CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Attolino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cardone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ventrella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist. diTarantoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenzadel 15 luglio 2025, n. 331/2025 R.S., ha parzialmente riformato la pronunciaemessa il 3 ottobre 2024 dal GIP presso il Tribunale di Taranto, che, all’esito digiudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’EliaMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di unaserie di delitti in materia di sostanze stupefacenti, commessi in Taranto nel corsodel 2021, tutti riconducibili agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.In sede di gravame, gli odierni ricorrenti hanno rinunciato ai motivi diimpugnazione concernenti l’accertamento della responsabilità, aderendo alconcordato previsto dall’art. 599 bis cod. proc. pen.La Corte di appello, accogliendo le proposte concordate con il Procuratoregenerale, ha rideterminato le pene nei seguenti termini.[OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la recidiva reiterata specificainfraquinquennale, sul rilievo che i fatti del 2021 erano anteriori alla primacondanna definitiva, risalente al 15 aprile 2022. La pena è stata rideterminata inanni 6, mesi 5 di reclusione ed euro 33.333,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] è stata parimenti esclusa la recidiva infraquinquennalespecifica, in considerazione della modesta gravità del precedente e della distanzatemporale di circa quattro anni. La pena è stata rideterminata in anni 6, mesi 2,giorni 20 di reclusione ed euro 30.667,00 d multa.Il fatto contestato a D’[OSCURATO:PERSONA] al capo G) è stato riqualificato nell’ipotesidi cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, in ragione della modesta quantitàdi cocaina e della natura episodica della condotta, con conseguenterideterminazione della pena in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa.[OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la sostituzione della pena detentiva di anni2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con il lavoro di pubblica utilità, da svolgersi per1.620 ore complessive presso la "[OSCURATO:PERSONA]" di Taranto.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello ha rideterminato la penain anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 22.667,00 di multa, confermando nel restola sentenza appellata, ivi comprese le pene accessorie dell’interdizione legale,dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, del divieto di espatrio e del ritiro dellapatente di guida per un anno.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata rideterminata in anni 1, mesi6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.666,00 di multa, è stata confermata lasospensione condizionale della pena e sono state confermate tutte le restantistatuizioni della sentenza appellata ivi comprese le pene accessorie del divieto diespatrio e del ritiro della patente di guida per un anno.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazioneGuarino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’EliaMichele e [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso a un’unica censura ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo manifesta illogicitàdella motivazione rilevabile dal testo del provvedimento. Nonostante le parti sianoaddivenute al concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appelloavrebbe dovuto offrire una motivazione più analitica sugli elementi a carico,laddove si è limitata a ratificare l’accordo senza un effettivo vaglio critico delleprove, con motivazione diffusamente affetta da illogicità.4. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. Laricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito contrasta, a suo avviso, con lagiurisprudenza consolidata della Suprema Corte, difetta la giustificazione delladecisione sui singoli capi e punti, il computo della pena non è indicato conchiarezza sufficiente a consentire il necessario controllo di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] svolge due distinte censure.5.1. Con la prima, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla mancata disapplicazione della recidiva.La pena sarebbe eccessivamente rigida in ragione del mantenimento dellacircostanza aggravante ad effetto speciale, fondata su precedenti risalenti neltempo e priva del requisito della prossimità temporale, dal quale si desume laconsolidata insensibilità al precetto.Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 e lagiurisprudenza della Sezione terza di questa Corte – secondo cui il riconoscimentodella recidiva non può essere effetto automatico della sua contestazione marichiede una verifica concreta della maggiore pericolosità sociale (Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016; Sez. 3, n. 16047 del 2019) – il ricorrente assume che lamotivazione sul punto sarebbe del tutto assente.5.2 Con la seconda censura lamenta l’illegittimità delle pene accessorie– interdizione perpetua dai pubblici uffici, divieto di espatrio e ritiro della patentedi guida – a fronte della sostanziale riduzione del trattamento sanzionatorioprincipale, rilevando che le pene accessorie previste dall’art. 85 d.P.R. n. 309/90,avendo natura facoltativa, richiedono una specifica motivazione, la cui assenzaimpone l’annullamento parziale della sentenza (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019,dep. 2020, Rv. 278537; Sez. 1, n. 18149/2014).6. [OSCURATO:PERSONA] articola due censure speculari a quelle di [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con la prima, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la mancata disapplicazione della recidiva, i cui precedentidifettano della necessaria prossimità temporale, senza che la sentenza impugnataabbia svolto alcuna valutazione criminologica in ordine al nesso tra la pregressacondotta delittuosa e quella sub iudice, come invece imposto dalla giurisprudenzadi legittimità (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016; Sez. 3, n. 16047 del 2019).6.2. Con la seconda censura lamenta l’assenza di motivazione specifica sullepene accessorie ex art. 85 d.P.R. n. 309/90: il ritiro della patente di guida, avendonatura discrezionale, impone al giudice di argomentare in ordine alla personalitàdell’imputato, al fatto addebitatogli e al nesso strumentale tra la misura e i delitticommessi; la sentenza impugnata, pronunciata su concordato, ha disposto il ritirodella patente nel solo dispositivo, omettendo qualsiasi motivazione, necessaria,invece, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43308/2009; Sez. 3, n.10081/2019, Rv. 278537).7. D’[OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen. e mancanza dimotivazione.La sentenza impugnata non spiega in forza di quali parametri siano statenegate le circostanze attenuanti generiche, pur a fronte del ridimensionamentodel quadro probatorio che ha determinato la riqualificazione del capo G) ai sensidel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90; i precedenti penali del ricorrente – tuttiper reati contro il patrimonio, risalenti a oltre dieci anni – difettano della specificitànecessaria a fondare la recidiva reiterata, il cui riconoscimento non può essereeffetto automatico della contestazione, richiedendosi invece la verifica in concretodella maggiore pericolosità sociale, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010,Rv. 247838).8. [OSCURATO:PERSONA] articola tre distinti motivi.8.1. Con il primo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.,denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte diappello non abbia adempiuto all’obbligo di verificare l’eventuale ricorrenza di causedi non punibilità prima di pronunciarsi sul concordato: il capo CCC) – cessione dihashish non perfezionata per scelta di non acquistare – configurerebbe al più untentativo non andato a buon fine; il capo TT) era stato degradato al comma 5 peril coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma mantenuto al comma 1 per il ricorrente, condisomogeneità nella qualificazione giuridica del medesimo fatto.8.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., e in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., denunciamotivazione meramente apparente sulla determinazione della pena e sul diniegodelle circostanze attenuanti generiche, espressamente richieste come motivo digravame e rimaste senza risposta, in contrasto con quanto accaduto per icoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali le attenuanti sono stateinvece riconosciute con espressa motivazione.8.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., censural’erronea applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa, dispostosenza alcuna motivazione individualizzata e in modo asimmetrico rispetto alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale la recidiva è stata invece espunta: lapresenza dell’aggravante ha precluso al ricorrente l’accesso a benefici ulteriori, tracui la sospensione condizionale, determinando una pena che il ricorrente definisceillegale, affetta, dunque, da un vizio sempre deducibile in sede di legittimità.9. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.Va premesso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca vizirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, alconsenso del Procuratore generale, al contenuto della pronuncia difforme daquanto concordato, ovvero all’omessa declaratoria di estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza di appello.Sono inammissibili, di converso, le doglianze che riguardano motivi rinunciati,la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ivizi nella determinazione della pena che non si siano tradotti nell ’illegalità dellasanzione inflitta, intendendosi per tale la pena non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022,dep. 08/05/2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv.283689 – 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 877del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01).2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta – sotto la veste della manifestaillogicità della motivazione – l’assenza di un autonomo vaglio critico della Corte diappello sugli elementi a carico. La doglianza investe, nella sostanza, la motivazionesull’accertamento di responsabilità, materia che l’imputato ha espressamenterinunciato a far valere con l’accesso al concordato. Il motivo è dunqueinammissibile, non integrando alcuno dei casi in cui la legge consentel’impugnazione della sentenza concordata.3. Identica sorte spetta al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizi dimotivazione nella ricostruzione dei fatti e oscurità nel computo della pena.Entrambi i profili attengono al merito e alla dosimetria sanzionatoria: la penairrogata – anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione – si colloca ben entro ilimiti edittali previsti dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sicchénon è ravvisabile alcuna illegalità della sanzione. In assenza di tale requisito, ilricorso non supera il filtro di ammissibilità.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, da un lato, il mantenimentodella recidiva nel calcolo della pena e, dall’altro, l’applicazione senza motivazionedelle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guidapreviste dall’art. 85 d.P.R. n. 309/90.[OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è statagià esclusa dalla Corte di appello nel concordato, sicché il motivo si rivela privo dioggetto; in ogni caso, la doglianza – non traducendosi in illegalità della pena –sarebbe inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], invece, la recidiva è rimasta nel calcolo e il ricorrente necontesta il riconoscimento senza motivazione individualizzata, ma la doglianza– non traducendosi in illegalità della pena – non supera il filtro di ammissibilità(Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788 – 01).Inammissibili risultano le censure concernenti le sanzioni accessorie.È vero che «In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro dellapatente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 del d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loroirrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da partedel giudice» (Sez. 1, n. 10081 del 21/11/2019, Rv. 278537 - 03).Tuttavia, la sentenza oggetto del ricorso precisa che per [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5) viè stata “espressa rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione del primo, conriferimento all’esclusione della recidiva e all’aumento per la continuazione”; perNuccio (pag. 10), “espressa rinuncia a tutti motivi di appello, ad eccezione di quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio” oggetto di accordo.Pertanto, anche il motivo relativo alla mancanza di motivazione della sentenzadi primo grado relativamente alle indicate pene accessorie (motivo all’evidenzaestraneo rispetto al “trattamento sanzionatorio” oggetto di accordo) è compresonell’ambito della rinuncia, di tal che il ricorso per Cassazione su detto profilo èmanifestamente infondato, non ravvisandosi profili di illegalità.Rimane altresì fermo il profilo dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici perCardone [OSCURATO:PERSONA], poiché la pena principale – anni sei, mesi cinque e giorni venti –supera la soglia di anni cinque, richiesta dall’art. 29 cod. pen. per l’applicazione diquella sanzione accessoria, con conseguente sua piena legalità.5. I motivi di D’[OSCURATO:PERSONA] attengono alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, all’erronea applicazione della recidiva reiteratae – sotto il profilo dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – allaviolazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Posto che la riqualificazione del capoG) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è stata già recepita e valorizzatanel concordato, la residua doglianza si traduce in una critica alla dosimetria dellapena, senza che si configuri alcuna pena illegale. Nell’alveo del concordato, ciò èinammissibile.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.6.1. La prima censura – omessa verifica delle cause di non punibilità exart. 129 cod. proc. pen. prima di pronunciarsi sul concordato – è inammissibile.Si rammenta che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deducamotivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che nonsi siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01).La sola eccezione in cui il giudice è tenuto a intervenire d’ufficio, anche in sededi concordato, riguarda la prescrizione già maturata (Sez. U., n.19415 del27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481 - 01).6.2. La seconda censura – motivazione meramente apparente sulla penaconcordata e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche – è anch’essainammissibile: la pena di anni cinque e mesi sei è legale, il diniego delle attenuantigeneriche non genera illegalità della sanzione, e i vizi di motivazione che non sitraducano in pena illegale sono preclusi nel concordato.6.3. La terza censura – applicazione della recidiva senza motivazioneindividualizzata – è giuridicamente sostenuta nel merito dalla consolidataelaborazione delle Sezioni Unite, che impone al giudice uno specifico onere dimotivazione sia quando applica sia quando esclude la recidiva facoltativa, conl’obbligo di verificare in concreto se la pregressa condotta criminosa manifesti unaperdurante inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovoreato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, dep. 25/07/2023, Rv. 284878; Sez. U.,n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319; Sez. U., n. 35738 del27/05/2010, Rv. 247838). Ciò nondimeno, la questione non supera il filtro diammissibilità nel contesto del concordato: la pena finale di anni cinque e mesi sei,comprensiva dell’aumento per la recidiva, si colloca entro i limiti edittali e noncostituisce pena illegale (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Rv. 273392 – 01). Ilmotivo è pertanto inammissibile.7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento in favore della Cassa delleammende della somma, che si stima equo determinare in euro tremila perciascuno, come indicato in dispositivo (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente