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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 07622/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 8862-2024 proposto da:R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Società con sociounico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dirappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRAFFAELE FERRARA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 771/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 1540/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8862/2024Numero di raccolta generale 7622/20261.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 771/2024Da,t a pubblicazione 30/03/2026in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 9.9.2021da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA]Alessio,dipendente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ultimo presso lo scalo diAversa, con mansioni di operatore specializzato dimanutenzione territoriale di Napoli, livello D1, per averel’azienda appreso della instaurazione di un procedimentopenale, a carico del lavoratore, nell’ambito del quale erastato attinto anche dalla misura cautelare degli arrestidomiciliari, con l’accusa di avere formato o comunquepartecipato ad una associazione a delinquere finalizzata aperpetrare delitti contro il patrimonio ai danni dell’azienda,di essersi impossessato, in data 30.11.2019, scardinandonei tubi dal muro, di un condizionatore marca Samsunginstallato presso i locali di un deposito dello scalo, nonché diavere sottratto, in data 9.12.2019, insieme ad altri soggetti,un ingente quantitativo di rame in un deposito aziendale,indossando nell’occasione una pettorina catarifrangentesimile a quelle utilizzate dal personale aziendale.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Alessio.3.

Le parti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la società denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 210, 414 e 416 cpc eNumero registro generale 8862/20241 co. 47 legge n. 92/2012, nonché dell’art. 2697 cod. civ. eN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026dell’art. 24 Cost., per avere la Corte territoriaDleat a pubblicazione 30/03/2026erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita prova degliaddebiti e che fosse insufficiente a tale scopo il deposito dellasola ordinanza di applicazione della misura cautelarepersonale, in mancanza di altri atti del procedimento di cui,però, nonostante reiterate istanze, non era stata dispostal’acquisizione ex art. 210 cpc.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 421 co. 2 e 437 co. 2 cpc, nonchédell’art. 24 Cost., per non avere la Corte di appello dispostod’ufficio l’acquisizione delle nuove prove costituite dagli attidel procedimento penale in ossequio al principio della ricercadella verità materiale che deve connotare il processo dellavoro.I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessionelogico giuridica, non sono fondati.Preliminarmente, va ribadito il consolidato principio dilegittimità (per tutte Cass. n. 11006/1997) secondo cui,poiché nel nuovo codice di procedura penale non è statariprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo delcodice abrogato né sono state reiterate le altre disposizionialla stessa collegate (art. 24 e seguenti dello stesso codice)con conseguente eliminazione di ogni riferimento allacosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod.proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad operadell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si deveritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato alprincipio, in precedenza imperante, della unità dellagiurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quellocivile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore ilNumero registro generale 8862/2024diverso sistema della pressoché completa autonomia eN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcunDeat a pubblicazione 30/03/2026particolari ipotesi di sospensione del processo civile previstedall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice diprocedura penale (azione promossa in sede civile dopo lacostituzione di parte civile nel processo penale o dopo lasentenza penale di primo grado) il processo civile deveproseguire il suo corso senza essere influenzato dalprocesso penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudicecivile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti edella responsabilità (civile) dedotti in giudizi.specifico alle doglianze di cui alle censure, deve rilevarsi cheesse attengono alla mancata acquisizione sia ex art. 210 cpcsia attraverso l’esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 cpc,degli atti del procedimento penale successivi alla ordinanzadi custodia cautelare riguardante l’odierno controricorrente.Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare chel’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso perpresupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni allaP.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n.14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale,utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti nonpossa essere in alcun modo fornita o acquisita con altrimezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalitàesplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412;Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188 ).Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare ilproprio potere discrezionale officioso al riguardo, nonpotendo la sua iniziativa invero supplire al mancatoNumero registro generale 8862/2024assolvimento dell’onere della prova da parte dell’onerato (v.N umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026Cass., 31/8/2020, n. 18152).

Data pubblicazione 30/03/2026Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 13533/2011) ladiscrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare allaparte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc.civ., l'esibizione di un documento sufficientementeindividuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti neldedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplicicondizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata daun'idonea motivazione, anche in considerazione del piùgenerale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost.,saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessitàdell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, conmotivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuovaformulazione (ratione temporis applicabile), ha indicatoprecisamente le ragioni per le quali non ha ritenuto diaccogliere la istanza ex art. 210 cpc avanzata dalla società,sottolineando che la società avrebbe potuto produrre gli attirichiesti, quanto meno in grado di appello, atteso che era incorso l’udienza preliminare del giudizio penale ove la societàmedesima era costituita parte civile e, quindi, con ampiafacoltà di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti.

Inoltre,la Corte distrettuale ha precisato che le prove raccolte nelgiudizio civile avevano smentito le insoddisfacenti indicazionicontenute nell’ordinanza applicativa della misura restrittivapersonale di talché, anche sotto il profilo dell’esercizio deipoteri istruttori di ufficio da parte del giudice, andava invecerilevato che parte datoriale non aveva assolto all’onere su diessa gravante di dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito.Numero registro generale 8862/2024E’ utile precisare che il ricorso per cassazione conferisce alN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritDoat a pubblicazione 30/03/2026della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Alcuna violazione delle denunciate norme è pertantoravvisabile ponendosi la decisone dei giudici di seconde curein linea con i precedenti di legittimità sopra precisati.4.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.5.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo, con distrazione in favore del Difensoredel controricorrente.6.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euroNumero registro generale 8862/20245.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuraN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agDlait a pubblicazione 30/03/2026accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore delcontroricorrente che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 8862-2024 proposto da:R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Società con sociounico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dirappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRAFFAELE FERRARA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 771/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 1540/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8862/2024Numero di raccolta generale 7622/20261. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 771/2024Da,t a pubblicazione 30/03/2026in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 9.9.2021da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA]Alessio,dipendente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ultimo presso lo scalo diAversa, con mansioni di operatore specializzato dimanutenzione territoriale di Napoli, livello D1, per averel’azienda appreso della instaurazione di un procedimentopenale, a carico del lavoratore, nell’ambito del quale erastato attinto anche dalla misura cautelare degli arrestidomiciliari, con l’accusa di avere formato o comunquepartecipato ad una associazione a delinquere finalizzata aperpetrare delitti contro il patrimonio ai danni dell’azienda,di essersi impossessato, in data 30.11.2019, scardinandonei tubi dal muro, di un condizionatore marca Samsunginstallato presso i locali di un deposito dello scalo, nonché diavere sottratto, in data 9.12.2019, insieme ad altri soggetti,un ingente quantitativo di rame in un deposito aziendale,indossando nell’occasione una pettorina catarifrangentesimile a quelle utilizzate dal personale aziendale.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Alessio.3. Le parti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la società denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 210, 414 e 416 cpc eNumero registro generale 8862/20241 co. 47 legge n. 92/2012, nonché dell’art. 2697 cod. civ. eN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026dell’art. 24 Cost., per avere la Corte territoriaDleat a pubblicazione 30/03/2026erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita prova degliaddebiti e che fosse insufficiente a tale scopo il deposito dellasola ordinanza di applicazione della misura cautelarepersonale, in mancanza di altri atti del procedimento di cui,però, nonostante reiterate istanze, non era stata dispostal’acquisizione ex art. 210 cpc.3. Con il secondo motivo si censura la violazione, ex art. 360co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 421 co. 2 e 437 co. 2 cpc, nonchédell’art. 24 Cost., per non avere la Corte di appello dispostod’ufficio l’acquisizione delle nuove prove costituite dagli attidel procedimento penale in ossequio al principio della ricercadella verità materiale che deve connotare il processo dellavoro.I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessionelogico giuridica, non sono fondati.Preliminarmente, va ribadito il consolidato principio dilegittimità (per tutte Cass. n. 11006/1997) secondo cui,poiché nel nuovo codice di procedura penale non è statariprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo delcodice abrogato né sono state reiterate le altre disposizionialla stessa collegate (art. 24 e seguenti dello stesso codice)con conseguente eliminazione di ogni riferimento allacosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod.proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad operadell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si deveritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato alprincipio, in precedenza imperante, della unità dellagiurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quellocivile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore ilNumero registro generale 8862/2024diverso sistema della pressoché completa autonomia eN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcunDeat a pubblicazione 30/03/2026particolari ipotesi di sospensione del processo civile previstedall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice diprocedura penale (azione promossa in sede civile dopo lacostituzione di parte civile nel processo penale o dopo lasentenza penale di primo grado) il processo civile deveproseguire il suo corso senza essere influenzato dalprocesso penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudicecivile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti edella responsabilità (civile) dedotti in giudizi.specifico alle doglianze di cui alle censure, deve rilevarsi cheesse attengono alla mancata acquisizione sia ex art. 210 cpcsia attraverso l’esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 cpc,degli atti del procedimento penale successivi alla ordinanzadi custodia cautelare riguardante l’odierno controricorrente.Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare chel’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso perpresupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni allaP.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n.14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale,utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti nonpossa essere in alcun modo fornita o acquisita con altrimezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalitàesplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412;Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188 ).Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare ilproprio potere discrezionale officioso al riguardo, nonpotendo la sua iniziativa invero supplire al mancatoNumero registro generale 8862/2024assolvimento dell’onere della prova da parte dell’onerato (v.N umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026Cass., 31/8/2020, n. 18152). Data pubblicazione 30/03/2026Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 13533/2011) ladiscrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare allaparte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc.civ., l'esibizione di un documento sufficientementeindividuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti neldedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplicicondizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata daun'idonea motivazione, anche in considerazione del piùgenerale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost.,saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessitàdell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, conmotivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuovaformulazione (ratione temporis applicabile), ha indicatoprecisamente le ragioni per le quali non ha ritenuto diaccogliere la istanza ex art. 210 cpc avanzata dalla società,sottolineando che la società avrebbe potuto produrre gli attirichiesti, quanto meno in grado di appello, atteso che era incorso l’udienza preliminare del giudizio penale ove la societàmedesima era costituita parte civile e, quindi, con ampiafacoltà di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti. Inoltre,la Corte distrettuale ha precisato che le prove raccolte nelgiudizio civile avevano smentito le insoddisfacenti indicazionicontenute nell’ordinanza applicativa della misura restrittivapersonale di talché, anche sotto il profilo dell’esercizio deipoteri istruttori di ufficio da parte del giudice, andava invecerilevato che parte datoriale non aveva assolto all’onere su diessa gravante di dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito.Numero registro generale 8862/2024E’ utile precisare che il ricorso per cassazione conferisce alN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritDoat a pubblicazione 30/03/2026della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, mala sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017;Cass. n. 29404/2017).Alcuna violazione delle denunciate norme è pertantoravvisabile ponendosi la decisone dei giudici di seconde curein linea con i precedenti di legittimità sopra precisati.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo, con distrazione in favore del Difensoredel controricorrente.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euroNumero registro generale 8862/20245.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuraN umero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 7622/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agDlait a pubblicazione 30/03/2026accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore delcontroricorrente che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]