CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 aprile 1976
Cassazione n. 08514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di giudice di appello in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, in data 10 Febbraio 2022, integrando la sentenza di patteggiamento pronunciata il 26 ottobre 2021 nei confronti del medesimo Zaccaro, ha disposto la confisca del denaro in sequestro. Ad avviso del Tribunale l'istanza è inammissibile perché la confisca in questione deve essere impugnata unitamente alla sentenza di patteggiamento mentre il provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso successivamente alla pronuncia della sentenza cui accede deve essere gravato mediante ricorso per Cassazione. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione del descritto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. Dopo una breve narrativa della vicenda processuale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che nel caso di specie, con la sentenza di patteggiamento, il G.i.p. aveva omesso di confiscare la somma di danaro in sequestro, presunto provento di spaccio, ed aveva ordinato la confisca di tale denaro solo a seguito dell'istanza di restituzione avanzata dallo Zaccaro il 1 febbraio 2022. Lamenta che il provvedimento adottato in data 10/02/2022 è privo di motivazione. Il Tribunale di Matera, dal canto suo, adottava una ricostruzione della vicenda processuale distorta. Rimarca il ricorrente che l'appello era fondato su motivi specifici e non era manifestamente infondato. In particolare, il provvedimento di rigetto emesso dal G.i.p. il 10 febbraio 2022, con riferimento alla mancata restituzione della somma di danaro era illegittimo perché la confisca avrebbe dovuto essere disposta con la sentenza di patteggiamento; esso è comunque privo di motivazione in ordine alle ragioni della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Appare opportuna una breve ricognizione delle premesse in fatto. Con istanza depositata il 1.2.22 Zaccaro fece istanza al G.i.p., ex art. 263 cod. proc. pen. di restituzione delle cose in sequestro. Il 10 febbraio 2022 il giudice, letto il parere sfavorevole del P.m., ad avviso del quale il denaro sequestrato era da confiscare, dispose la restituzione di alcune cose, aggiungendo: "restando invece in confisca il denaro, unitamente agli stupefacenti". Contro tale provvedimento lo Zaccaro faceva appello al Tribunale di Matera, che lo respingeva con il provvedimento qui impugnato. Orbene, in primo luogo può persino dubitarsi che si tratti di un provvedimento che dispone la confisca, mancando una qualsiasi articolazione sia delle premesse in fatto che di quelle in diritto; una qualche motivazione, tanto più necessaria in relazione al fatto che Ulteriore circostanza che si versa in ipotesi di illecita detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, co. 1 T.U. Stup.) per la quale la giurisprudenza di legittimità insegna che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248); e persino una parte dispositiva, poiché viene utilizzata una locuzione che rimanda ad un pregresso provvedimento di adozione della confisca, in ragione del quale essa sarebbe già 'in atto' ('restando invece in confisca...'). Su tale premessa, l'appello dello Zaccaro è stato legittimamente introdotto, per censurare la reiezione dell'istanza di restituzione, fondata su una confisca in realtà mai disposta. Ma anche a ritenere, come mostrano di aver fatto tanto il Tribunale del riesame che il ricorrente, che si sia in presenza di un provvedimento che, contestualmente, dispone la confisca e rigetta la istanza di restituzione del denaro, esso doveva essere in ogni caso censurato dal Tribunale del riesame, posto che in tema di patteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all'omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria (Sez. 6, Sentenza n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572). Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non ricorre una fattispecie nella quale possa trovar spazio l'errore materiale, passibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Il G.i.p. ha quindi disposto illegittimamente la confisca; e lo ha fatto rigettando la richiesta di restituzione della somma in sequestro, che nella confisca ha trovato il proprio fondamento. Erra, quindi, il Tribunale di Matera quando afferma che la statuizione relativa alla confisca avrebbe dovuto essere impugnata con la sentenza di patteggiamento.4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5 c.p.p. Così deciso in Roma, nel