CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1966
Cassazione n. 39359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della condanna inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 216 comma primo n.2 legge fall., ha riqualificato il fatto nella ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal fatto a lui ascritto per assenza di dolo, è manifestamente infondato, poiché in palese contrasto con il dato normativo che prevede la punibilità del delitto in esame anche laddove sia stato posto in essere a titolo di colpa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/