CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49083/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]‘j(i avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, vagliate alla luce di puntuali applicazioni in diritto, sia in relazione alla confermata sussistenza degli estremi della recidiva contestata ( si vedano le argomentazioni dirette a valorizzare la maggiore riprovevolezza del fatto alla luce del precedente specifico del ricorrente: pag. 6 dal secondo capoverso), sia nel giustificare il mancato riconoscimento della attenuati atipiche ( valorizzando il complessivo disvalore del fatto), così da rendere la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.