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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 1996

Cassazione n. 40365/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/03/1996 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 6 giugno 2024 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. - a tenore del quale il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione - per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. - [OSCURATO:PERSONA] %

1. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

2. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, deve essere richiamato il già citato pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, che ha così statuito: "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

4. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

5. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/03/1996 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 6 giugno 2024 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. - a tenore del quale il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione - per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. - [OSCURATO:PERSONA] % 1. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). 2. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, deve essere richiamato il già citato pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, che ha così statuito: "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 5. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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