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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 10318/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 376/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 1002/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 18 maggio 2021, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania e accoglieva solo parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26701/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2025 CC [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Agropoli, riconoscendo all’istante un importo inferiore a quello richiesto a titolo di compenso incentivante previsto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull’ICI per il personale addetto, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, in cui era stato l’unico addetto, con l’incarico di responsabile dei tribut i , occupandosi di tutte le attività volte alla liquidazione e riscossione deimedesimi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di rigettare l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato sollevata dal Comune, per essere preclusa, stante la contumacia dell’Ente nel giudizio di primo grado e di confermare la statuizione del giudice di primo grado in relazione al quantum riconosciuto, rilevando l’infondatezza della pretesa dell’istante per cui la liquidazione del compenso incentivante dovesse essere operata automaticamente sulla sola base del corrispettivo riscosso dall’Ente negli anni in questione a titolo di ICI, dovendo ritenersi, al contrario, che l’obiettivo previsto di incremento del gettito non costituiva un mero esito contabile di incasso in aumento ma presupponeva il risultato dell’impegno dell’ufficio tributi nella lotta all’evasione ICI e ciò già in base alle previsioni del regolamento comunale comunque superate per essere, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, rimessa la regolamentazione dell’istituto al contratto integrativo decentrato, non richiamato dall’istante, che fissa le modalità di accertamento del diritto al compenso e di sua liquidazione, attraverso un atto organizzativo del datore, l’inconfigurabilità, in relazione alla proposta conciliativa formulata dal Comune in sede pregiudiziale, di un riconoscimento del debito da parte dell’Ente, la non ricorrenza dell’error in procedendo dato dal non aver sottoposto al contraddittorio delle parti la questione del quantum , non trattandosi di questione nuova, ma mero esito dell’esame di quanto dedotto in fatto e diritto dalle parti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Motta, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Agropoli; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 57, l. n. 662/1996, 59 d.lgs. n. 446/1997 10 e 11 Regolamento comunale ICI nonché del d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto non più in vigore le norme regolamentari volte a disciplinare l’istituto del compenso incentivante per l’ICI avendo il d.lgs. n. 165/2001 comportata l’abrogazione della norma che autorizzava l’esercizio della potestà; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale ICI, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il non aver considerato come, in ogni caso, le norme regolamentari avrebbero mantenuto efficacia fino al subentro della nuova disciplina contrattuale intervenuta soltanto il

5.10. 2001; - che, con il terzo motivo, rubricato, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 4 e 5 l. n. 2248/1865 in una con il “vizio di omessa valutazione di un documento essenziale ai fini della decisione”, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendodato dal non aver sottoposto al contraddittorio delle parti la questione del quantum, assumendo averla La Corte territoriale erroneamente ritenuta meramente conseguenziale all’esame di quanto dedotto in fatto e diritto, investendo piuttosto a monte la questione dell’interpretazione delle norme regolamentari – peraltro, sorretta da documentazione attestante la lettura di quelle norme accolta dall’Ente (la delibera del Comune di Agropoli in data 28.4.2000) - mai posta in discussione tra le parti ed anzi sottratta alla valutazione del giudice che poteva soltanto disapplicarle; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 414 e 420 c.p.c. è prospettata in relazione all’essersi la Corte territoriale avvalsa ai fini dell’interpretazione della disciplina relativa all’istituto del compenso incentivante dei contratti collettivi acquisiti agli atti soltanto con la costituzione in grado di appello del Comune di Agropoli, rimasto contumace in primo grado e perciò tardivamente; - che, in via preliminare, appare opportuno rilevare come l’impugnazione proposta, per quanto articolata su quattro motivi, si dipani lungo un unitario filo rosso che, muovendo dall’inapplicabilità della regolamentazione dettata per l’istituto del compenso incentivante ICI dalla disciplina collettiva, che, secondo la Corte territoriale sarebbe intervenuta a sostituire la normativa regolamentare a riguardo rimessa agli enti (primo e secondo motivo), è intesa ad affermare la validità di quella disciplina, insuscettibile a detta del ricorrente, di essere letta in termini difformi da quelli risultanti dalla sua formulazione letterale, per cui l’incentivo va determinato applicando la percentuale prevista sulla base del corrispettivo riscosso dall’Ente, sicché la scelta della Corte territoriale di discostarsi da quella lettura per privilegiare l’interpretazione discendente dalla ratiosottesa alla nuova disciplina contrattuale, per cui l’obiettivo previsto di incremento del gettito non costituiva un mero esito contabile di incasso in aumento ma presupponeva il risultato dell’impegno dell’ufficio tributi nella lotta all’evasione ICI, avrebbe dovuto comportare, a pena di nullità, la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti 8 terzo motivo) se non, piuttosto, risultare preclusa per essere stato il testo dei contratti collettivi, sulla cui base quella diversa interpretazione poggiava, tardivamente e, pertanto, inammissibilmente, prodotta dal Comune di Agropoli rimasto contumace in primo grado e costituitosi soltanto in grado di appello (quarto motivo); - che, così impostata la complessiva impugnazione si rivela infondata, atteso che l’interpretazione della normativa regolamentare, cui la Corte territoriale fa esclusivo riferimento quale disciplina applicabile alla fattispecie, ben poteva essere desunta dalla ratiodella disciplina successivamente posta dalla contrattazione collettiva, richiamata e prodotta dal Comune di Agropoli nel procedere, in sede di gravame, a contestare, del tutto ammissibilmente, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, trattandosi di norme di diritto conoscibili e valutabili in via diretta dal giudice, senza necessità di provocare a riguardo il contraddittorio delle parti, per essere la questione interpretativa della normativa regolamentare già oggetto del giudizio e suscettibile di contraddittorio in quanto dal Comune appellato posta a fondamento della contestazione della pretesa; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 376/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 1002/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 18 maggio 2021, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania e accoglieva solo parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26701/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Agropoli, riconoscendo all’istante un importo inferiore a quello richiesto a titolo di compenso incentivante previsto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull’ICI per il personale addetto, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, in cui era stato l’unico addetto, con l’incarico di responsabile dei tribut i , occupandosi di tutte le attività volte alla liquidazione e riscossione deimedesimi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di rigettare l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato sollevata dal Comune, per essere preclusa, stante la contumacia dell’Ente nel giudizio di primo grado e di confermare la statuizione del giudice di primo grado in relazione al quantum riconosciuto, rilevando l’infondatezza della pretesa dell’istante per cui la liquidazione del compenso incentivante dovesse essere operata automaticamente sulla sola base del corrispettivo riscosso dall’Ente negli anni in questione a titolo di ICI, dovendo ritenersi, al contrario, che l’obiettivo previsto di incremento del gettito non costituiva un mero esito contabile di incasso in aumento ma presupponeva il risultato dell’impegno dell’ufficio tributi nella lotta all’evasione ICI e ciò già in base alle previsioni del regolamento comunale comunque superate per essere, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, rimessa la regolamentazione dell’istituto al contratto integrativo decentrato, non richiamato dall’istante, che fissa le modalità di accertamento del diritto al compenso e di sua liquidazione, attraverso un atto organizzativo del datore, l’inconfigurabilità, in relazione alla proposta conciliativa formulata dal Comune in sede pregiudiziale, di un riconoscimento del debito da parte dell’Ente, la non ricorrenza dell’error in procedendo dato dal non aver sottoposto al contraddittorio delle parti la questione del quantum , non trattandosi di questione nuova, ma mero esito dell’esame di quanto dedotto in fatto e diritto dalle parti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Motta, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Agropoli; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 57, l. n. 662/1996, 59 d.lgs. n. 446/1997 10 e 11 Regolamento comunale ICI nonché del d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto non più in vigore le norme regolamentari volte a disciplinare l’istituto del compenso incentivante per l’ICI avendo il d.lgs. n. 165/2001 comportata l’abrogazione della norma che autorizzava l’esercizio della potestà; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale ICI, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il non aver considerato come, in ogni caso, le norme regolamentari avrebbero mantenuto efficacia fino al subentro della nuova disciplina contrattuale intervenuta soltanto il 5.10. 2001; - che, con il terzo motivo, rubricato, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 4 e 5 l. n. 2248/1865 in una con il “vizio di omessa valutazione di un documento essenziale ai fini della decisione”, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendodato dal non aver sottoposto al contraddittorio delle parti la questione del quantum, assumendo averla La Corte territoriale erroneamente ritenuta meramente conseguenziale all’esame di quanto dedotto in fatto e diritto, investendo piuttosto a monte la questione dell’interpretazione delle norme regolamentari – peraltro, sorretta da documentazione attestante la lettura di quelle norme accolta dall’Ente (la delibera del Comune di Agropoli in data 28.4.2000) - mai posta in discussione tra le parti ed anzi sottratta alla valutazione del giudice che poteva soltanto disapplicarle; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 414 e 420 c.p.c. è prospettata in relazione all’essersi la Corte territoriale avvalsa ai fini dell’interpretazione della disciplina relativa all’istituto del compenso incentivante dei contratti collettivi acquisiti agli atti soltanto con la costituzione in grado di appello del Comune di Agropoli, rimasto contumace in primo grado e perciò tardivamente; - che, in via preliminare, appare opportuno rilevare come l’impugnazione proposta, per quanto articolata su quattro motivi, si dipani lungo un unitario filo rosso che, muovendo dall’inapplicabilità della regolamentazione dettata per l’istituto del compenso incentivante ICI dalla disciplina collettiva, che, secondo la Corte territoriale sarebbe intervenuta a sostituire la normativa regolamentare a riguardo rimessa agli enti (primo e secondo motivo), è intesa ad affermare la validità di quella disciplina, insuscettibile a detta del ricorrente, di essere letta in termini difformi da quelli risultanti dalla sua formulazione letterale, per cui l’incentivo va determinato applicando la percentuale prevista sulla base del corrispettivo riscosso dall’Ente, sicché la scelta della Corte territoriale di discostarsi da quella lettura per privilegiare l’interpretazione discendente dalla ratiosottesa alla nuova disciplina contrattuale, per cui l’obiettivo previsto di incremento del gettito non costituiva un mero esito contabile di incasso in aumento ma presupponeva il risultato dell’impegno dell’ufficio tributi nella lotta all’evasione ICI, avrebbe dovuto comportare, a pena di nullità, la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti 8 terzo motivo) se non, piuttosto, risultare preclusa per essere stato il testo dei contratti collettivi, sulla cui base quella diversa interpretazione poggiava, tardivamente e, pertanto, inammissibilmente, prodotta dal Comune di Agropoli rimasto contumace in primo grado e costituitosi soltanto in grado di appello (quarto motivo); - che, così impostata la complessiva impugnazione si rivela infondata, atteso che l’interpretazione della normativa regolamentare, cui la Corte territoriale fa esclusivo riferimento quale disciplina applicabile alla fattispecie, ben poteva essere desunta dalla ratiodella disciplina successivamente posta dalla contrattazione collettiva, richiamata e prodotta dal Comune di Agropoli nel procedere, in sede di gravame, a contestare, del tutto ammissibilmente, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, trattandosi di norme di diritto conoscibili e valutabili in via diretta dal giudice, senza necessità di provocare a riguardo il contraddittorio delle parti, per essere la questione interpretativa della normativa regolamentare già oggetto del giudizio e suscettibile di contraddittorio in quanto dal Comune appellato posta a fondamento della contestazione della pretesa; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma