CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29697/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2715/26 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche rispetto alle argomentazioni complete ed esaustive che escludono il carattere arbitrario dell'accesso operato dal curatore fallimentare e che ha determinato l'opposizione violenta da parte dell'imputato; ritenuto che a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, e che ugualmente inammissibili sono le censure in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte di generiche affermazioni circa la difficoltà economica dell'imputato che non emerge da alcuna risultanza probatoria acquisita nel corso del processo e che è stata comunque esclusa dalla Corte di appello con argomenti non illogici riferiti anche alle sue consistenze patrimoniali; ritenuto che inammissibili sono, infine, le censure in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché non dedotte nei motivi di appello, atteso che il potere discrezionale dato al giudice di appello di superare, entro certi limiti, lo spazio della cognizione devolutogli, non risolve l'onere della parte di proporre le richieste e i motivi specificamente, ne' rende ammissibile il ricorso per Cassazione sulla base di motivi e richieste non dedotte in appello, (Sez. 1 n. 4031 del 25/02/1991 Rv. 187950); ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositate dalle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Di P.Q.M, SilliOnerifi [OSCURATO:PERSONA]