CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] TUFO LUIGInato a VERBICARO il 09/03/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la querela sporta dalla parte civile e la memoria fatta pervenire dal suo difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 13 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto e comunque si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che il secondo motivo di ricorso, sulla base della ricostruzione fattuale accolta dai giudici del merito, risulta manifestamente infondata, in quanto la persona offesa è stata costretta a trattenersi nell'abitazione degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Co