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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2015

Cassazione n. 24623/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11801-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso P(' l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO 1632 SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro TADA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 38/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 3164/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.11801/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lodi, disposta consulenza tecnico contabile, ha accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la società "TADA s.r.l." operante nel campo del telemarketing, e le addette al call center formalmente impiegate con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; analogamente ha dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro in essere con gli addetti all'istallazione e alla manutenzione di macchine per la somministrazione del caffè; ha, pertanto, respinto l'opposizione della società alla cartella esattoriale, emessa dall'ente della riscossione per conto dell'INPS per la somma di euro 1.285.528,39, a titolo di contributi omessi e sanzioni contenute nel verbale ispettivo congiunto INPS - INAIL del 23.02.2004; ha, quindi, condannato la società "TADA s.r.l." al versamento dei contributi in favore di soli 59 lavoratori, ritenendo che sui complessivi 226 nominativi contenuti negli elenchi prodotti in giudizio dall'INPS, soltanto nei confronti dei 59 lavoratori elencati nominalmente nel dispositivo risultava raggiunta la prova della subordinazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi; la società "TADA s.r.l." ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per essere la motivazione delle ragioni della decisione meramente apparente"; ritiene che il numero e l'individuazione dei nominativi dei lavoratori rispetto ai quali è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPS è meramente apparente, in quanto, l'elenco nominativo contenuto in dispositivo contiene un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiamato nell'elaborato peritale, a cui la sentenza dichiara di riportarsi; pertanto, ne discenderebbe la nullità della sentenza dato che la motivazione, sebbene graficamente esistente, è inidonea a consentire l'individuazione del comando concreto contenuto nel provvedimento; col secondo motivo, formulato, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 e 156 cod. proc. civ."; lamenta l'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, atteso che mentre la motivazione richiama n. 59 lavoratori, l'elenco contenuto nel dispositivo si ferma a n. 55 nominativi.

Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la società "TADA s.r.l." deduce "Violazione degli artt. 112 e 329 cod.proc.civ."; la Corte d'appello avrebbe pronunciato ultra petita, menzionando in dispositivo il nominativo di una collaboratrice coordinata e continuativa sulla cui natura autonoma del rapporto di lavoro si era formato il giudicato interno; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 132 comma 2, n.4 cod.proc.civ." per avere la sentenza menzionato 59 nominativi sulla base di una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica non solo nel merito dei soggetti individuati, ma anche per avere incluso tra questi nominativi quelli di alcune telefoniste che avevano reso dichiarazioni in primo grado, escludendone 19 che avevano testimoniato circa lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 2697 cod. civ." per avere la Corte territoriale gravato la società dell'onere di provare la natura dei rapporti di lavoro in luogo dell'INPS che vi sarebbe tenuto, essendo il soggetto che pretende il credito contributivo; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", consistente nell'aver utilizzato testimonianze rese mediante utilizzo di formule meramente generiche e valutative circa la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Esame del ricorso principale: i due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, meritano accoglimento;la Corte d'appello in motivazione, preso atto della difficoltà di individuare l'esatto numero e i singoli nominativi dei lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo dell'INPS, ha disposto una consulenza contabile "ad ampio spettro", rivolta ad individuare: a) l'esatto numero dei lavoratori per i quali l'INPS chiedeva il versamento dei contributi; b) se i nominativi contenuti nel verbale ispettivo fossero identici a quelli contenuti negli elenchi prodotti dall'INPS su disposizione del primo giudice; c) l'elenco dei nominativi dei lavoratori sentiti durante l'ispezione e di quelli che avevano reso dichiarazioni in sede istruttoria; d) le modalità di calcolo con cui erano stati determinati i contributi richiesti; la stessa Corte territoriale ha poi formulato i criteri seguiti per l'accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione, dichiarando di ritenere necessario limitarne la verifica rispetto: a) ai soli nominativi indicati nella CTU espletata in grado di appello (risultati di numero molto inferiore rispetto a quelli contenuti negli elenchi prodotti dall'INPS in giudizio), b) ai soli lavoratori escussi in sede testimoniale o che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva; l'attuazione dei predetti criteri ha condotto la Corte d'appello ad individuarne la platea nel numero di 59 lavoratori, per la cui identificazione il provvedimento impugnato rimanda all'elenco nominale contenuto nel dispositivo; orbene, parte ricorrente contesta in proposito, riportando stralci della relazione peritale, che i 59 lavoratori per i quali la Corte d'appello ha ritenuto fondata la pretesa dell'INPS - individuati sommando chi aveva reso dichiarazioni allegate al verbale ispettivo a chi aveva testimoniato in primo grado, sia tra le telefoniste che tra gli addetti all'installazione dei distributori - costituirebbe un numero notevolmente inferiore rispetto ai dipendenti richiamati dal consulente incaricato; la carenza motivazionale è dedotta dal ricorrente in modo specifico, attraverso la trascrizione dell'elaborato peritale, dal quale effettivamente si evince che i lavoratori rispetto ai quali era stato ritenuto provato il vincolo di subordinazione erano in numero superiore ai 59 considerati dalla Corte d'appello; l'istituto ricorrente solleva un vizio di incongruenza della sentenza d'appello nell'applicazione dei criteri espressi in motivazione rispetto al risultato dell'accertamento, vizio ulteriormente avvalorato da un elemento grafico, costituito dallo scarto tra il numero di lavoratori indicato nella parte motiva (n.59) e il totale dei nominativi elencati nel dispositivo (n.55); in altre parole, l'incongruità del comando contenuto in sentenza appare frutto di un'errata ricognizione del contenuto oggettivo della prova (consulenza contabile disposta in grado d'appello) da parte della Corte di merito su un punto decisivo del giudizio, riguardante il numero e l'identità personale dei lavoratori subordinati per i quali è stata ritenuta fondata la pretesa dell'INPS; ciò che mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del provvedimento impugnato non è l'apprezzamento da parte del giudice dell'appello della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che s'intende provare - tale attività essendo riservata alla discrezionalità del giudice del merito -, bensì la constatazione che i criteri esposti in motivazione al fine di corroborare l'accertamento di fatto, vengono contraddetti da una specifica informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, ovvero non fedelmente valutata; secondo quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, perché l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare è riservato dalla legge alla discrezionalità di questi, l'errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, e che investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n.1163 del 2020; Cass. n.10749 del 2015); in virtù dell'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale va ritenuto assorbito; in definitiva, il ricorso principale va accolto, assorbito l'incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si pronunc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11801-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso P(' l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO 1632 SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro TADA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 38/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 3164/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.11801/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lodi, disposta consulenza tecnico contabile, ha accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la società "TADA s.r.l." operante nel campo del telemarketing, e le addette al call center formalmente impiegate con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; analogamente ha dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro in essere con gli addetti all'istallazione e alla manutenzione di macchine per la somministrazione del caffè; ha, pertanto, respinto l'opposizione della società alla cartella esattoriale, emessa dall'ente della riscossione per conto dell'INPS per la somma di euro 1.285.528,39, a titolo di contributi omessi e sanzioni contenute nel verbale ispettivo congiunto INPS - INAIL del 23.02.2004; ha, quindi, condannato la società "TADA s.r.l." al versamento dei contributi in favore di soli 59 lavoratori, ritenendo che sui complessivi 226 nominativi contenuti negli elenchi prodotti in giudizio dall'INPS, soltanto nei confronti dei 59 lavoratori elencati nominalmente nel dispositivo risultava raggiunta la prova della subordinazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi; la società "TADA s.r.l." ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per essere la motivazione delle ragioni della decisione meramente apparente"; ritiene che il numero e l'individuazione dei nominativi dei lavoratori rispetto ai quali è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPS è meramente apparente, in quanto, l'elenco nominativo contenuto in dispositivo contiene un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiamato nell'elaborato peritale, a cui la sentenza dichiara di riportarsi; pertanto, ne discenderebbe la nullità della sentenza dato che la motivazione, sebbene graficamente esistente, è inidonea a consentire l'individuazione del comando concreto contenuto nel provvedimento; col secondo motivo, formulato, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 e 156 cod. proc. civ."; lamenta l'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, atteso che mentre la motivazione richiama n. 59 lavoratori, l'elenco contenuto nel dispositivo si ferma a n. 55 nominativi. Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la società "TADA s.r.l." deduce "Violazione degli artt. 112 e 329 cod.proc.civ."; la Corte d'appello avrebbe pronunciato ultra petita, menzionando in dispositivo il nominativo di una collaboratrice coordinata e continuativa sulla cui natura autonoma del rapporto di lavoro si era formato il giudicato interno; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 132 comma 2, n.4 cod.proc.civ." per avere la sentenza menzionato 59 nominativi sulla base di una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica non solo nel merito dei soggetti individuati, ma anche per avere incluso tra questi nominativi quelli di alcune telefoniste che avevano reso dichiarazioni in primo grado, escludendone 19 che avevano testimoniato circa lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 2697 cod. civ." per avere la Corte territoriale gravato la società dell'onere di provare la natura dei rapporti di lavoro in luogo dell'INPS che vi sarebbe tenuto, essendo il soggetto che pretende il credito contributivo; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", consistente nell'aver utilizzato testimonianze rese mediante utilizzo di formule meramente generiche e valutative circa la qualificazione dei rapporti di lavoro. Esame del ricorso principale: i due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, meritano accoglimento;la Corte d'appello in motivazione, preso atto della difficoltà di individuare l'esatto numero e i singoli nominativi dei lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo dell'INPS, ha disposto una consulenza contabile "ad ampio spettro", rivolta ad individuare: a) l'esatto numero dei lavoratori per i quali l'INPS chiedeva il versamento dei contributi; b) se i nominativi contenuti nel verbale ispettivo fossero identici a quelli contenuti negli elenchi prodotti dall'INPS su disposizione del primo giudice; c) l'elenco dei nominativi dei lavoratori sentiti durante l'ispezione e di quelli che avevano reso dichiarazioni in sede istruttoria; d) le modalità di calcolo con cui erano stati determinati i contributi richiesti; la stessa Corte territoriale ha poi formulato i criteri seguiti per l'accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione, dichiarando di ritenere necessario limitarne la verifica rispetto: a) ai soli nominativi indicati nella CTU espletata in grado di appello (risultati di numero molto inferiore rispetto a quelli contenuti negli elenchi prodotti dall'INPS in giudizio), b) ai soli lavoratori escussi in sede testimoniale o che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva; l'attuazione dei predetti criteri ha condotto la Corte d'appello ad individuarne la platea nel numero di 59 lavoratori, per la cui identificazione il provvedimento impugnato rimanda all'elenco nominale contenuto nel dispositivo; orbene, parte ricorrente contesta in proposito, riportando stralci della relazione peritale, che i 59 lavoratori per i quali la Corte d'appello ha ritenuto fondata la pretesa dell'INPS - individuati sommando chi aveva reso dichiarazioni allegate al verbale ispettivo a chi aveva testimoniato in primo grado, sia tra le telefoniste che tra gli addetti all'installazione dei distributori - costituirebbe un numero notevolmente inferiore rispetto ai dipendenti richiamati dal consulente incaricato; la carenza motivazionale è dedotta dal ricorrente in modo specifico, attraverso la trascrizione dell'elaborato peritale, dal quale effettivamente si evince che i lavoratori rispetto ai quali era stato ritenuto provato il vincolo di subordinazione erano in numero superiore ai 59 considerati dalla Corte d'appello; l'istituto ricorrente solleva un vizio di incongruenza della sentenza d'appello nell'applicazione dei criteri espressi in motivazione rispetto al risultato dell'accertamento, vizio ulteriormente avvalorato da un elemento grafico, costituito dallo scarto tra il numero di lavoratori indicato nella parte motiva (n.59) e il totale dei nominativi elencati nel dispositivo (n.55); in altre parole, l'incongruità del comando contenuto in sentenza appare frutto di un'errata ricognizione del contenuto oggettivo della prova (consulenza contabile disposta in grado d'appello) da parte della Corte di merito su un punto decisivo del giudizio, riguardante il numero e l'identità personale dei lavoratori subordinati per i quali è stata ritenuta fondata la pretesa dell'INPS; ciò che mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del provvedimento impugnato non è l'apprezzamento da parte del giudice dell'appello della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che s'intende provare - tale attività essendo riservata alla discrezionalità del giudice del merito -, bensì la constatazione che i criteri esposti in motivazione al fine di corroborare l'accertamento di fatto, vengono contraddetti da una specifica informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, ovvero non fedelmente valutata; secondo quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, perché l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare è riservato dalla legge alla discrezionalità di questi, l'errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, e che investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n.1163 del 2020; Cass. n.10749 del 2015); in virtù dell'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale va ritenuto assorbito; in definitiva, il ricorso principale va accolto, assorbito l'incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si pronunc
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