CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG A _ 11, vn-‘2.11-L"-I J^A-- ka- G.> db-u" 1\4 Q- L)•L4- -7 1,1Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 25 febbraio 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 14 gennaio 2020, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata dai seguenti elementi: a) la biografia criminale del D'Ausilio, dettagliatamente riportata; b) il ruolo del predetto, soggetto organicamente inserito ai vertici dell'omonima associazione, detenuto per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4 - bis, richiamato dall'art. 41 - bis, comma 2, Ord. Pen.; c) la perdurante attività del gruppo criminale di appartenenza, come risultante dalle recenti operazioni di polizia, arresti e provvedimenti giudiziali riguardanti soggetti ritenuti organici o contigui allo stesso, ovvero in rapporti di affari con esso; d) la mancanza di segni di dissociazione dalla organizzazione medesima e di sopravvenienze da cui desumere il mutamento del ruolo del D'Ausilio. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata, specie in un momento di riassetto degli equilibri interni, e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del D'Ausilio, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, hanno proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto a sua firma, ha ,dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione dell'art. 41 -bis, comma 2, Ord. Pen., in ordine all'assenza dei requisiti di validità e applicabilità della proroga del regime detentivo speciale". Ha, al riguardo, osservato che il Tribunale di sorveglianza avrebbe effettuato una valutazione di persistenza dei collegamenti con il crimine da parte del D'Ausilio in base a dati "generici" e "inconcludenti"; che il richiamo alla "imponente biografia criminale" non sarebbe sufficiente a legittimare la proroga del regime differenziato, così come il riferimento alle recenti attività investigative, che avrebbero interessato l'organizzazione di appartenenza, non fornirebbero giustificazione dell'assunto relativo alla sussistenza di una pericolosità sociale attuale dello stesso.2.2. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto a sua firma, ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 41 —bis, comma 2, 0.P.". Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe in palese contrasto con il dettato normativo e del tutto "apparente", nonché "deficitaria dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità"; l'avere fatto parte di una consorteria criminale non sarebbe sufficiente "per ritenere appurata una perdurante colleganza con tale consorteria" e per dimostrare la sussistenza di una pericolosità attuale e concreta perché i reati contestati al D'Ausilio sarebbero risalenti nel tempo; il D'ausilio sarebbe ristretto da un decennio e tutte le ordinanze che hanno colpito, successivamente al suo arresto e alla sue condanne, persone appartenenti o legate al clan non avrebbero mai interessato il ricorrente, il quale, peraltro, sarebbe stato sempre rispettoso delle regole carcerarie e delle prescrizioni del regime detentivo; mancherebbe qualsiasi informazione sul mantenimento reale da parte del D'Ausilio, dopo il suo arresto, del legame associativo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili, con i consequenziali provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi formulati nei due atti di impugnazione non sono consentiti nel giudizio di legittimità. L'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge".La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172). E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può, evidentemente, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in ordine all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Va, inoltre, osservato che, per effetto dei principi interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 417 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen. è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che, tenuto conto della riforma ulteriore del comma 2 -bis dell'art. 41 -bis Ord. Pen., sottoposta anche a verifica di conformità ai principi costituzionali (sent. n. 190 del 2010), la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario, del tenore di vita dei familiari; che, "ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Rv. 274912).2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non può dirsi apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione, ovvero frutto dell'omessa considerazione della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Manifestamente infondate sono le doglianze espresse nei due atti di ricorso, che censurano, in modo non consentito, la struttura motivazionale del provvedimento in esame e che finiscono per richiedere una nuova valutazione delle indicate circostanze di fatto, peraltro, non ammessa in via generale nel ricorso per cassazione. Come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria le argomentazioni dei due difensori configurano piuttosto una critica al convincimento giudiziale o, al più, prospettano un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che - come in precedenza osservato - non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal D'Ausilio con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario. Al riguardo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l'acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1, n. 32337 del 03/0772019, Rv. 276720; Sez, 1, n. 14822 del 03/02/2009, Rv. 243736). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore