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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 44919/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 23.3-28.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia ha deciso in merito al ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che, invero, di )anusz Kruk) contro il provvedimento del GIP del capoluogo umbro che, in data 16.2.2021, aveva applicato loro la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine agli illeciti fiscali contemplati negli artt. 6, 2, 4, 10ter D. Lg.vo 74 del 2000 ed al delitto di autoriciclaggio, nel contempo disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente delle somme di denaro costituenti profitto dei rei reati di cui agli artt. 2 e 8 del medesimo D. Lg.vo e 648ter.1 cod. pen.; il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha sostituito la misura custodiale extramuraria con quella dell'obbligo di dimora ed ha invece respinto il ricorso quanto alla misura reale;

2. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il medesimo difensore lamentando: 2.1 violazione dell'art. 309 comma 5 e 10 cod. proc. pen.: rilevano come lo stesso provvedimento impugnato dia atto che il procedimento è una costola di quello recante il n.

RGNR 1126 del 2018 i cui atti, sui quali il GIP ha fondato la sua decisione, non sarebbero stati trasmessi al Tribunale pur avendone avuto conoscenza il primo giudice; 2.2 nullità dell'ordinanza per violazione del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. pen. ed illiceità del provvedimento per insussistenza degli indizi di reità: segnalano come la richiesta del PM ed il provvedimento applicativo della misura si siano limitati a descrivere il meccanismo delle "frodi carosello" senza tuttavia entrare nella trattazione della vicenda specifica e sottolineano che la nullità del provvedimento cautelare non consegue soltanto alla mancanza grafica della motivazione ma anche alla adozione di una motivazione meramente apparente; segnalano come sia compito del giudice quello di operare una valutazione autonoma degli elementi sottoposti al suo esame e di cui deve apprezzare la singola valenza indiziante e che, tuttavia, il provvedimento in esame si risolve nella esposizione di una serie di operazioni commerciali ritenute aprioristicamente sospette; riassumono gli elementi evidenziati dai giudici della cautela e di cui rilevano la natura al più neutra; evidenziano la errata ricostruzione numerica cui il PM ed il GIP erano pervenuti quanto all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] alla cui costituzione contestuale non è possibile attribuire alcuna valenza indiziaria; osservano che la esiguità dei guadagni non può automaticamente far supporre la inesistenza delle operazioni sottostanti mentre il transito di somme su conti esteri era stata la conseguenza della chiusura di quelli italiani dopo la prima segnalazione; sottolineano come i passaggi della proprietà del carburante non potessero evidentemente essere accompagnati dalla sua consegna materiale; osservano che gli indizi debbono essere non solo precisi ma anche concordanti ovvero convergenti verso un giudizio di probabilità logica circa la esistenza dell'illecito e la sua attribuibilità all'indagato e che nel caso di specie difetta non solo il requisito della gravità ma non si perviene nemmeno ad un grado di sufficienza; quanto al delitto di autoriciclaggio, segnalano che la norma punisce soltanto quelle forme di reimmissione del denaro nel circuito economico- finanziario con finalità di natura speculativa e non per mero godimento personale e, comunque, tali da ostacolare concretamente la ricostruzione della loro origine delittuosa; rilevano come nel caso di specie, anche a voler ritenere l'esistenza del delitto "presupposto", la destinazione dei proventi sarebbe stata quella di un godimento personale degli immobili; 2.3 illiceità del provvedimento per insussistenza delle esigenze cautelari: segnala come il gravato provvedimento affidi la diagnosi sulle esigenze cautelari a mere formule di stile omettendo in realtà di individuarle e specificarle in ordine alla loro concreta attualità a fronte, peraltro, di condotte che si sarebbero consumato circa quattro anni addietro; rilevano come il Perretti sia incensurato laddove i precedenti del [OSCURATO:PERSONA] siano di scarso spessore e risalenti ad oltre trent'anni fa;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva la infondatezza della censura concernente la tardiva trasmissione degli atti al Tribunale per il Riesame ed il carattere congetturale delle considerazioni spese in ordine alla conoscenza "aliunde" del procedimento principale; sottolinea, inoltre, la genericità del ricorso a fronte di un percorso motivazionale del tutto adeguato ma con cui la difesa non si confronta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Dopo aver riepilogato i termini del provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato conto dei motivi di ricorso a partire dalla censura relativa all'omesso deposito degli atti del procedimento 3060/2016 che si assume a fondamento della decisione del GIP; in secondo luogo, alla ritenuta deficienza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine agli elementi che erano stati valorizzati dai giudici della cautela e che si assumono invece neutri in punto di valenza indiziaria per gli illeciti fiscali oggetto di contestazione; al difetto di concretezza ed attualità delle pur dedotte esigenze cautelari con particolare riferimento al tempo trascorso.

Il Tribunale ha segnalato che il presente procedimento prende le mosse da approfondimenti investigativi nati dal procedimento 3060/2016 concernente illeciti fiscali di evasione IVA ascritti ad esponenti della [OSCURATO:SOCIETA] operante nel settore dei carburanti attraverso il sistema delle "frodi carosello" ma che ha rappresentato una "mera occasione del presente procedimento che riveste una propria autonomia e concerne condotte criminose aventi propria autonomia sul versante oggettivo e soggettivo" (cfr., pag. 3) ed il cui materiale investigativo è interamente versato in atti.

Ha ricostruito i fatti con riguardo alle transazioni del 18.10.2017, del 14.11.2017 e del 27.11.2017 in cui società fornitrici risultano la [OSCURATO:PERSONA] LRD e 13.3Fantazi [OSCURATO:PERSONA] (società già segnalate per operazioni sospette) dalle quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato ingenti quantità di prodotti petroliferi e rispetto alle quali la [OSCURATO:PERSONA] srl, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano rivestito il ruolo di società intermediarie.In realtà, hanno rilevato i giudici della cautela, la [OSCURATO:SOCIETA] era risultata una società "cartiera" (con l'ulteriore "schermo" della [OSCURATO:PERSONA] srl) che emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti mentre la [OSCURATO:PERSONA] srl (di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio e legale rappresentante e Perretti è socio) era stata costituita il 24.7.2014 ed era priva di personale dipendente avendo operato soltanto nel 2017 con le operazioni oggetto del presente procedimento; la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita lo stesso giorno e presso lo stesso notaio e non aveva a sua volta personale dipendente avendo indicato una sede operativa fittizia in Roma, via Senorbi n. 167, residenza di [OSCURATO:PERSONA], socio e legale rappresentante della stessa, privo di esperienza imprenditoriale e, pur sostanzialmente senza redditi, acquirente di quote societarie di altre società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] ed al Perretti.

Era altresì emerso che mentre l'acquisto era intervenuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl il combustibile era stato stipato in Genova presso la [OSCURATO:SOCIETA] ma su ordine di magazzino proveniente dall'acquirente finale [OSCURATO:SOCIETA] (che figurava, senza giustificazione alcuna, come acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta acquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] srl).

I giudici della cautela hanno inoltre dato conto che erano state ricostruite le operazioni di cui alla fatture, 1/2017, in cui la somma bonificata da [OSCURATO:PERSONA] era, significativamente, al netto dell'IVA; alla fattura 2/2017 in cui VIVA versata da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata versata; alla fattura n. 3/2017 caratterizzata, anch'essa, dal pagamento diretto del prezzo da parte del fruitore finale attraverso il meccanismo della cessione del credito senza versamento dell'IVA da parte di alcuno.

La ricostruzione degli investigatori, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, aveva consentito di accertare che gli importi corrispondenti all'IVA evasa erano stati accreditati su un c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] e su un c/c intestato ad [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] PLC [OSCURATO:PERSONA] di Malta mentre dalla documentazione sequestrata presso la abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era emerso che tali somme erano state accreditate su un c/c ungherese intestato a [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, quindi, il Tribunale ha ricostruito in maniera minuziosa tutti i passaggi di denaro a partire delle transazioni incriminate culminate con gli acquisti immobiliari per il tramite di società "schermo" quali la Comest VG d.o.o. società di diritto croato costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; ovvero la Immest d.o.o., proprietaria di due immobili in [OSCURATO:PERSONA] e costituita con capitale proveniente dalla Comest VG d.o.o.; in definitiva, secondo la esaustiva e completa ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale del Riesame, gli elementi acquisiti avevano consentito di confermare la ipotesi investigativa secondo cui il carburante finiva direttamente all'acquirente finale ed i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA].

Di qui, la correttezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 D. Lg.vo 74 del 2000 contestato a Janusz come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl che, infatti, non era provvista né di personale dipendente né di una struttura commerciale e priva di sede legale.

Ha sottolineato che il sequestro preventivo era intervenuto per la somma di Euro 545.733,73 corrispondente al prezzo del reato che, per la [OSCURATO:PERSONA], risulta pari non già al risparmio di imposta (ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA] srl), ma agli importi accreditati alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto di prelievo diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ovvero accreditati alla società sui predetti conti esteri.

Altrettanto corretta, secondo il Tribunale, era la contestazione mossa [OSCURATO:PERSONA] ed al Perrotti quanto al delitto di cui all'art. 2 D. Lg.vo 74 del 2000 nella loro rispettiva qualità di legale rappresentante e soci della [OSCURATO:PERSONA] srl sulla cui contabilità e nella cui dichiarazione annuale IVA erano state riportate le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] srl nella consapevolezza della inesistenza soggettiva delle operazioni con il sequestro di Euro 1.498.000,00, corrispondente all'IVA detratta mediante utilizzazione in dichiarazione delle fatture per operazioni inesistenti.

Oltre alle altre contestazioni aventi ad oggetto reati di natura tributaria, il Tribunale ha vagliato anche la incolpazione provvisoria relativa al delitto di cui all'art. 648ter.1 cod. pen. osservando che la attività di indagine aveva consentito di ricostruire la destinazione delle somme corrispondenti all'IVA non versata e che, per il tramite di società di diritto croato, era stata oggetto di reinvestimento in attività economiche non potendo evidentemente rilevare, ai fini della integrazione del reato (ovvero del "fumus"), la possibilità di una ricostruzione "ex post" di tali movimenti e che aveva giustificato la confisca diretta dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile di Torgiano e della somma di 53.500€ giacente sui conti delle due società pari alla differenza tra una frazione di IVA evasa e quanto occorrente per l'acquisto dei due immobili di Castelfranco e Torgiano.

Il provvedimento impugnato motiva inoltre in maniera tutt'altro che di stile o meramente apparente sulla persistenza di esigenze cautelari che ha stimato tuttavia fronteggiabili con la misura, giudicata in concreto idonea, dell'obbligo di dimora.

2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; con?., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).

Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura).

4. Quanto alla misura reale, è altresì noto che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698).

5. Detto questo, si deve pur rilevare come il ricorso si risolva nella contestazione della valutazione operata dai giudici della cautela senza, peraltro, non solo evidenziare dei profili di manifesta illogicità e, per quanto concerne la misura reale, aspetti di difetto assoluto di motivazione ma, più radicalmente, finisca per essere assolutamente generico non prendendo in considerazione alcuna la analitica, minuziosa e particolareggiata ricostruzione effettuata dal Tribunale dalla quale, con argomentazioni lineari sotto il profilo logico e corrette in punto di diritto, sono state tratte le conseguenze di cui si è dato conto in punto di conferma dello spessore indiziario in relazione ai fatti oggetto della contestazione provvisoria.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 23.3-28.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia ha deciso in merito al ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che, invero, di )anusz Kruk) contro il provvedimento del GIP del capoluogo umbro che, in data 16.2.2021, aveva applicato loro la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine agli illeciti fiscali contemplati negli artt. 6, 2, 4, 10ter D. Lg.vo 74 del 2000 ed al delitto di autoriciclaggio, nel contempo disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente delle somme di denaro costituenti profitto dei rei reati di cui agli artt. 2 e 8 del medesimo D. Lg.vo e 648ter.1 cod. pen.; il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha sostituito la misura custodiale extramuraria con quella dell'obbligo di dimora ed ha invece respinto il ricorso quanto alla misura reale; 2. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il medesimo difensore lamentando: 2.1 violazione dell'art. 309 comma 5 e 10 cod. proc. pen.: rilevano come lo stesso provvedimento impugnato dia atto che il procedimento è una costola di quello recante il n. RGNR 1126 del 2018 i cui atti, sui quali il GIP ha fondato la sua decisione, non sarebbero stati trasmessi al Tribunale pur avendone avuto conoscenza il primo giudice; 2.2 nullità dell'ordinanza per violazione del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. pen. ed illiceità del provvedimento per insussistenza degli indizi di reità: segnalano come la richiesta del PM ed il provvedimento applicativo della misura si siano limitati a descrivere il meccanismo delle "frodi carosello" senza tuttavia entrare nella trattazione della vicenda specifica e sottolineano che la nullità del provvedimento cautelare non consegue soltanto alla mancanza grafica della motivazione ma anche alla adozione di una motivazione meramente apparente; segnalano come sia compito del giudice quello di operare una valutazione autonoma degli elementi sottoposti al suo esame e di cui deve apprezzare la singola valenza indiziante e che, tuttavia, il provvedimento in esame si risolve nella esposizione di una serie di operazioni commerciali ritenute aprioristicamente sospette; riassumono gli elementi evidenziati dai giudici della cautela e di cui rilevano la natura al più neutra; evidenziano la errata ricostruzione numerica cui il PM ed il GIP erano pervenuti quanto all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] alla cui costituzione contestuale non è possibile attribuire alcuna valenza indiziaria; osservano che la esiguità dei guadagni non può automaticamente far supporre la inesistenza delle operazioni sottostanti mentre il transito di somme su conti esteri era stata la conseguenza della chiusura di quelli italiani dopo la prima segnalazione; sottolineano come i passaggi della proprietà del carburante non potessero evidentemente essere accompagnati dalla sua consegna materiale; osservano che gli indizi debbono essere non solo precisi ma anche concordanti ovvero convergenti verso un giudizio di probabilità logica circa la esistenza dell'illecito e la sua attribuibilità all'indagato e che nel caso di specie difetta non solo il requisito della gravità ma non si perviene nemmeno ad un grado di sufficienza; quanto al delitto di autoriciclaggio, segnalano che la norma punisce soltanto quelle forme di reimmissione del denaro nel circuito economico- finanziario con finalità di natura speculativa e non per mero godimento personale e, comunque, tali da ostacolare concretamente la ricostruzione della loro origine delittuosa; rilevano come nel caso di specie, anche a voler ritenere l'esistenza del delitto "presupposto", la destinazione dei proventi sarebbe stata quella di un godimento personale degli immobili; 2.3 illiceità del provvedimento per insussistenza delle esigenze cautelari: segnala come il gravato provvedimento affidi la diagnosi sulle esigenze cautelari a mere formule di stile omettendo in realtà di individuarle e specificarle in ordine alla loro concreta attualità a fronte, peraltro, di condotte che si sarebbero consumato circa quattro anni addietro; rilevano come il Perretti sia incensurato laddove i precedenti del [OSCURATO:PERSONA] siano di scarso spessore e risalenti ad oltre trent'anni fa; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva la infondatezza della censura concernente la tardiva trasmissione degli atti al Tribunale per il Riesame ed il carattere congetturale delle considerazioni spese in ordine alla conoscenza "aliunde" del procedimento principale; sottolinea, inoltre, la genericità del ricorso a fronte di un percorso motivazionale del tutto adeguato ma con cui la difesa non si confronta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dopo aver riepilogato i termini del provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato conto dei motivi di ricorso a partire dalla censura relativa all'omesso deposito degli atti del procedimento 3060/2016 che si assume a fondamento della decisione del GIP; in secondo luogo, alla ritenuta deficienza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine agli elementi che erano stati valorizzati dai giudici della cautela e che si assumono invece neutri in punto di valenza indiziaria per gli illeciti fiscali oggetto di contestazione; al difetto di concretezza ed attualità delle pur dedotte esigenze cautelari con particolare riferimento al tempo trascorso. Il Tribunale ha segnalato che il presente procedimento prende le mosse da approfondimenti investigativi nati dal procedimento 3060/2016 concernente illeciti fiscali di evasione IVA ascritti ad esponenti della [OSCURATO:SOCIETA] operante nel settore dei carburanti attraverso il sistema delle "frodi carosello" ma che ha rappresentato una "mera occasione del presente procedimento che riveste una propria autonomia e concerne condotte criminose aventi propria autonomia sul versante oggettivo e soggettivo" (cfr., pag. 3) ed il cui materiale investigativo è interamente versato in atti. Ha ricostruito i fatti con riguardo alle transazioni del 18.10.2017, del 14.11.2017 e del 27.11.2017 in cui società fornitrici risultano la [OSCURATO:PERSONA] LRD e 13.3Fantazi [OSCURATO:PERSONA] (società già segnalate per operazioni sospette) dalle quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato ingenti quantità di prodotti petroliferi e rispetto alle quali la [OSCURATO:PERSONA] srl, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano rivestito il ruolo di società intermediarie.In realtà, hanno rilevato i giudici della cautela, la [OSCURATO:SOCIETA] era risultata una società "cartiera" (con l'ulteriore "schermo" della [OSCURATO:PERSONA] srl) che emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti mentre la [OSCURATO:PERSONA] srl (di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio e legale rappresentante e Perretti è socio) era stata costituita il 24.7.2014 ed era priva di personale dipendente avendo operato soltanto nel 2017 con le operazioni oggetto del presente procedimento; la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita lo stesso giorno e presso lo stesso notaio e non aveva a sua volta personale dipendente avendo indicato una sede operativa fittizia in Roma, via Senorbi n. 167, residenza di [OSCURATO:PERSONA], socio e legale rappresentante della stessa, privo di esperienza imprenditoriale e, pur sostanzialmente senza redditi, acquirente di quote societarie di altre società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] ed al Perretti. Era altresì emerso che mentre l'acquisto era intervenuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl il combustibile era stato stipato in Genova presso la [OSCURATO:SOCIETA] ma su ordine di magazzino proveniente dall'acquirente finale [OSCURATO:SOCIETA] (che figurava, senza giustificazione alcuna, come acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta acquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] srl). I giudici della cautela hanno inoltre dato conto che erano state ricostruite le operazioni di cui alla fatture, 1/2017, in cui la somma bonificata da [OSCURATO:PERSONA] era, significativamente, al netto dell'IVA; alla fattura 2/2017 in cui VIVA versata da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata versata; alla fattura n. 3/2017 caratterizzata, anch'essa, dal pagamento diretto del prezzo da parte del fruitore finale attraverso il meccanismo della cessione del credito senza versamento dell'IVA da parte di alcuno. La ricostruzione degli investigatori, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, aveva consentito di accertare che gli importi corrispondenti all'IVA evasa erano stati accreditati su un c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] e su un c/c intestato ad [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] PLC [OSCURATO:PERSONA] di Malta mentre dalla documentazione sequestrata presso la abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era emerso che tali somme erano state accreditate su un c/c ungherese intestato a [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, quindi, il Tribunale ha ricostruito in maniera minuziosa tutti i passaggi di denaro a partire delle transazioni incriminate culminate con gli acquisti immobiliari per il tramite di società "schermo" quali la Comest VG d.o.o. società di diritto croato costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; ovvero la Immest d.o.o., proprietaria di due immobili in [OSCURATO:PERSONA] e costituita con capitale proveniente dalla Comest VG d.o.o.; in definitiva, secondo la esaustiva e completa ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale del Riesame, gli elementi acquisiti avevano consentito di confermare la ipotesi investigativa secondo cui il carburante finiva direttamente all'acquirente finale ed i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. Di qui, la correttezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 D. Lg.vo 74 del 2000 contestato a Janusz come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl che, infatti, non era provvista né di personale dipendente né di una struttura commerciale e priva di sede legale. Ha sottolineato che il sequestro preventivo era intervenuto per la somma di Euro 545.733,73 corrispondente al prezzo del reato che, per la [OSCURATO:PERSONA], risulta pari non già al risparmio di imposta (ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA] srl), ma agli importi accreditati alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto di prelievo diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ovvero accreditati alla società sui predetti conti esteri. Altrettanto corretta, secondo il Tribunale, era la contestazione mossa [OSCURATO:PERSONA] ed al Perrotti quanto al delitto di cui all'art. 2 D. Lg.vo 74 del 2000 nella loro rispettiva qualità di legale rappresentante e soci della [OSCURATO:PERSONA] srl sulla cui contabilità e nella cui dichiarazione annuale IVA erano state riportate le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] srl nella consapevolezza della inesistenza soggettiva delle operazioni con il sequestro di Euro 1.498.000,00, corrispondente all'IVA detratta mediante utilizzazione in dichiarazione delle fatture per operazioni inesistenti. Oltre alle altre contestazioni aventi ad oggetto reati di natura tributaria, il Tribunale ha vagliato anche la incolpazione provvisoria relativa al delitto di cui all'art. 648ter.1 cod. pen. osservando che la attività di indagine aveva consentito di ricostruire la destinazione delle somme corrispondenti all'IVA non versata e che, per il tramite di società di diritto croato, era stata oggetto di reinvestimento in attività economiche non potendo evidentemente rilevare, ai fini della integrazione del reato (ovvero del "fumus"), la possibilità di una ricostruzione "ex post" di tali movimenti e che aveva giustificato la confisca diretta dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile di Torgiano e della somma di 53.500€ giacente sui conti delle due società pari alla differenza tra una frazione di IVA evasa e quanto occorrente per l'acquisto dei due immobili di Castelfranco e Torgiano. Il provvedimento impugnato motiva inoltre in maniera tutt'altro che di stile o meramente apparente sulla persistenza di esigenze cautelari che ha stimato tuttavia fronteggiabili con la misura, giudicata in concreto idonea, dell'obbligo di dimora. 2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; con?., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 4. Quanto alla misura reale, è altresì noto che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Le stesse SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698). 5. Detto questo, si deve pur rilevare come il ricorso si risolva nella contestazione della valutazione operata dai giudici della cautela senza, peraltro, non solo evidenziare dei profili di manifesta illogicità e, per quanto concerne la misura reale, aspetti di difetto assoluto di motivazione ma, più radicalmente, finisca per essere assolutamente generico non prendendo in considerazione alcuna la analitica, minuziosa e particolareggiata ricostruzione effettuata dal Tribunale dalla quale, con argomentazioni lineari sotto il profilo logico e corrette in punto di diritto, sono state tratte le conseguenze di cui si è dato conto in punto di conferma dello spessore indiziario in relazione ai fatti oggetto della contestazione provvisoria. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 44919/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris