CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15047-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - IS'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RON1A, \T\ [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] D1.1 L'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIIn'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1)1 1-'11 TRO G [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in ROMA, PIAZZ \ CAVOUR presso la C:\NCFJJJìRL\ della CORTE di CASSAZION1, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cisa-[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 392/2020 della CORTE D'APPELLO di TOR1NO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]\ CALAFIORE. Rilevar() che: ,a Corte d'appello di Torino, in giudizio di riassunzione disposto da Cass. n. 996 del 2020 in ragione del riconoscimento dell'obbligo dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006, ha ritenuto prescritti i relativi contributi in ragione del fatto che la data di inizio del decorso del termine era da ritenere quella di scadenza del termine di versamento (20 giugno 2006 e 10 giugno 2007) per cui l'avviso bonario notificato il 24 giugno 2011 ed il 28 giugno 2012 erano intempestivi; Ad avviso della Corte territoriale, neppure si poteva ritenere sospeso il termine per effetto del dolo costituito dalla mancata compilazione del quadro RR. ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.; avverso) tale sentenza, ricorre l'INPS sulla base di un motivo; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDIRATO che: Con l'unico motivo di ricorso, riferito all'anno 2006, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26 — 311. n. 335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997 , dell'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e del DPCNI 14.6.2007 per non essere stato considerato che il termine di versamento dei contributi era stato prorogato, con spostamento del termine di prescrizione, per effetto del citato d.p.c.m. ; Ric. 2021 n. 15047 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- il motivo è fondato ; va anzitutto ribadito) (si veda a riguardo Cass. n. 10273/2021) che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo), così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.; del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo) sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.L.gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi": nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1 D.P.C.M. in questione, cit., emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati Ric. 2021 n. 15047 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62- bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione"; segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 18.6.2007: detto termine, infatti, risultava differito al 9 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1 D.P.C.NI. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Neppure di rilievo che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei cd. minimi", atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1 cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..; per le dette ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, perché decida in applicazione dei richiamati principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 15047 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso