CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 00883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5229 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); Oggetto:notifica cartellaa mezzo PEC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2633/07/202 1 depositata in data 09/07/2021; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - come risulta dalla sentenza impugnata, la società contribuente impugnavasvariate cartelle di pagamento per IVA e IRES 2015 e 2017 chieden do accertarsi, previa sospensione, l’inesistenza e/o lanullità del procedimento di notifica degli atti, con conseguente annullamentodei titoli in quanto nulli e/o inesistenti e, comunque, l’inesistenzadel credito; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha rigettato l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a duemotivi di ricorso che illustra con memoria ; il riscossore resiste concontroricorso. Consideratoche: - il primo motivo si incentra , ex art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla “violazionee falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis,dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 – bis deld. l gs n. 82/2005 (Codice dell’[OSCURATO:PERSONA], ‘CAD’) eart. 2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’ADER”,per non avere la CTR ritenuto inesistenti le notifiche dellecartelle impugnate ; - il secondo motivo deduce , e x art 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuatevia PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA, incentrandosi quindi ancora sulla inesistenza delle notifichedelle cartelle oggetto di ricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - entrambi i motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi tra loro: ambedue si incentrano sull’eccezione secondo la quale , in materia di notifiche telematiche,emergerebbe incontestabilmente che il legislatore ha ripetutamentesancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblicielenchi; - tali motivi sono man i festamente infond ati: - questa Corte ha chiarito (sulla scia dei principi affermati a suo tempo, nella massima funzione della nomofilachia, da Cass. , Sez.U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) con diverse recenti decisioni (si vedano in termini sia Cass. , Sez.5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; sia Cass. , Ord. n. 6015 del 28 /02/ 2023 ) che , in tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI - Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuenteevidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamentoda un indirizzo diverso da quello telematico presente intale registro; - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ric orrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5 . 8 00,00 , oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 diparte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di