CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20535/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Allegro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, in occasione del fatto, non solo di operatori di Polizia ma anche di altre detenute. Anche il diniego di applicazione della circostanza della provocazione (art. 62, n. 1 cod. pen.) e della pena sostitutiva è stato adeguatamente motivato evidenziando, quanto alla prima, che le circostanze di fatto allegate — lo stato di esasperazione dell'imputata per effetto del sovraffollamento nell'istituto di apparenza- non integrava le condizioni idonee ad integrare lo stato di reazione in stato d'ira ad un fatto ingiusto altrui (peraltro insussistente) e, che i reiterati precedenti dell'imputata (anche relativi a fatti analoghi) risultavano, ostativi alla formulazione del giudizio di idoneità della pena sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 L