CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 47158/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 -ter, comma 1 -ter, 47 -quinquies Ord. pen. e 16 -nonies, d.l. n. 8 del 1991, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia in espia'zione della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 24/5/2019. 2. Avverso il predetto provVedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 -quinquies Ord. pen. e 16 -nonies, comma 4, dl. n. 8 del 1991, per avere il Tribunale erroneamente incentrato la decisione di rigetto sul solo elemento del mancato ravvedimento, desunto da comportamenti asseritamente sintomatici di un carente processo di ravvedimento, senza considerare l'intera documentazione disponibile. Benché dall'art. 16 -nonies, commi 1 e 4, d.l. n. 8 del 1991, emerga che la detenzione domiciliare può essere disposta, per i collaboratori di giustizia, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, l'ordinanza impugnata avrebbe limitato l'esame al solo requisito del ravvedimento, senza considerare tutti gli altri elementi previsti dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale: a) parzialmente esaminato la relazione di sintesi dell'Istituto di Alessandria, del tutto ignorato sia la relazione di sintesi della Casa di reclusione di Paliano, sia il parere del P.N.A., che, ove adeguatamente considerati, avrebbero condotto a un'opposta valutazione sull'accoglimento della richiesta; b) sovrapposto la propria valutazione a quella del Tribunale di Monza in ordine ai fatti oggetto di imputazione ritenuti non sussistenti; c) ritenuto la falsità della denuncia di lesioni a carico di personale di polizia penitenziaria, nonostante la sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 16-nonies, commi 1 e 4, dl. n. 8 del 1991, il collaboratore può essere ammesso alla detenzione domiciliare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Dunque, i presupposti testé indicati, stante il chiaro tenore della disposizione, devono essere tutti contemporaneamente sussistenti, di tal che è manifestamente infondata la censura difensiva che lamenta la circostanza che l'ordinanza impugnata abbia giustificato il rigetto dell'istanza del beneficio con la mancanza di uno solo di essi, quale il ravvedimento del condannato. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, va premesso che il requisito del «ravvedimento» non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere il definitivo abbandono delle scelte criminali. Nel caso in esame, coerentemente con tale indefettibile presupposto di applicazione del beneficio richiesto, il Tribunale di sorveglianza ha posto in luce come non ricorressero le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, avuto riguardo ai «numerosi» comportamenti di rilevanza disciplinare, di crescente gravità (ivi compresa l'aggressione nei confronti del personale penitenziario), riportati nella relazione di sintesi trasmessa dal carcere di Alessandria, e alle mendaci dichiarazioni rese dal detenuto in merito a un pestaggio, in realtà mai avvenuto, che avrebbe subito ad opera di tre agenti di Polizia penitenziaria, seguite da atti di autolesionismo finalizzati ad accusare falsamente gli operatori e a farsi trasferire in altro carcere. Circostanze, quelle appena riassunte, che hanno indotto il Tribunale a ritenere, niente affatto illogicamente, che il detenuto non avesse ancora concluso il percorso di affrancamento dai suoi trascorsi devianti, per questa via implicitamente reputando non decisive le pur positive emergenze ricavabili dalle relazioni di osservazione penitenziaria. Anche il. secondo motivo deve, dunque, ritenersi inammissibile in quanto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]