CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 1983
Cassazione n. 46594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1979 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1976 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Como, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti soggetti, a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamentano l’abnormità del provvedimento, avendo il giudicante premesso alle valutazioni di ordine propriamente penalistico considerazioni, asseritamente inconferenti, sulla ritenuta sussistenza di profili di responsabilità civile a carico degli indagati. 3. I ricorsi sono inammissibili. Invero, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, all’esito dell’abrogazione, da parte dall’art. 1, comma 32, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103, del comma 6 dell’art. 409 cod. proc. pen. Nel caso di specie, doverosamente e nell’esercizio dei poteri suoi propri, il Giudice distingue, rispetto alla vicenda storica oggetto di indagine e procedendo al controllo sulla richiesta di inazione del pubblico ministero, tra profili meramente civilistici e condotte di rilievo penale, sviluppando le più sintetiche analoghe considerazioni della parte inquirente e ottemperando compiutamente al proprio onere motivazionale (inidoneo, peraltro, a vincolare il giudice civile). Deve essere, quindi, esclusa, in concreto, l’ipotesi dell’abnormità strutturale, trattandosi di provvedimento espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale, o funzionale, poiché l’ordinanza impugnata non dà luogo a indebite stasi o regressioni procedimentali. Qualora l’abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l’eventuale ricorso di legittimità appare affetto dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell'art. 591 cod. proc. pen., in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; in questi casi, a norma del successivo comma 2, il giudice dell’impugnazione dichiara anche di ufficio l’inammissibilità con ordinanza. Tale disciplina dell’inammissibilità risulta, poi, richiamata espressamente dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. in tema di giudizio di cassazione (Sez. 2, Ord. n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura. Alla declaratoria di inammissibilità, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm