Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34936/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso n. 22062/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle rispettive qualità di eredi per causa di morte di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 21, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italia (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. che, come tale, ha assunto diritti e obblighi della società incorporata e prosegue in tutti i suoi rapporti, ex art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 791/2017 della Corte di appello di Milano pubblicata il 23 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Dal 24 gennaio 2007 al 20 giugno 2007 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono con la [OSCURATO:SOCIETA]. due contratti di gestione di portafogli e un contratto quadro di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione e collocamento di strumenti finanziari.

2. In parziale accoglimento delle domande proposte contro la [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo l'inizio del processo), il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 19 maggio 2014: risolse, per inadempimento della banca, i sopra indicati contratti; condannò la banca a restituire a tali persone complessivi €. 218.283. 2.1 In particolare, la sentenza accertò che l'inadempimento della banca si sostanziò: a) nella violazione del divieto, di fonte legale (regolamento CO.N.SO.B. n. 11522/1998), di compimento di operazioni inadeguate (perché caratterizzate da rischio "medio-elevato") al profilo di rischio ("medio") di tali clienti; b) nella violazione dell'obbligo, del pari di fonte legale, di aggiornare il profilo di rischio degli stessi clienti alle disposizioni sul punto recate dal regolamento della CO.N.SOB. n. 16190/2007.

3. Adita dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2017, in riforma della sentenza appellata, rigettò le domande di risoluzione per inadempimento dei contratti e di restituzione di detta somma di danaro. 3.1 La motivazione di tale sentenza è nel senso che: quanto alle linee di gestione, rispettivamente denominate "Bilanciata EMU Plus" e "[OSCURATO:PERSONA]" scelte mediante i due contratti di gestione, caratterizzate da rischio "medio-elevato", i clienti vennero informati, al momento della scelta, da loro fatta per iscritto, del grado di rischio di ciascuna di tali operazioni, non coincidente con quello ("medio") caratterizzante il loro profilo (acquisito mediante risposta scritta al questionario denominato "[OSCURATO:PERSONA]"), per le ragioni specificamente illustrate nelle pagg. 10-15 della sentenza; non sussiste quindi, contrariamente a quanto dal Tribunale affermato, la violazione dell'art. 29, commi 2 e 3, del regolamento intermediari della CO.N.SOB. n. 11522/1998 (dalla sentenza denominato "regolamento pre-MiFID"); inoltre, per le ragioni specificamente illustrate nelle pagg. 15-18 della sentenza, "la banca ha omesso di adempiere al proprio obbligo contrattuale imposto dalla legge di chiarire il benchmark dei propri contratti di gestione e di comunicare ai clienti la propria classificazione secondo i nuovi criteri introdotti dalla MiFID, obblighi che la legge le imponeva di rispettare entro e non oltre il 30 giugno 2008"; infatti, essa "ha proceduto alla riprofilatura del cliente tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dunque - anche se non in violazione di un termine specifico imposto dalla legge - con ritardo considerevole rispetto all'entrata in vigore della legge di attuazione della MiFID"; tale inadempimento non è però di importanza tale da giustificare la risoluzione dei contratti (art. 1455 cod. civ.); il primo contratto di gestione terminò, in conseguenza del recesso dei clienti, il 13 aprile 2007, mentre il secondo di tali contratti ebbe termine il 9 gennaio 2009, sempre in conseguenza del recesso dei clienti, mentre l'ultima operazione posta in essere in esecuzione del contratto quadro venne eseguita il 19 dicembre 2008; l'inadempimento al secondo contratto si protrasse dunque "per gli ultimi sei mesi di un rapporto contrattuale di circa due anni"; non vi è poi prova "che una riprofilatura dei clienti avrebbe portato ad una diversa valutazione del loro grado di propensione al rischio", in quanto "non pare plausibile che poche informazioni aggiuntive avrebbero causato un radicale cambiamento nella profilatura del cliente"; in particolare la descrizione più dettagliata del benchmark di rischio avrebbe dato ai clienti una informazione "solo leggermente più completa", avendo già la banca in precedenza dato esaustiva, chiara e comprensibile spiegazione "delle caratteristiche della gestione così come dei prodotti finanziari su cui avrebbe operato con il patrimonio dei clienti, senza tacere le possibilità di perdite anche ingenti e rappresentando in modo completo i diversi modi in cui esse si potevano manifestare"; del pari di scarsa importanza è infine "la mancata indicazione della classificazione dei clienti", avendo la banca "già de facto trattato i clienti come «clienti al dettaglio», fornendo loro le informazioni di cui all'art. 29 reg. interm.

Post-MiFID (adempimento non dovuto nei confronti dei clienti professionali)"; in buona sostanza, il ritardo di alcuni mesi nell'aggiornamento ad alcune novità introdotte dall'attuazione della direttiva MiFID "non appare così grave da giustificare la risoluzione dell'intero rapporto"; è certamente vero, in tesi, il possibile darsi di obbligo risarcitorio per la banca "relativamente all'eventuale pregiudizio conseguito ai clienti per investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 30 giugno 2008 e il 9 gennaio 2009", ma la domanda risarcitoria non è stata riproposta dalle parti appellate "e pertanto essa deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.".

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria.

5. La UBS [OSCURATO:PERSONA] SE, Succursale Italia (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. che, come tale, ha assunto diritti e obblighi della società incorporata e prosegue in tutti i suoi rapporti, ex art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.) resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 29 e 35 del "regolamento intermediari finanziari CONSOB pre direttiva MiFID", dell'art. 39 del "regolam. interm. post MiFID", dell'art. 21 del "tuf d.lgs. n. 58/98", dell'art. 28 del "regolamento CONSOB n. 1152/98", degli art. 29-32 e 55 del "regolamento CONSOB n. 16190 /2007", degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., in quanto: la stipulazione dei due contratti sopra menzionati "non coerenti col profilo di rischio dei clienti" e il "mancato adempimento in tale contesto degli obblighi informativi connessi" costituiscono condotte determinanti "una plateale violazione dell'art. 29 del regolamento intermediari finanziari, anche nella sua versione pre MIFID", non potendosi l'adempimento desumersi, come affermato dalla sentenza impugnata, dalla sottoscrizione da parte del cliente di "contratto recante la descrizione del prodotto quando incoerente col profilo di rischio di quest'ultimo", in quanto la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente non vale a ritenere assolti gli obblighi ricadenti sull'intermediario, dovendo invece questi dare al cliente tutte le notizie conoscibili secondo la propria diligenza professionale, indicando in modo puntuale le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, sì da consentire a costui una consapevole scelta di investimento; se essi ricorrenti "avessero ricevuto una adeguata informativa ed effettiva contezza della rischiosità dei contratti stipulati dalla banca in piena autonomia in esecuzione del contratto quadro e soprattutto della non rispondenza del contratto quadro medesimo rispetto al profilo di rischio emerso dal questionario [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbero acconsentito alle operazioni di investimento in discorso e non avrebbero conseguentemente riportato la perdita di oltre il 30% dei propri risparmi"; inoltre, nel qualificare come di scarsa importanza l'inadempimento della banca all'obbligo, di fonte legale, di chiarire ai clienti il benchmark dei propri contratti di gestione e comunicare agli stessi clienti la propria riclassificazione sulla base dei criteri imposti dal nuovo regolamento del 2007, costituisce violazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento; ai fini della valutazione della importanza degli inadempimenti in funzione di pronuncia di risoluzione di contratto, questi "non vanno considerati atomisticannente ma tutti insieme, nel loro complesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte"; inoltre, le violazioni di legge nelle quali è incorsa la banca, "proprio in quanto violazioni di legge e non di pattuizioni di rango contrattuale, non possono che integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, legittimando così la risoluzione".

2. Il motivo, per come dedotto, è infondato. 2.1 Innanzitutto, sembra che i ricorrenti affermino che la sentenza impugnata abbia accertato l'inadempimento della banca all'obbligo specifico di informazione di cui all'art. 29 del regolamento della CO.N.SO.B. applicabile nel caso di specie quanto ai contratti di gestione rispettivamente denominati "Bilanciata EMU Plus" e "[OSCURATO:PERSONA]": ciò però non è, avendo, la sentenza medesima con chiarezza affermato che i ricorrenti vennero avvertiti del rischio specifico delle operazioni derivate dalla sottoscrizione di tali contratti alla luce dei rispettivi contenuti dei documenti descritti nelle pagg. 11-13 della stessa sentenza.

La conseguenza è che, sempre secondo la sentenza, a tale obbligo di fonte legale la banca prestò adempimento, essendo stati i clienti posti in condizione di conoscere i rischi specifici degli investimenti.

La censura dai ricorrenti formulata rispetto a tale parte della sentenza è dunque infondata. 2.2 La sentenza impugnata afferma inoltre che "la banca ha omesso di adempiere al proprio obbligo contrattuale imposto dalla legge di chiarire il benchmark dei propri contratti di gestione e di comunicare ai clienti la propria classificazione secondo i nuovi criteri introdotti dalla MiFID, obblighi che la legge le imponeva di rispettare entro e non oltre il 30 giugno 2008"; infatti, essa "ha proceduto alla riprofilatura del cliente tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dunque - anche se non in violazione di un termine specifico imposto dalla legge - con ritardo considerevole rispetto all'entrata in vigore della legge di attuazione della MiFID".

L'accertato inadempimento è dalla sentenza però considerato di scarsa importanza; tale, dunque, da non comportare la risoluzione per inadempimento (artt. 1453, 1455 cod. civ.) del secondo contratto di gestione dalla stessa considerato, la cui efficacia cessò il 9 gennaio 2009; avendo il primo di tali contratti perso la sua efficacia, per effetto di recesso esercitato dai clienti, il 13 aprile 2007, prima dell'insorgere dell'obbligo di adeguamento della banca sancito dall'art. 19, comma 13, del d.lgs. n. 164 del 2007 per "i contratti in essere al 10 novembre 2007".

La sentenza indica specificamente (pagg. 18 e 19) le ragioni della scarsa importanza dell'inadempimento, protrattosi "per gli ultimi sei mesi di un rapporto contrattuale di circa due anni" in cui l'ultima operazione "risulta essere datata 19 dicembre 2008".

I ricorrenti però sostengono che tale, accertata, violazione della norma imperativa da ultimo sopra citata (per come specificata dalle regole adottate dalla CO.N.SO.B.) e non di clausole contrattuali, da parte della banca non può che "integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, legittimando così la risoluzione".

L'affermazione è in diritto inesatta: la legge speciale in materia di intermediazione in valori mobiliari non contiene alcuna predeterminazione della gravità dell'inadempimento alle obbligazioni da essa imperativamente imposte agli intermediari autorizzati allo svolgimento di tale attività quale presupposto per pronunciare la risoluzione dei contratti da essa disciplinati per inadempimento degli stessi intermediari (art. 1453 cod. civ.).

Trova così applicazione anche per tale tipo di contratti la regola generale contenuta nell'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Nella materia in questione, tale considerazione è da ritenere implicita nella giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti della CO.N.SO.B., può chiedere la risoluzione non solo del c.d.

"contratto-quadro", ma anche dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale nonché distinti e autonomi dal contratto-quadro; indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto-quadro (in questo senso, cfr.: Cass. n. 23717 del 2014; Cass. nn. 8394 e 16820 del 2016; Cass. nn. 12937 e 16861 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018).

3. Il ricorso è in conclusione infondato e tale statuizione comporta la condanna dei ricorrenti al rimborso, col vincolo della solidarietà passiva, delle spese anticipate nel presente giudizio dalla, vittoriosa, banca, nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 22062/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle rispettive qualità di eredi per causa di morte di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 21, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italia (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. che, come tale, ha assunto diritti e obblighi della società incorporata e prosegue in tutti i suoi rapporti, ex art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 791/2017 della Corte di appello di Milano pubblicata il 23 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Dal 24 gennaio 2007 al 20 giugno 2007 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono con la [OSCURATO:SOCIETA]. due contratti di gestione di portafogli e un contratto quadro di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione e collocamento di strumenti finanziari. 2. In parziale accoglimento delle domande proposte contro la [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo l'inizio del processo), il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 19 maggio 2014: risolse, per inadempimento della banca, i sopra indicati contratti; condannò la banca a restituire a tali persone complessivi €. 218.283. 2.1 In particolare, la sentenza accertò che l'inadempimento della banca si sostanziò: a) nella violazione del divieto, di fonte legale (regolamento CO.N.SO.B. n. 11522/1998), di compimento di operazioni inadeguate (perché caratterizzate da rischio "medio-elevato") al profilo di rischio ("medio") di tali clienti; b) nella violazione dell'obbligo, del pari di fonte legale, di aggiornare il profilo di rischio degli stessi clienti alle disposizioni sul punto recate dal regolamento della CO.N.SOB. n. 16190/2007. 3. Adita dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2017, in riforma della sentenza appellata, rigettò le domande di risoluzione per inadempimento dei contratti e di restituzione di detta somma di danaro. 3.1 La motivazione di tale sentenza è nel senso che: quanto alle linee di gestione, rispettivamente denominate "Bilanciata EMU Plus" e "[OSCURATO:PERSONA]" scelte mediante i due contratti di gestione, caratterizzate da rischio "medio-elevato", i clienti vennero informati, al momento della scelta, da loro fatta per iscritto, del grado di rischio di ciascuna di tali operazioni, non coincidente con quello ("medio") caratterizzante il loro profilo (acquisito mediante risposta scritta al questionario denominato "[OSCURATO:PERSONA]"), per le ragioni specificamente illustrate nelle pagg. 10-15 della sentenza; non sussiste quindi, contrariamente a quanto dal Tribunale affermato, la violazione dell'art. 29, commi 2 e 3, del regolamento intermediari della CO.N.SOB. n. 11522/1998 (dalla sentenza denominato "regolamento pre-MiFID"); inoltre, per le ragioni specificamente illustrate nelle pagg. 15-18 della sentenza, "la banca ha omesso di adempiere al proprio obbligo contrattuale imposto dalla legge di chiarire il benchmark dei propri contratti di gestione e di comunicare ai clienti la propria classificazione secondo i nuovi criteri introdotti dalla MiFID, obblighi che la legge le imponeva di rispettare entro e non oltre il 30 giugno 2008"; infatti, essa "ha proceduto alla riprofilatura del cliente tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dunque - anche se non in violazione di un termine specifico imposto dalla legge - con ritardo considerevole rispetto all'entrata in vigore della legge di attuazione della MiFID"; tale inadempimento non è però di importanza tale da giustificare la risoluzione dei contratti (art. 1455 cod. civ.); il primo contratto di gestione terminò, in conseguenza del recesso dei clienti, il 13 aprile 2007, mentre il secondo di tali contratti ebbe termine il 9 gennaio 2009, sempre in conseguenza del recesso dei clienti, mentre l'ultima operazione posta in essere in esecuzione del contratto quadro venne eseguita il 19 dicembre 2008; l'inadempimento al secondo contratto si protrasse dunque "per gli ultimi sei mesi di un rapporto contrattuale di circa due anni"; non vi è poi prova "che una riprofilatura dei clienti avrebbe portato ad una diversa valutazione del loro grado di propensione al rischio", in quanto "non pare plausibile che poche informazioni aggiuntive avrebbero causato un radicale cambiamento nella profilatura del cliente"; in particolare la descrizione più dettagliata del benchmark di rischio avrebbe dato ai clienti una informazione "solo leggermente più completa", avendo già la banca in precedenza dato esaustiva, chiara e comprensibile spiegazione "delle caratteristiche della gestione così come dei prodotti finanziari su cui avrebbe operato con il patrimonio dei clienti, senza tacere le possibilità di perdite anche ingenti e rappresentando in modo completo i diversi modi in cui esse si potevano manifestare"; del pari di scarsa importanza è infine "la mancata indicazione della classificazione dei clienti", avendo la banca "già de facto trattato i clienti come «clienti al dettaglio», fornendo loro le informazioni di cui all'art. 29 reg. interm. Post-MiFID (adempimento non dovuto nei confronti dei clienti professionali)"; in buona sostanza, il ritardo di alcuni mesi nell'aggiornamento ad alcune novità introdotte dall'attuazione della direttiva MiFID "non appare così grave da giustificare la risoluzione dell'intero rapporto"; è certamente vero, in tesi, il possibile darsi di obbligo risarcitorio per la banca "relativamente all'eventuale pregiudizio conseguito ai clienti per investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 30 giugno 2008 e il 9 gennaio 2009", ma la domanda risarcitoria non è stata riproposta dalle parti appellate "e pertanto essa deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.". 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria. 5. La UBS [OSCURATO:PERSONA] SE, Succursale Italia (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. che, come tale, ha assunto diritti e obblighi della società incorporata e prosegue in tutti i suoi rapporti, ex art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.) resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 29 e 35 del "regolamento intermediari finanziari CONSOB pre direttiva MiFID", dell'art. 39 del "regolam. interm. post MiFID", dell'art. 21 del "tuf d.lgs. n. 58/98", dell'art. 28 del "regolamento CONSOB n. 1152/98", degli art. 29-32 e 55 del "regolamento CONSOB n. 16190 /2007", degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., in quanto: la stipulazione dei due contratti sopra menzionati "non coerenti col profilo di rischio dei clienti" e il "mancato adempimento in tale contesto degli obblighi informativi connessi" costituiscono condotte determinanti "una plateale violazione dell'art. 29 del regolamento intermediari finanziari, anche nella sua versione pre MIFID", non potendosi l'adempimento desumersi, come affermato dalla sentenza impugnata, dalla sottoscrizione da parte del cliente di "contratto recante la descrizione del prodotto quando incoerente col profilo di rischio di quest'ultimo", in quanto la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente non vale a ritenere assolti gli obblighi ricadenti sull'intermediario, dovendo invece questi dare al cliente tutte le notizie conoscibili secondo la propria diligenza professionale, indicando in modo puntuale le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, sì da consentire a costui una consapevole scelta di investimento; se essi ricorrenti "avessero ricevuto una adeguata informativa ed effettiva contezza della rischiosità dei contratti stipulati dalla banca in piena autonomia in esecuzione del contratto quadro e soprattutto della non rispondenza del contratto quadro medesimo rispetto al profilo di rischio emerso dal questionario [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbero acconsentito alle operazioni di investimento in discorso e non avrebbero conseguentemente riportato la perdita di oltre il 30% dei propri risparmi"; inoltre, nel qualificare come di scarsa importanza l'inadempimento della banca all'obbligo, di fonte legale, di chiarire ai clienti il benchmark dei propri contratti di gestione e comunicare agli stessi clienti la propria riclassificazione sulla base dei criteri imposti dal nuovo regolamento del 2007, costituisce violazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento; ai fini della valutazione della importanza degli inadempimenti in funzione di pronuncia di risoluzione di contratto, questi "non vanno considerati atomisticannente ma tutti insieme, nel loro complesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte"; inoltre, le violazioni di legge nelle quali è incorsa la banca, "proprio in quanto violazioni di legge e non di pattuizioni di rango contrattuale, non possono che integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, legittimando così la risoluzione". 2. Il motivo, per come dedotto, è infondato. 2.1 Innanzitutto, sembra che i ricorrenti affermino che la sentenza impugnata abbia accertato l'inadempimento della banca all'obbligo specifico di informazione di cui all'art. 29 del regolamento della CO.N.SO.B. applicabile nel caso di specie quanto ai contratti di gestione rispettivamente denominati "Bilanciata EMU Plus" e "[OSCURATO:PERSONA]": ciò però non è, avendo, la sentenza medesima con chiarezza affermato che i ricorrenti vennero avvertiti del rischio specifico delle operazioni derivate dalla sottoscrizione di tali contratti alla luce dei rispettivi contenuti dei documenti descritti nelle pagg. 11-13 della stessa sentenza. La conseguenza è che, sempre secondo la sentenza, a tale obbligo di fonte legale la banca prestò adempimento, essendo stati i clienti posti in condizione di conoscere i rischi specifici degli investimenti. La censura dai ricorrenti formulata rispetto a tale parte della sentenza è dunque infondata. 2.2 La sentenza impugnata afferma inoltre che "la banca ha omesso di adempiere al proprio obbligo contrattuale imposto dalla legge di chiarire il benchmark dei propri contratti di gestione e di comunicare ai clienti la propria classificazione secondo i nuovi criteri introdotti dalla MiFID, obblighi che la legge le imponeva di rispettare entro e non oltre il 30 giugno 2008"; infatti, essa "ha proceduto alla riprofilatura del cliente tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dunque - anche se non in violazione di un termine specifico imposto dalla legge - con ritardo considerevole rispetto all'entrata in vigore della legge di attuazione della MiFID". L'accertato inadempimento è dalla sentenza però considerato di scarsa importanza; tale, dunque, da non comportare la risoluzione per inadempimento (artt. 1453, 1455 cod. civ.) del secondo contratto di gestione dalla stessa considerato, la cui efficacia cessò il 9 gennaio 2009; avendo il primo di tali contratti perso la sua efficacia, per effetto di recesso esercitato dai clienti, il 13 aprile 2007, prima dell'insorgere dell'obbligo di adeguamento della banca sancito dall'art. 19, comma 13, del d.lgs. n. 164 del 2007 per "i contratti in essere al 10 novembre 2007". La sentenza indica specificamente (pagg. 18 e 19) le ragioni della scarsa importanza dell'inadempimento, protrattosi "per gli ultimi sei mesi di un rapporto contrattuale di circa due anni" in cui l'ultima operazione "risulta essere datata 19 dicembre 2008". I ricorrenti però sostengono che tale, accertata, violazione della norma imperativa da ultimo sopra citata (per come specificata dalle regole adottate dalla CO.N.SO.B.) e non di clausole contrattuali, da parte della banca non può che "integrare il requisito della gravità dell'inadempimento, legittimando così la risoluzione". L'affermazione è in diritto inesatta: la legge speciale in materia di intermediazione in valori mobiliari non contiene alcuna predeterminazione della gravità dell'inadempimento alle obbligazioni da essa imperativamente imposte agli intermediari autorizzati allo svolgimento di tale attività quale presupposto per pronunciare la risoluzione dei contratti da essa disciplinati per inadempimento degli stessi intermediari (art. 1453 cod. civ.). Trova così applicazione anche per tale tipo di contratti la regola generale contenuta nell'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Nella materia in questione, tale considerazione è da ritenere implicita nella giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti della CO.N.SO.B., può chiedere la risoluzione non solo del c.d. "contratto-quadro", ma anche dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale nonché distinti e autonomi dal contratto-quadro; indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto-quadro (in questo senso, cfr.: Cass. n. 23717 del 2014; Cass. nn. 8394 e 16820 del 2016; Cass. nn. 12937 e 16861 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018). 3. Il ricorso è in conclusione infondato e tale statuizione comporta la condanna dei ricorrenti al rimborso, col vincolo della solidarietà passiva, delle spese anticipate nel presente giudizio dalla, vittoriosa, banca, nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 34936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris