'altro già affermato da: Sez. 1, del 22/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278812), emergendo un'ipotesi di pericolosità mafiosa, al cui contrasto era diretta la misura di prevenzione. In questa logica la Corte d'appello ha, dunque, ritenuto corretta la conclusione del primo giudice che mancasse un elemento di novità avente i crismi della decisività e che potesse indurre alla rivalutazione della stessa condizione di pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione della confisca. La Corte d'appello ha, ancora, escluso che l'istanza contenesse indicazioni specifiche e decisive "nuove", rispetto a quelle già vagliate nel procedimento originario di applicazione della misura patrimoniale e nei due successivi giudizi attivati in funzione della sua revoca, ex art. 7, comma 2, I. 1423/1956, sia pur all'indomani della intervenuta assoluzione di Piccione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa. Aspecifici risultano i rilievi sviluppati dal ricorrente, a fronte della correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello che ha ritenuto che l'assoluzione dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa si era in sostanza basata su una valutazione di inattendibilità dei collaboratori di giustizia, Zicchitella e Patti, a fronte di un quadro narrativo più ampio e fondato sulle dichiarazioni di altri dichiaranti. La Corte territoriale ha, poi, richiamato le dichiarazioni del datore di lavoro del ricorrente che legavano quest'ultimo alla famiglia mafiosa di Marsala, e ne offrivano il ruolo di imprenditore colluso, che era nella condizione di svolgere i suoi affari commerciali, avvalendosi dei rapporti con il clan, con la conseguenza che la liceità dell'attività svolta risultava tale solo in apparenza, caratterizzandosi nella sostanza per un crisma di illegittimità, in quanto prodotto ed espressione di mafiosità. Il ricorso non si confronta con questi aspetti e concentrandosi sull'assoluzione dal delitto di cui all'art 416-bis cod. pen. non verifica il ragionamento che i giudici di merito risultano aver posto in essere nel provvedimento originario di applicazione della misura del 1994 e nei successivi giudizi finalizzati ad ottenere la revoca della confisca. Non ricorre, dunque, nessuna violazione di legge o altro vizio che legittima l'annullamento del provvedimento impugnato e l'impugnazione finisce per proporre argomenti aspecifici a fronte della correttezza di quanto indicato dalla Corte d'appello. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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